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Provvedimento del 9 febbraio 2005 [1142194]

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[doc. web n. 1142194]

Provvedimento del 9 febbraio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 dicembre 2004, presentato dal Sig. Luigi Falzetta, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Urso, nei confronti di Consit Italia S.p.A. e Cerved Business Information S.p.A., rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Boccuccia e Silvia Tagliente, con il quale il ricorrente ha chiesto la cancellazione delle informazioni, ritenute pregiudizievoli, relative ad un pignoramento iscritto a proprio carico e poi cancellato, riportate tra gli "Altri eventi di conservatoria" nell´ambito del prodotto "Dossier Persona", chiedendo, altresì, di porre a carico delle resistenti le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2004 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTE le memorie depositate il 25 gennaio 2005 con le quali le resistenti, dopo aver precisato le rispettive posizioni di proprietaria della banca dati "Pregiudizievoli e altri eventi di conservatoria"(Consit) e di distributrice delle relative informazioni (Cerved), ad integrazione dei riscontri precedentemente forniti, hanno sostenuto di non essere tenute alla cancellazione dell´iscrizione, perché fedelmente tratta da pubblici registri immobiliari istituiti presso i competenti uffici dell´Agenzia del territorio;

RILEVATO che entrambe le resistenti hanno dichiarato e documentato che, nell´ambito del "Dossier Persona" relativo al ricorrente, tra le informazioni relative al "Controllo automatico eventi pregiudizievoli" e "Altre segnalazioni", vengono riportate le diciture "Nessun evento da segnalare" e "Nessuna segnalazione". Ciò, in quanto "le verifiche sull´archivio eventi di conservatoria immobiliare sono state temporaneamente sospese in ottemperanza a quanto disposto" dall´art. 1, comma 367, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 in merito ai presupposti per la riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell´Agenzia del territorio;

RILEVATA, in considerazione della citata modifica normativa, la necessità di accogliere la richiesta di cancellazione formulata dal ricorrente. Ciò, nelle more dell´adozione del codice deontologico di cui all´art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 del citato art. 1 della legge n. 311/2004;

RITENUTO che, per effetto dell´accoglimento del ricorso, va conseguentemente ordinato a Consit Italia S.p.A. e Cerved Business Information S.p.A. di cancellare i dati personali in questione dalle banche dati dalle stesse gestite entro il 20 maggio 2005, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento, entro il medesimo termine;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 150, comma 3 del Codice, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico dei titolari del trattamento nella misura di euro 100 ciascuno, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Consit Italia S.p.A. e Cerved Business Information S.p.A. di cancellare i dati personali in questione, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfetaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti, nella misura di 100 euro ciascuno, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Consit Italia S.p.A. e Cerved Business Information S.p.A. S.p.A., le quali dovranno liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 9 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1142194
Data
09/02/05

Tipologie

Decisione su ricorso