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Provvedimento del 5 ottobre 2006 [1356268]

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[doc. web n. 1356268]

Provvedimento del 5 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lepri e Alessia Bernardi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del settimanale "L´Espresso", rappresentato e difeso dagli avv.ti Agostino Migone de Amicis, Giorgia Masina e Nico Moravia presso il cui studio ha eletto domicilio, nonché di Daniela Hamaui, in qualità di direttore responsabile dello stesso e Marco Lillo, quale giornalista del settimanale medesimo;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; 

PREMESSO

La ricorrente ha presentato il 26 giugno 2006 un ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice lamentando un trattamento illecito dei dati personali che la riguardano effettuato in relazione alla pubblicazione avvenuta il ggmmaaaa, da parte del settimanale "L´Espresso", di un articolo (che figura anche sul sito web della testata) nel quale sono stati riportati "ampi stralci di un verbale di interrogatorio reso dalla dott.ssa XY (quale persona informata sui fatti) al pubblico ministero di KH e non meno riservate intercettazioni telefoniche relative a colloqui" della ricorrente medesima. In particolare, la ricorrente ha rilevato che la diffusione dei dati sarebbe illecita in quanto non rispondente "ad alcuna esigenza di pubblica informazione su fatti di cronaca giudiziaria di interesse generale e pubblico", data la sua asserita estraneità alla vicenda penale e alle relative indagini nell´ambito delle quali sono state disposte le intercettazioni. La ricorrente ha lamentato altresì la pubblicazione di una sua fotografia a corredo dell´articolo (oltre che di un´immagine riportata in copertina), nonché di alcune informazioni relative alla propria famiglia che ritiene non pertinenti; ha quindi chiesto al Garante di ordinare "la cessazione del comportamento illegittimo ", di disporre le misure necessarie a propria tutela e di porre le spese sostenute per l´odierno procedimento a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire inviato dall´Autorità il 28 giugno 2006, il Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A. ha risposto con nota datata 3 luglio 2006 e con memoria depositata il 12 luglio 2006, dichiarando di ritenere lecito il trattamento e sostenendo, in particolare, che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile nei confronti della dott.ssa Hamaui e del dott. Lillo in quanto entrambi non rivestono, nel caso di specie, il ruolo di titolare del trattamento (da individuarsi invece nel Gruppo editoriale "L´Espresso" S.p.A.); pertanto, il ricorso non poteva a suo avviso essere proposto nei loro confronti ai sensi dell´art. 147, comma 1, del Codice;
  • "la pubblicazione dell´articolo contestato è avvenuta nell´esercizio della professione giornalistica e per il perseguimento delle relative finalità, nel quadro di una vicenda che, per la notorietà dei personaggi che riguarda, ha attratto la massima attenzione dell´opinione pubblica e, correlativamente, ha determinato un´accresciuta esigenza di informazione ";
  • "i dati riportati nell´articolo riguardano esclusivamente persone indagate o comunque coinvolte negli specifici fatti di cronaca ed illustrano esclusivamente aspetti connessi alle intercettazioni disposte dal p.m. di KH, comprovando i contatti della dr. XY con personaggi coinvolti nelle indagini"; "la pubblicazione di dati e riferimenti non risulta quindi aver violato il principio di essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di cronaca di interesse pubblico ";
  • " i documenti utilizzati dal giornalista ai fini della stesura dell´articolo oggetto di contestazione (…) al momento della pubblicazione dell´articolo (ggmmaaaa) non erano più coperti da segreto, in quanto non solo depositati all´ufficio del gip di KH–che in base a tali atti ha emesso il 16 giugno ordinanza di applicazione delle misure cautelari, eseguita e notificata agli imputati il 17 giugno– ma, addirittura, già trasmessi al Tribunale del riesame"; "su di essi, il giornalista ha operato un attento vaglio circa la fedeltà delle copie ottenute e l´effettivo loro deposito, ed una successiva selezione dei contenuti più pertinenti e rilevanti per un legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica ";
  • in base alla vigente disciplina sussistono margini più ampi per la diffusione di dati personali relativi a persone che godono di particolare notorietà, stante il loro ruolo o la funzione ricoperti; le informazioni contenute nell´articolo non avrebbero, comunque, "rivelato al pubblico aspetti intimi o privati della ricorrente" e sarebbero inoltre veritiere, oltre che esposte "in modo obiettivo e con linguaggio non offensivo, nel rispetto della dignità della persona ".

Con memoria del 12 luglio 2006 la ricorrente ha contestato tale riscontro ribadendo di ritenere illecita la diffusione, dal momento che i dati che la riguardano non erano indispensabili al fine di informare l´opinione pubblica in relazione al procedimento penale; inoltre, il divieto di pubblicazione degli atti d´indagine non coinciderebbe "con la natura segreta dell´atto" e "un atto non coperto da segreto non è per questo pubblicabile ".

Nell´audizione del 13 luglio 2006, il Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A. ha altresì rilevato che l´interesse giornalistico dell´articolo, indipendentemente dal procedimento penale in corso nei confronti di terzi, consisterebbe, "specificamente, nel coinvolgimento della dott.ssa XY" in una vicenda nota e all´attenzione dell´opinione pubblica; l´aver riportato gli stralci di intercettazioni pertinenti alla vicenda narrata nel medesimo articolo costituirebbe, quindi, "la prova intrinseca dell´obiettività dell´informazione riportata ". Nella medesima audizione, la ricorrente ha ribadito di ritenere illecito il trattamento effettuato rilevando, anche, che l´estrapolazione di alcune delle frasi pronunciate nel corso di una più ampia conversazione non renderebbe "obiettivo" il suo contenuto.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla pubblicazione, nel contesto di un articolo, di dati personali tratti da dichiarazioni rese dalla ricorrente all´autorità giudiziaria di KH e dalla trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche disposte dalla medesima autorità.

Il trattamento è stato effettuato dalla società editrice del settimanale "L´Espresso" che ha pubblicato l´articolo diffondendo i dati personali dell´interessata: nella vicenda, la società (Gruppo editoriale "L´Espresso" S.p.A.) riveste, quindi, il ruolo di titolare del trattamento, il quale risponde della sua liceità e correttezza sulla base del Codice in materia di protezione dei dati personali.

È pertanto fondata l´eccezione di inammissibilità dell´odierno ricorso al Garante in riferimento alle figure del direttore responsabile della testata e dell´autore dell´articolo

Quanto al merito, tale Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici. In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del predetto Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 ed ora riportato nell´allegato A al medesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente un interesse pubblico alla conoscenza delle vicende di rilevanza penale per le quali sono state avviate le indagini giudiziarie nel cui ambito sono anche disposte intercettazioni, vicende alle quali è risultata interessata per un aspetto anche la ricorrente. In tale contesto, e tenuto conto in particolare dell´attività svolta dalla ricorrente e della sua pacifica notorietà, il trattamento dei dati personali che la riguardano risulta effettuato lecitamente nell´esercizio del diritto di cronaca e di critica. In modo obiettivo e con forma che non appare lesiva dei diritti della ricorrente, l´articolo oggetto di contestazione traccia infatti un quadro dei contatti e delle relazioni interpersonali della ricorrente con alcuni soggetti più direttamente coinvolti nella vicenda oggetto di indagine, fornendo all´opinione pubblica alcuni elementi per conoscere e valutare rapporti personali, istituzionali e politici che l´hanno caratterizzata.

Al riguardo va rilevato che, "rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano (…) di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie, in particolare nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica" (art. 6, comma 2, del citato codice di deontologia; cfr. Provv2 marzo 2006, doc. web n. 1246867). Nel caso di specie, non risultano pubblicati particolari sulla vita personale della ricorrente eccedenti rispetto alla vicenda narrata; gli stessi succinti riferimenti alla famiglia della ricorrente (relativi in prevalenza all´attività economica della famiglia stessa) si limitano, senza riportare particolari non pertinenti, ad illustrare alcune circostanze inerenti ai pregressi rapporti dell´interessata con uno dei protagonisti dell´indagine penale.

Per quanto riguarda, poi, le parti dell´articolo desunte dalla trascrizione delle intercettazioni e dal verbale giudiziario di esame dell´interessata, va rilevato che le informazioni in esame non risultano essere state acquisite illecitamente in sede giornalistica. Si tratta infatti di materiale contenuto o desunto da atti del procedimento penale in corso, utilizzato per illustrare le notizie riportate in modo da poter descrivere i modi particolari in cui il fatto è avvenuto (cfr. art. 6, comma 1,  del citato codice di deontologia).

In conclusione, in ragione dell´originalità del fatto, della qualificazione della protagonista e della non emergente scorrettezza della trasposizione delle predette frasi, la diffusione dei dati personali relativi alla ricorrente, valutata anche alla luce del provvedimento di carattere generale adottato dal Garante in relazione a vicende come quella in esame (Provv21 giugno 2006 in www.garanteprivacy.itdoc. web  n. 1299615) non risulta aver violato il principio di essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato nei confronti del predetto titolare del trattamento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Daniela Hamaui e di Marco Lillo

b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 5 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli