Garante per la protezione dei dati personali
 Decisioni su ricorsi - 29 aprile 2004   Bollettino del n. 49/aprile 2004,  pag. 0
 

[doc. web. n. 1097480]

Provvedimento del 29 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall'avv. XY, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Frattagli presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti della

Guardia di finanza-Compagnia di Trapani;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

A seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Compagnia della Guardia di finanza di Trapani presso lo studio legale dell'interessato e del suo commercialista (avente ad oggetto, tra l'altro, la corretta contabilizzazione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2002, dei redditi derivati da talune proprietà immobiliari dell'interessato), la locale Compagnia notificava all'interessato, al Sindaco della Città di Trapani e all'Agenzia delle entrate, il "processo verbale di constatazione (…) redatto a carico del medesimo professionista, in data 18.12.2003 ed avente ad oggetto l'omessa comunicazione all'Autorità locale di P.S. della cessione di fabbricati adibiti ad abitazione, e relativi allegati" (tra i quali un verbale di dichiarazioni rese da un terzo, contenente anche alcuni particolari relativi a relazioni familiari e amicali dell'interessato). Ritenendo illecita la comunicazione di dati che lo riguardano al Sindaco di Trapani, l'interessato ha formulato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, chiedendo di conoscere le ragioni che avrebbero determinato tale comunicazione, nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Avvalendosi della dilazione del termine previsto dall'art. 146, comma 3, del d.lg. n. 196/2003 per il riscontro all'interpello preventivo in casi di particolare complessità, la Guardia di finanza (in persona del comandante della Compagnia di Trapani) ha risposto che l'invio della documentazione contestata al Sindaco di Trapani (ove risiede l'interessato) era stato determinato da un'erronea interpretazione dell'art. 12, comma 3, del d.l. n. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, che in materia di sanzioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, individua invece come competente il comune di ubicazione degli immobili; ha poi dichiarato di aver, "in regime di autotutela (…), richiamato gli atti erroneamente trasmessi al Sindaco di Trapani, precisando di ritenere nullo il p.v. di contestazione redatto (…) e di restituire l'atto a scopo di annullamento del procedimento e cancellazione dei dati presso" il Comune di Trapani.

Ritenendosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice, lamentando l'illiceità del trattamento effettuato e chiedendo al Garante di ordinare "la cessazione del comportamento illegittimo ed, in particolare, la cancellazione dei dati trattati" in violazione di legge. Il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la Guardia di finanza-Comando Compagnia di Trapani ha risposto con fax in data 8 aprile 2004 ribadendo quanto già comunicato in sede di riscontro all'interpello preventivo e sostenendo:

  • che i dati in questione sono trattati in forza di una disposizione di legge e non potrebbero essere quindi cancellati;
  • che "l'errore sulla competenza del Sindaco di Trapani è da circoscrivere ad un errore sulla competenza territoriale, nulla potendosi eccepire sulla competenza per materia riconosciuta all'Autorità comunale";
  • di ritenere che "il trattamento de quo, essendo stato effettuato in forza di una norma (d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella l. 18 maggio 1978 n. 191, rubricato: "Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione dei gravi reati") palesemente volta a tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, rientri tra quelli di cui all'art. 53, comma 1, del d.lg. n. 196/2003".

Con nota pervenuta in data 15 aprile 2004, il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto anche di tale riscontro e ha ribadito le richieste già formulate.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali dell'interessato effettuato dalla Guardia di finanza con particolare riferimento alla loro comunicazione ad un soggetto pubblico incompetente a riceverli.

Risulta infondata l'eccezione della resistente secondo la quale il trattamento contestato rientrerebbe tra quelli effettuati da forze di polizia "per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", con riferimento ai quali l'art. 53 del Codice esclude l'applicazione di alcune disposizioni del medesimo Codice (ed in particolare quelle relative ai ricorsi ex artt. 145 e s. dello stesso).

La comunicazione al Comune di Trapani del verbale di contestazione dell'omessa comunicazione della cessione di fabbricato è stata effettuata al fine di consentire l'applicazione di una sanzione amministrativa applicabile dal sindaco (art. 12, comma 3, d.l. n. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191.

Tale trattamento (che ha avuto peraltro origine nell'ambito di un'attività amministrativa di verifica fiscale volta a controllare l'esattezza e la completezza della dichiarazione dei redditi dell'interessato relativa all'anno 2002) è finalizzato all'applicazione di una disposizione in materia di polizia amministrativa; sono pertanto applicabili le comuni disposizioni relative ai ricorsi ex artt. 145 e s. del Codice.

Il ricorso non è però fondato.

L'interessato, ritenendo illecita l'avvenuta comunicazione di dati personali dal Comando resistente alla Città di Trapani, ha chiesto di cancellarli. Tale comunicazione è frutto di un evidente errore riconosciuto dalla resistente già prima del riscontro all'interpello preventivo, allorché la Compagnia aveva già "richiamato" gli atti erroneamente trasmessi al Comune di Trapani al fine di dichiarare nullo il processo verbale di constatazione, di ottenere la cancellazione dei dati presso tale ente, e di comunicarli al diverso comune competente per territorio. Pertanto, il trattamento effettuato non contrasta più con le disposizioni di legge e l'istanza di cancellazione dei dati personali, rivolta alla Guardia di Finanza e non agli enti destinatari delle menzionate comunicazioni, non può trovare accoglimento.

Restano ovviamente impregiudicati i diritti dell'interessato in caso di eventuale utilizzo indebito dei dati che lo riguardano presso tali enti.

Alla luce della particolarità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 29 aprile 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli