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Provvedimento del 10 marzo 2004 [1090071]

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[doc. web. n. 1090071]

Provvedimento del 10 marzo 2004

L´omessa indicazione, da parte di alcune testate giornalistiche, delle generalità di minori coinvolti in un caso di violenza e molestie sessuali non è misura sufficiente a proteggere la personalità e la vita privata dei medesimi allorchè la pluralità delle informazioni diffuse sulla vicenda, per qualità, numero e livello di dettaglio, siano idonee, anche indirettamente, a renderli riconoscibili.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato da due esercenti la potestà su minori interessati, che hanno sottoscritto il reclamo in proprio e nella predetta qualità, unitamente agli avv.ti Giuseppe Lombardi e Vittorio Pisapia di Milano;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell´art 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Nei giorni scorsi diversi organi di informazione si sono occupati di un grave episodio di cronaca relativo all´arresto di una donna accusata di aver commesso atti di violenza ed abusi, anche di natura sessuale, ai danni dei due bambini affidati alle sue cure dai genitori presso i quali, per alcuni anni, ha prestato servizio.

Le testate giornalistiche che si sono occupate del caso hanno descritto in modo dettagliato la vicenda, ivi compresa la tipologia di abusi subiti dai minori, ricorrendo a pseudonimi nella narrazione, peraltro singolarmente identici in vari articoli pubblicati.

Pur non essendo stata resa apertamente nota l´identità dei minori, i quotidiani hanno tuttavia pubblicato una pluralità di informazioni inerenti alla descritta vicenda (acquisite con modalità di cui non si è ancora verificata la liceità), e segnatamente: la specifica attività professionale svolta dai genitori e, limitatamente al padre, la circostanza che parte di essa veniva svolta in una capitale europea; il luogo di residenza del nucleo familiare e il quartiere (sito nel centro di un importante capoluogo regionale); l´età e il sesso dei minori; le generalità, lo stato civile, il profilo professionale e l´immagine dell´arrestata su foto segnaletiche; il periodo nel quale quest´ultima ha prestato la propria opera presso la famiglia e le modalità della sua assunzione; l´indicazione degli animali domestici detenuti e le abitudini della famiglia.

Tali informazioni risultano dai primi elementi forniti dai reclamanti e dalle risultanze acquisite da questa Autorità, con specifico riferimento ad articoli pubblicati da numerosi quotidiani, che allo stato degli atti risultano: "Il Corriere della sera" (articolo del 18 febbraio 2004), "La Repubblica" (articolo del 18 febbraio 2004), "Il Giornale" (articolo del 18 febbraio 2004), "Libero" (articolo del 18 febbraio 2004), "Il Giorno" (articolo del 18 febbraio 2004), "La Stampa" (articolo del 18 febbraio 2004), "Avvenire" (articolo del 18 febbraio 2004), "Quotidiano Nazionale" (articolo del 18 febbraio), nonché dal settimanale "Oggi" (3 marzo 2004).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

1. Il reclamo riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee ad identificare soggetti minori vittime di atti violenze e molestie sessuali.

Nel caso di specie trova applicazione la disciplina in materia di protezione dei dati, ora contenuta nel d.lg. n. 196/2003 e segnatamente gli artt. 136 e 137, comma 3, oltre che il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998).

Invero, come già riconosciuto in passato da questa Autorità (Provv. 7 febbraio 2002, in Cittadini e società dell´informazione, Boll. n. 25/2002, p. 8), nonostante la mancata individuazione nominativa dei minori le cui vicende hanno formato oggetto di narrazione, gli stessi devono essere ritenuti, ancorché indirettamente, riconoscibili (in particolare all´interno della cerchia familiare e amicale, oltre che rispetto ad altri soggetti rientranti nelle ordinarie frequentazioni della vita sociale nei vari luoghi indicati dai reclamanti), in ragione delle numerosissime e dettagliate informazioni contenute negli articoli sopra ricordati e già riferite in premessa.

Tra queste informazioni figurano anche foto segnaletiche dell´istitutrice che rappresentano un dato particolarmente rilevante ai fini dell´identificazione dei minori di cui la stessa era abituale accompagnatrice. Tali foto sono state diffuse senza che risultino sussistere quelle necessità di giustizia e di polizia che potrebbero legittimare la loro pubblicazione, come rilevato in più provvedimenti del Garante con i quali l´odierna diffusione contrasta (v. ad es. Provv. 19 marzo 2003; cfr. artt. 11, comma 1, lett. b), e 25, comma 2, del d.lg. n. 196/2003).

