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Informazione televisiva e raccolta di dati genetici dei parlamentari: divieto - 14 dicembre 2006 [1370954]

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[doc. web n. 1370954]

[v. Comunicato stampa]

Informazione televisiva e raccolta di dati genetici dei parlamentari: divieto - 14 dicembre 2006 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le notizie di stampa, diffuse il 9 e 10 ottobre u.s., dalle quali si è appreso che, per predisporre un servizio per la trasmissione televisiva di Italia 1, "Le Iene", erano stati raccolti alcuni giorni prima, nei luoghi antistanti il Parlamento, campioni biologici di circa cinquanta parlamentari utilizzati per effettuare un test volto a rilevare l´eventuale uso recente di sostanze stupefacenti;

CONSTATATO quanto emerso dalle predette notizie e, cioè, che non sarebbero stati forniti agli interessati informazioni circa l´identità del titolare del trattamento e riguardo alle finalità del trattamento di dati anche sensibili; visto che è stato utilizzato il duplice artificio di chiedere un´intervista per una non meglio individuata tv satellitare e di far intervenire una finta truccatrice, la quale, simulando un intervento per asciugare la fronte dei parlamentari "intervistati", ha raccolto campioni di sudore su tamponi utilizzati poi per effettuare il predetto test in base alla tecnica del drug-wipe;

VISTO il provvedimento del 10 ottobre 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 1345622), con il quale il Garante ha constatato che tale attività ha comportato un´illecita raccolta e un ulteriore trattamento illecito di dati personali anche di natura sanitaria -e, quindi, sensibile- relativi a persone identificate o identificabili;

CONSIDERATO che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l´adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

RILEVATO che dopo il predetto provvedimento di blocco non sono emersi altri elementi di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceità e correttezza per pubblicare i dati in esame o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari espresse in sede di blocco del trattamento;

RITENUTO che, come già constatato nel citato provvedimento del 10 ottobre 2006, il trattamento in questione ha violato principi del Codice applicabili a qualunque trattamento di dati personali, da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d), del Codice); ritenuto, altresì, che il medesimo trattamento ha violato alcuni specifici obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, consistenti nel dovere di rendere note la propria identità e le finalità della raccolta e di evitare l´uso di artifici (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica);

RILEVATO che tale violazione si è concretizzata già al momento della raccolta non informata dei dati (e della detenzione di filmati e risultati di test relativi a persone individuabili), a prescindere da una loro diffusione, sebbene i curatori della trasmissione abbiano ipotizzato alcune cautele (alterazione della voce e mascheramento del  volto degli interessati);

CONSIDERATO che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c ) e 139, comma 5,  del Codice);

RITENUTO che il titolare del trattamento in questione resta individuato in RTI–Reti televisive italiane S.p.A., considerato quanto già osservato nel provvedimento di blocco e rilevato che non è stato successivamente fornito alcun elemento oggettivamente rilevabile che comprovi la diversa conclusione sostenuta in proposito dalla società nella nota inviata al Garante il 13 ottobre 2006 e dell´impugnazione presentata dalla medesima società il 17 ottobre 2006, ai sensi dell´art. 152 del Codice, dinanzi al Tribunale di Roma;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, nei confronti di tale titolare del trattamento e di seguito al blocco disposto con il citato provvedimento del 10 ottobre 2006, il divieto di ogni trattamento -in qualunque forma e quindi anche tramite il sito web della trasmissione- di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all´art. 170 del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l´invio di copia del presente provvedimento, al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di RTI–Reti televisive italiane S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto del trattamento di dati personali effettuato, anche tramite il sito web della testata, nei termini previsti dal provvedimento di blocco del trattamento, adottato il 10 ottobre 2006 nei riguardi di tale società. Ciò, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza.

Roma, 14 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli