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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Attività forense, investigazione privata e liberi professionisti - Relazione 2001 - 8 maggio 2002

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Relazione 2001

Attività forense, investigazione privata e liberi professionisti

31. Liberi professionisti e albi professionali

L´Autorità è stata sollecitata nuovamente ad esprimersi su questioni afferenti il regime di pubblicità degli albi professionali e degli atti connessi allo status di iscritto all´albo e, in un provvedimento emesso in relazione all´albo degli avvocati (Provv. 29 marzo 2001, in Bollettino n. 18, p. 20), ha confermato la linea interpretativa espressa in termini generali in precedenza (Pareri 30 giugno, 22 luglio e 4 agosto 1997, in Bollettino n. 1, p. 33, 40 e 46, emessi rispettivamente in relazione agli albi dei medici ed odontoiatri, degli ingegneri ed architetti e dei dottori commercialisti).

Si è ricordato, infatti, che la legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi professionali ed alla conoscibilità degli atti ad essi connessi e che gli albi professionali sono destinati per la loro natura e funzione ad un regime di piena conoscibilità da parte di chiunque, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti.

Analoga indicazione è stata formulata con riguardo all´albo dei medici chirurghi (Parere del 24 luglio 2001), richiamando le norme che ne prevedono l´indifferenziata conoscibilità attraverso la stampa, la pubblicazione a cura di ciascun Ordine, nonché la trasmissione di una copia ad alcune amministrazioni pubbliche, anche al fine della affissione nelle prefetture (d.lg. C.p.S. n. 233/1946; d.P.R. n. 221/1950).

Con riguardo al profilo attinente al regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all´albo degli avvocati, il Garante ha inoltre rilevato che, in considerazione delle disposizioni sulle forme di pubblicità previste dalla normativa in materia (r.d.l. n. 1578/1933; r.d. n. 37/1934), i provvedimenti disciplinari menzionati si configurano quali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità anche da parte di altri professionisti e di terzi. In riferimento a tale regime, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non si è ritenuto prevalente, nel caso esaminato, l´interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura disciplinare. L´Autorità ha comunque precisato che la menzione del provvedimento che applica la misura deve essere pur sempre effettuata nel rispetto del principio di correttezza, esattezza e completezza dei dati fissato dall´art. 9 della legge n. 675/1996.

In considerazione, dunque, del regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari in esame deve ritenersi lecita la loro divulgazione tramite riviste, notiziari o altre pubblicazioni curate dai Consigli dell´ordine, ricadendo del resto la stessa nell´ampia nozione di trattamento di dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni di pensiero, comunque soggetta alla disciplina dettata dall´art. 25 della legge n. 675/1996.

Merita infine di essere ricordato, con particolare riferimento ai cd. "dati sensibili", che il Garante ha reiterato le autorizzazioni n. 4 e n. 6 in tema di trattamento di tali categorie di dati da parte dei liberi professionisti e degli investigatori privati, attesi i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali rilasciate negli anni precedenti. Tali provvedimenti, che tengono conto delle modifiche alla legge n. 675/1996 nel frattempo intervenute ad opera del d.lg. n. 467/2001, nonché, in materia di esercizio della professione di avvocato, da parte del d.lg. n. 96/2001 e, infine, in materia di investigazioni difensive, dalla legge n. 397/2000, hanno efficacia fino al 30 giugno 2003.

 

32. La raccolta di dati per finalità di difesa e di indagine difensiva
Le questioni connesse alla raccolta dei dati per l´esercizio del diritto di difesa, la cui liceità, con una rigorosa applicazione del principio di finalità, è riconosciuta e puntualmente regolamentata in più luoghi della disciplina vigente (artt. 10, comma 4; 12, comma 1, lett. h); 14, comma 1, lett. e); 20, comma 1, lett. g) ), sono state ripetutamente affrontate – soprattutto in sede di risoluzione di ricorsi proposti ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 – specie in relazione a fattispecie afferenti l´attività svolta da agenzie investigative private.