2. Si rileva altresì che, al di là dell´attitudine a rendere riconoscibili i minori interessati, larga parte delle informazioni minuziosamente riferite in diversa misura dalle varie testate (in particolare, la specifica attività professionale svolta dai genitori e, limitatamente al padre, la circostanza che parte di essa veniva svolta in una capitale europea; il quartiere; l´esatta età e il sesso dei minori; l´inequivoca individuazione dell´arrestata; il periodo nel quale quest´ultima ha prestato la propria opera presso la famiglia e le modalità della sua assunzione; le località di villeggiatura; l´indicazione degli animali domestici detenuti) non rispettano il principio di essenzialità, previsto all´art. 137, comma 3, d.lg. n. 196/2003 e dall´art. 6 del menzionato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, trattandosi di informazioni sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda che in termini più generali è pur legittimamente riconducibile all´esercizio del diritto di cronaca.

3. A tale profilo, per sé solo idoneo a rendere illecito il descritto trattamento dei dati personali in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca, deve essere aggiunto un ulteriore profilo di illiceità, incentrandosi il trattamento su soggetti minori per i quali, pur in relazione allo svolgimento della libertà d´informazione, l´ordinamento appresta una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l´armonico sviluppo della personalità (v. Garante, Provv. 10 aprile 2002, in Cittadini e società dell´informazione, Boll. n. 27/2002, p. 3; v. altresì Garante, Provv. 15 novembre 2001, ibidem, Boll. n. 23/2001, p. 15).

Tale principio, fermo restando quanto previsto dall´art. 734-bis c.p. (Divulgazione delle generalità o dell´immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale), si evince da una pluralità di fonti normative di matrice nazionale ed internazionale: anzitutto, dall´art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che preclude la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l´identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali.

Detto principio è ulteriormente rafforzato dagli artt. 50 e 52, comma 5, del d.lg. n. 196/2003: la prima norma estende il menzionato divieto anche a procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale; la seconda, dettata con specifico riferimento ai minori offesi da atti di violenza sessuale, preclude, nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali, la possibilità di identificare le vittime, pure utilizzando dati "relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l´identità dei minori". Più in generale l´art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176, riconosce al fanciullo il diritto ad essere protetto rispetto ad "interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata".

Inoltre, l´art. 7 del codice di deontologia - anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso- considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo, più radicalmente, al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, sì che identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino addirittura minori vittime di atti di molestie o violenze di natura sessuale.

La diffusione dei dati ha infine leso con evidenza gli ulteriori diritti dei genitori dei minori e, in particolare, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sancito dal nuovo Codice (art. 1 d.lg. n. 196 cit.).

4. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto disposto in via d´urgenza nei confronti delle testate indicate in premessa, ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 196/2003, il divieto di ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i minori oggetto di reclamo e a ledere i diritti dei loro genitori. Tale divieto va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione. Ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1 va inoltre segnalata a tutte le testate giornalistiche, comprese quelle radiotelevisive, la necessità di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento. Stante l´urgenza determinata dal concreto rischio di una reiterazione della diffusione illecita dei dati, sussiste la necessità di adottare la presente decisione anche prima della definizione del procedimento (art. 144 d.lg. n. 196 cit.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara fondato il reclamo e ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. c) del d.lg 30 giugno 2003, vieta all´editore e al direttore responsabile delle testate giornalistiche di cui in narrativa l´ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i minori e, ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, prescrive agli stessi l´adozione delle misure necessarie per conformare i trattamenti ai principi richiamati nella decisione medesima e di astenersi da ulteriori trattamenti in difformità dai medesimi principi;

b) ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 196/2003 prescrive a tutte le testate giornalistiche, anche radiotelevisive, l´adozione delle misure necessarie per conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nella presente decisione;

c) dispone l´invio di copia del presente provvedimento ai competenti Consigli regionali e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti;

d) dispone l´invio di copia della presente decisione alla Commissione parlamentare per l´infanzia e all´Osservatorio nazionale per l´infanzia.

Roma, 10 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli