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Newsletter 4 - 10 ottobre 2004

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N. 229 del 4 - 10 ottobre 2004

• Minori e diritto di cronaca: non basta celare il nome

• Assicurazioni e convinzioni religiose

• Rasi: "Convivenza possibile tra accesso e riservatezza"

 

Minori  e diritto di cronaca: non basta celare il nome
Il Garante: “Tutela rafforzata sempre. In caso di molestie sessuali, hanno diritto a non rivivere i traumi subiti”.

È vietata la diffusione di informazioni che, anche indirettamente, permettano il riconoscimento di minori coinvolti in fatti di cronaca, a maggior ragione quando abbiano subito violenze o molestie sessuali. Renderli identificabili potrebbe far loro rivivere in pubblico i traumi subiti e pregiudicarne l´armonico sviluppo della personalità.

Lo ha ribadito il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan), intervenuto a tutela di una donna e della sua bambina che lamentavano la pubblicazione, su un settimanale locale, di un articolo che dava notizia di un procedimento a carico dell´ex convivente della donna, accusato di violenza e molestie a danno proprio e della sua bambina. Nell´articolo non venivano citati i nomi di alcuna delle parti in causa, ma erano specificati l´età della minore e degli altri soggetti coinvolti, le iniziali del nome e del cognome e l´attività lavorativa prestata dall´imputato, la posizione famigliare della minore nonché l´esatta indicazione del paese di residenza. La donna aveva chiesto al periodico che non venissero pubblicate ulteriori informazioni sulla vicenda. Non avendo ricevuto risposta, si era rivolta al Garante.

In seguito all´invito dell´Autorità di rispettare le richieste dell´interessata, l´editore e il direttore avevano sostenuto la legittimità del comportamento del settimanale che, a loro avviso, aveva  rispettato il principio dell´ “essenzialità delle notizie riferite dall´articolista giornalista nell´adempiere il proprio diritto di cronaca giudiziaria”.

Il Garante ha stabilito, invece, che non è sufficiente celare il nome della vittima per evitarne il riconoscimento. Esistono informazioni collaterali che, se riferite, possono causare un´equivalente identificazione. In particolare, l´indicazione del comune di residenza delle due ha causato la loro individuazione all´interno della cerchia di conoscenti e amici, ledendo il loro diritto a non rivivere in pubblico i traumi subiti.

L´Autorità ha ribadito, inoltre, che il minore ha diritto ad una tutela rafforzata. In primo luogo, ha ricordato il Garante, quando una notizia permette il riconoscimento del minore deve prevalere il diritto alla riservatezza, come stabilito dall´articolo 7 del codice di deontologia sul trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica. A maggior ragione, quando ci si trovi di fronte a casi di minori vittime di molestie e violenze di natura sessuale. A ciò deve aggiungersi quanto previsto da varie fonti, nazionali ed internazionali, riguardo ai minori, al fine di non pregiudicarne l´armonico sviluppo. Basti pensare alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, alla Carta di Treviso, all´art. 13 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 (che vieta la divulgazione di notizie o immagini che permettano l´identificazione dei minori coinvolti in procedimenti penali) esteso ad altri casi da due articoli del Codice, all´art.734 bis del codice penale (che vieta la divulgazione delle generalità di persona offesa da violenza sessuale).

L´Autorità ha, pertanto, vietato all´editore l´ulteriore diffusione di informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, della bambina e ha posto a carico di quest´ultimo l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento.



Assicurazioni e convinzioni religiose
Provvedimento ad hoc per trattare i dati dei soci di una società cooperativa

Con un provvedimento ad hoc il Garante ha autorizzato una società cooperativa di assicurazioni, che ne aveva fatto richiesta, a trattare i dati relativi alla convinzione religiosa dei propri soci. Potrà farlo limitatamente ai dati e alle operazioni  strettamente indispensabili per l´applicazione di una specifica norma del proprio statuto e alle stesse condizioni previste dall´autorizzazione generale n. 5/2004 rilasciata dall´Autorità nel giugno 2004. Autorizzazione che la società deve già rispettare per il trattamento degli altri dati personali dei propri assicurati.

La società cooperativa di assicurazioni si trova,  secondo quanto stabilito dallo statuto,  nella condizione di raccogliere e conservare anche dati “religiosi” dei soci che dichiarano di professare la religione cattolica e manifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche. A differenza degli altri clienti, tali soci possono essere assicurati a particolari condizioni di favore.

Sono da sempre rari i casi di autorizzazioni ad hoc dopo che la  disciplina sulla privacy ha previsto il rilascio annuale da parte del Garante di autorizzazioni generali rivolte a diverse categorie professionali (datori di lavoro, medici, avvocati) che possono così usare dati sensibili (salute, origine etnica, convinzioni religiose, appartenenze politiche e sindacali, vita sessuale) e giudiziari (casellario giudiziale, sanzioni amministrative, qualità di imputato o indagato) senza dover richiedere di volta in volta il permesso.

La normativa sulla privacy continua a riservare, comunque, al Garante la valutazione di rilasciare singole autorizzazioni il cui accoglimento sia giustificato da circostanze particolari o da situazioni eccezionali. 

Nel caso in esame, l´intervento specifico a tutela del dato “religioso” dei soci si è reso necessario non essendo prevista nelle autorizzazioni generali una disposizione che regolamenti espressamente il trattamento di questo tipo di informazioni da parte delle società di assicurazioni.

Nell´accogliere la richiesta dell´assicurazione il Garante ha tenuto conto anche dello scopo mutualistico della società che offre ai propri soci contratti di assicurazione a condizioni economiche particolari.



Rasi: "Convivenza possibile tra accesso e riservatezza"

“Nel tempo i rapporti tra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza nell´ambito della giurisprudenza amministrativa non sono sempre stati facili, ma oggi con il Codice per la protezione dei dati personali hanno raggiunto una loro sistemazione normativa e giurisprudenziale soddisfacente”.

Lo ha affermato Gaetano Rasi, componente il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo al XXIV Convegno nazionale dell´Anusca, Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d´anagrafe, organizzato a Bellaria e dedicato al tema dell´innovazione e dell´ efficienza amministrativa. I due diritti - ha detto Rasi – suscitano ancor oggi nella giurisprudenza ampio dibattito. Da una parte, infatti,  il diritto all´accesso tutela il diritto del singolo di conoscere il contenuto di documenti amministrativi che lo riguardano garantisce i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell´amministrazione divenendo, peraltro, presupposto per l´esercizio del diritto di difesa in giudizio; dall´altra, il diritto alla riservatezza interviene nella  tutela della sfera privata delle persone, risultando componente essenziale del doveroso rispetto della dimensione intima della personalità.

Rasi ha portato diversi esempi tratti dalla giurisprudenza del Garante che dimostrano come il giudice amministrativo abbia concesso o negato l´accesso ai dati sanitari dei lavoratori a seconda che dovesse prevalere il diritto alla trasparenza o quello alla protezione dei dati personali. “Il bilanciamento fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza - ha continuato il componente del Garante - è frutto di una continua ricerca di un giusto punto di equilibrio fra interessi entrambi meritevoli di tutela”.

Allo stesso modo, per citare un altro esempio all´ordine del giorno, occorre guardare ai rapporti fra il diritto alla riservatezza e le esigenze, sempre più avvertite, di sicurezza individuale e collettiva.

“Ci si chiede – ha concluso Rasi - se dobbiamo rinunciare a proteggere la società in cui viviamo sull´altare di una presunta inviolabilità delle informazioni che ci riguardano o, al contrario, se dobbiamo sacrificare la nostra vita privata, anche la più intima, in nome di una totalizzante - e pur sempre illusoria - sicurezza sociale.   Né l´una cosa né l´altra. Nel giusto bilanciamento degli interessi in gioco, come nell´area comune al diritto all´accesso e a quello alla riservatezza, è la soluzione delle nostre esigenze. La ricerca è a volte ardua, ma è l´unica via che dobbiamo, con costanza, continuare a percorrere”.
[Comunicato del 5 ottobre 2004]

 

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Scheda

Doc-Web
1055267
Data
04/10/04

Tipologie

Newsletter