Provvedimento del 3 marzo 2005 [1149152]
Provvedimento del 3 marzo 2005 [1149152]
[doc. web n. 1149152]
Provvedimento del 3 marzo 2005
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 novembre 2004, presentato dal Sig. Davide Santinoli nei confronti dell´associazione "Arealive", con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato concernente uno spettacolo musicale, chiedeva di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile eventualmente designato e si opponeva al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali e pubblicitari, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2004 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la nota datata 21 febbraio 2005 con la quale l´associazione resistente, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, ha riscontrato integralmente le richieste del ricorrente, in particolare attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati dello stesso e di non aver alcun interesse "a continuare nell´invio di email verso il suo indirizzo";
RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;
VISTA la documentazione in atti;
RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione dei riscontri forniti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 250, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Arealive, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 3 marzo 2005
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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