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Privacy e riproduzione di originali fotografici - 8 maggio 2000

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Privacy e riproduzione di originali fotografici

Anche il fotografo che realizza riproduzioni e ingrandimenti da originali fotografici viola la legge sulla privacy se al momento di effettuare gli scatti non dichiara la propria identità e l´effettivo utilizzo delle immagini. Il principio si applica anche nel caso in cui le foto siano conservate presso una persona diversa dall´interessato: per esempio i suoi familiari.

Lo ha stabilito il Garante in relazione al ricorso presentato da un noto personaggio dello spettacolo che si era rivolto all´Autorità per lamentare la violazione del diritto alla riservatezza da parte di un fotografo che aveva ripreso alcune immagini dall´album di famiglia conservato presso l´abitazione dei suoi genitori per poi pubblicarle su un settimanale.

Secondo l´attrice il reporter aveva, infatti, omesso di dichiarare la propria qualifica professionale e, soprattutto, l´intenzione di realizzare un servizio di tipo giornalistico violando, così, il principio in base al quale la raccolta e il trattamento dei dati personali (tra cui rientrano anche le immagini) deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza.

Da parte sua il reporter, free lance di un´agenzia fotografica, sosteneva, invece, di aver operato con trasparenza e di aver dichiarato l´intenzione di realizzare un servizio fotografico sul personaggio.

Considerate le versioni opposte, l´accertamento dei fatti non poteva essere completato nel breve procedimento instaurato dal ricorso dell´interessata, e potrà essere quindi completato in sede giudiziaria.

L´Autorità ha però colto l´occasione per ribadire alcuni principi che disciplinano l´esercizio del diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza.

Il Garante ha, innanzitutto, rilevato che il caso in questione rientra nell´ambito dell´esercizio della professione giornalistica e in particolare dei trattamenti temporanei di dati finalizzati esclusivamente alla pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, pur essendo stato effettuato da un reporter ´free lance´ privo di un rapporto professionale stabile con gli operatori del mondo dell´informazione.

A tale riguardo il Garante ha ricordato che in base alla legge sulla privacy e alle norme del codice deontologico dei giornalisti anche il fotografo non professionista è tenuto a dichiarare la propria identità e ad informare l´interessato sull´utilizzo che intende fare dei suoi dati personali o delle immagini che lo riguardano.

L´informativa può essere data in modo agevole: oltre a rendere palese la propria attività il giornalista non deve, infatti, fornire necessariamente tutte le altre informazioni che devono essere altrimenti rilasciate quando il trattamento viene effettuato per scopi diversi e può assolvere a tale obbligo anche attraverso i genitori o i familiari dell´interessato quando i suoi dati personali vengono raccolti presso terzi.

Il fotografo, sottolinea l´Autorità, non può, quindi, ricorrere, ad artifici o pressioni indebite per esercitare il diritto di cronaca che è comunque svincolato dal consenso dell´interessato.

Solo se i dati e le immagini fotografiche sono stati raccolti in modo corretto e osservando l´obbligo di fornire la prevista informativa la loro successiva divulgazione e pubblicazione può avvenire nel rispetto delle norme sulla privacy.

Roma, 8 maggio 2000

Scheda

Doc-Web
1163496
Data
08/05/00

Tipologie

Comunicato stampa