In uno di questi casi il Garante ha rilevato la liceità del trattamento operato dal titolare per acquisire materiale probatorio utile al fine di contestare ad alcuni dipendenti eventuali infrazioni disciplinari, rilevando che, in ragione della particolarità delle mansioni svolte (nel caso di specie, trattavasi di addetti al servizio di esazione autostradale), era giustificato ricorrere ad investigatori privati.

Il trattamento posto in essere da questi ultimi, sia in relazione alle modalità utilizzate, sia in riferimento alla durata delle operazioni svolte, è stato del pari valutato come non eccedente rispetto allo scopo perseguito (Provv. 21 novembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 98, nel quale si è richiamato il precedente Provv. 9 novembre 2000); analoghe considerazioni sono state svolte nell´ambito di altra vicenda, relativa ad un procedimento di separazione personale (Provv. 28 febbraio 2002).

In un altro caso (Provv. 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 17), concernente l´asserita violazione di un patto di non concorrenza, il Garante, riconosciuto che il riferimento normativo (art. 10, comma 4, l. 675/1996) alla "sede giudiziaria" presso la quale far valere un diritto è tale da ricomprendere anche il procedimento arbitrale rituale (instaurato dalla società titolare nei confronti dell´interessato e nell´ambito del quale i dati raccolti erano stati depositati), ha rilevato che alcuni dati personali erano stati acquisiti direttamente presso l´interessato, mediante ascolto, registrazione o intercettazione effettuati a cura di un istituto investigativo, sancendo che tali modalità di raccolta si pongono in violazione con l´obbligo di informare l´interessato. Obbligo, quest´ultimo, che opera quando i dati sono acquisiti direttamente dalla persona fisica che li fornisce, come prescritto dall´art. 10, comma 1, legge n. 675/1996. Ciò in armonia con le disposizioni della successiva legge n. 397/2000 sulle indagini difensive, la quale, in riferimento all´investigazione privata collegata alla difesa penale, prevede l´obbligo dell´investigatore di avvertire le persone con cui si instaura il colloquio (art. 391-bis c.p.p., introdotto dall´art. 11 della legge n. 397/2000).

In considerazione della rilevata illiceità, il Garante ha quindi disposto sia nei confronti della agenzia investigativa, sia della società committente il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati raccolti.

Infine, rispondendo ad un quesito formulato da una società (Parere 15 gennaio 2001), è stato precisato che la comunicazione a studi legali esterni alla struttura aziendale di dati relativi a terzi (clienti, fornitori, dipendenti ed altri) è consentita, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi dei già citati artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996, se finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria, anche nella fase prodromica all´eventuale inizio di un procedimento, per il periodo strettamente necessario al perseguimento di tale finalità.

 

33. I codici deontologici
I codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati da parte dei difensori e degli investigatori privati, la cui adozione è stata promossa dal Garante in data 10 febbraio 2000, sono in avanzata fase di redazione e dovrebbero trovare compiuta realizzazione nell´arco del 2002, in coincidenza con la emanazione da parte del Governo del testo unico.

La predisposizione di detti codici è destinata ad inserirsi nel più vasto ambito di attività del Garante delineato dal recente d.lg. n. 467/2001, con il quale (art. 20, comma 1) è stato attribuito al Garante il compito di promuovere, entro il 30 giugno 2002, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati nell´art. 20, comma 2, del citato decreto.

Merita di essere nuovamente segnalato che il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (previsione che induce a qualificare tali atti quali fonti normative atipiche, di rango secondario) e che, sempre secondo l´art. 20 del d.lg. n. 467/2001, tali codici saranno pubblicati, a cura del Garante, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e andranno riportati in allegato al testo unico.

Scheda

Doc-Web
1348145
Data
08/05/02

Tipologie

Relazione annuale