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Provvedimento del 1 marzo 2007 [1396533]

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[doc. web n. 1396533]

Provvedimento del 1 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 25 settembre 2006 inviata a Brianfree con la quale Creso s.r.l. ha chiesto di accedere ai dati personali che la riguardano, chiedendo "copia in forma intelligibile del contratto" che sarebbe stato sottoscritto tra le parti in relazione alle prestazioni professionali (consistenti nell´intermediazione presso organismi pubblici per l´organizzazione di corsi di diversa natura) offerte da Brianfree a favore della società ricorrente e per le quali sarebbe stata emessa una fattura contestata dalla ricorrente "nel contenuto, nelle voci in essa riportate e negli importi richiesti";

VISTO il ricorso presentato al Garante il 24 novembre 2006 da Creso s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Valentina Frediani, nei confronti di Brianfree s.n.c. di Miacola Mercedes e Belvedere Matteo, rappresentata e difesa dall´avv. Alberto Manfredi, con il quale l´interessata, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito la propria richiesta chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 16 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via fax il 20 e il 22 dicembre 2006 con le quali la resistente, nel precisare la propria esatta natura giuridica di società in nome collettivo, anziché di impresa individuale (come erroneamente indicato dalla ricorrente in sede di istanza ex art. 7 del Codice), ha rilevato che il diritto di accesso ai dati personali consente all´interessato di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile e non la copia del contratto nel quale essi siano (come nel caso di specie) contenuti; visto che il titolare del trattamento ha inviato anche "il file del testo del contratto a suo tempo concluso tra le parti, non essendo stato possibile reperire l´originale del contratto sottoscritto" e ha dichiarato di non detenere copia delle cedole per il pagamento al Ministero della salute degli importi contestati dalla ricorrente, cedole che peraltro non contengono dati personali della stessa (cedole in possesso del provider "che è l´unico soggetto abilitato ad interloquire con il ministero");

VISTE le memorie pervenute via fax il 22 dicembre 2006 e il 30 gennaio 2007 con le quali la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, ritenendo insufficiente la mera comunicazione del file relativo al contratto ed essendo, a suo avviso, necessario che il titolare del trattamento fornisca la copia del contratto che contiene anche la firma dell´interessata; rilevato che la ricorrente ha specificato che la propria istanza è volta ad ottenere "conferma (…) dell´esistenza di contratto firmato" e "di cedolini pagati dalla ricorrente e riportanti i suoi dati personali", nonché la loro comunicazione in forma intelligibile;

VISTA la memoria del 31 gennaio 2007 con la quale Brianfree s.n.c. di Miacola Mercedes e Belvedere Matteo ha confermato di non essere in possesso di copia del contratto sottoscritto da Creso s.r.l. (rilevando, tra l´altro, che in una precedente nota inviata dalla ricorrente –che ha allegato– la stessa aveva dichiarato di non aver "mai sottoscritto alcun impegno contrattuale con la Brainfree") e di non detenere, e di non aver mai detenuto, i bollettini di pagamento richiesti che non contengono comunque dati personali della ricorrente;

RILEVATO che l´esercizio del diritto di accesso, come più volte evidenziato dal Garante, consente di ottenere solo la comunicazione in forma intelligibile delle informazioni personali relative all´interessato che siano effettivamente ed attualmente detenute dal titolare del trattamento, eventualmente da estrarre da atti e documenti (art. 10 del Codice), e che il medesimo diritto non consente invece di ottenere necessariamente copia di interi documenti o atti;

RITENUTO che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la società resistente comunicato i dati personali della ricorrente contenuti nel file relativo al contratto oggetto di contestazione e avendo la stessa dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere altri dati personali dell´interessata;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento anche alla luce del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 1 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1396533
Data
01/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso