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Provvedimento del 29 novembre 2004 [1121176]

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 [doc. web n. 1121176]

Provvedimento del 29 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Daniele Magurno rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Ceolin e Maria Cristina De Andreis presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Experian Information Services S.p.A. rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

L´interessato afferma che Experian Information Services S.p.A. conserverebbe nel proprio archivio "Dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" informazioni relative al protesto di un assegno bancario di 1.549,00 euro, levato il 10 gennaio 2002. L´interessato aveva pertanto formulato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto di "rettificare" i dati relativi a tale protesto, nonché di cancellare quelli inerenti ad una richiesta di finanziamento rivolta a Locat S.p.A., che riteneva essere stata rifiutata in ragione della predetta segnalazione negativa. A tale istanza era altresì allegata copia di una "visura protesti in ambito nazionale" nella quale non era riportata alcuna segnalazione di protesto a carico dell´interessato.

Con nota in data 3 giugno 2004 Experian Information Services aveva comunicato all´interessato che dalle evidenze del Registro unico informatico gestito da Infocamere risultava che il protesto in questione era stato levato a carico di "Daniele Magurino"; invitando l´interessato a rivolgere "ogni necessaria istanza di rettifica all´ente competente", lo informava poi di aver cancellato i dati relativi alla richiesta di finanziamento a Locat S.p.A..

Ritenendo inadeguato tale riscontro, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice con il quale ha chiesto di cancellare il proprio nominativo dalla banca dati di Experian Information Services S.p.A. "e di eliminare ogni collegamento tra tale nominativo e il dato relativo all´assegno (…) protestato in data 10/01/2002". L´interessato ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 13 luglio 2004, Experian Information Services S.p.A., nel ribadire quanto già comunicato all´interessato, con nota anticipata via fax il 29 luglio 2004, ha sostenuto:

  • che Infocamere, informata della segnalazione del ricorrente, avrebbe "comunicato verbalmente che probabilmente si è verificato un errore materiale nella trascrizione del cognome" dell´interessato (Magurno/Magurino);
  • di aver cautelativamente rimosso "il dato in questione, nonostante la riferita coincidenza degli ulteriori parametri di ricerca" (indirizzo, codice fiscale, ecc.).

Con nota inviata il 13 settembre 2004 il ricorrente, pur prendendo atto delle determinazioni assunte dalla società resistente, ha comunque insistito per "la definitiva cancellazione" dei propri dati dall´archivio gestito da Experian Information Services S.p.A. ed ha chiesto di porre a carico di quest´ultima le spese del procedimento.

Con memoria depositata il 16 settembre 2004 Experian Information Services S.p.A. ha precisato che:

  • nel gestire un´interrogazione rispetto ad un determinato nominativo, la resistente, "nella qualità di distributore Infocamere", società consortile che gestisce la base dati di tutte le camere di commercio italiane, "si limita ad estrarre" i dati relativi ai protesti "attraverso l´accesso al Rui (Registro unico informatico)";
  • "utilizzando come chiave di ricerca il codice fiscale dell´interessato", dato che consente di evitare i possibili casi di omonimia, risultava il protesto in questione "a nome di "Magurino" ferma la corrispondenza di ogni altro dato identificativo" relativo all´odierno ricorrente;
  • diversamente, "utilizzando come chiave di ricerca il solo nome e cognome dell´interessato", non sarebbe risultato alcun protesto;

La resistente, nel ribadire la propria estraneità in ordine a quanto segnalato dal ricorrente, ha chiesto che il ricorso venga rigettato e che le spese del ricorso siano poste a carico del ricorrente.

Con nota inviata il 4 ottobre 2004, in risposta ad una formale richiesta di informazioni avanzata ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 del Codice, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ha inviato una visura protesti in ambito nazionale (aggiornata al 4 ottobre 2004) dalla quale non risultano protesti a carico di "Daniele Magurno". 

Con nota inviata il 2 novembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la società resistente si è richiamata a quanto sostenuto nei precedenti scritti difensivi in ordine alla "singolare situazione" evidenziata ed ha ribadito di aver "cautelativamente" aderito a quanto richiesto dal ricorrente, oltre ad avere segnalato la vicenda ad Infocamere.

Con nota inviata il 9 novembre 2004, la Camera di commercio di Roma ha confermato che nel registro informatico dei protesti risulta annotato un protesto di 1.549, 37 euro, levato il 10 gennaio 2002, a carico del Sig. Daniele Magurino. Copia della relativa visura protesti, aggiornata al 9 novembre 2004, è stata allegata alla nota medesima.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da una società che tratta e comunica informazioni personali relative ai protesti, estratte da fonti pubbliche accessibili a chiunque.

Tale trattamento non può ritenersi, allo stato degli atti, illecito. La società resistente utilizza informazioni provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono trattare anche senza il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice).

Nel corso del procedimento la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, confermando di aver rimosso i dati personali che lo riguardano dalla propria banca dati. Sulla base di tale dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (art. 149, comma 2).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.


Roma, 29 novembre 2004
 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1121176
Data
29/11/04

Tipologie

Decisione su ricorso