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Provvedimento del 15 marzo 2007 [1396545]

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[doc. web n. 1396545]

Provvedimento del 15 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 5 dicembre 2006 presentato da Giovanna Dal Pozzo nei confronti dell´ing. Paolo Toniolo con il quale la ricorrente ha sostenuto che in una perizia tecnica depositata da tale professionista presso la cancelleria del Tribunale di Bassano del Grappa in relazione ad una procedura di esecuzione immobiliare (alla quale la ricorrente sostiene di essere estranea) sarebbero stati indicati erroneamente, nella descrizione del bene pignorato, i dati identificativi dell´abitazione nella quale la medesima ricorrente risiede con la propria famiglia, unitamente ai dati anagrafici suoi e dei propri familiari conviventi, nonché dati attinenti al proprio stato di famiglia; rilevato che la ricorrente ha ribadito le richieste avanzate nell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), e rimaste prive di riscontro, con le quali ha chiesto di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 22 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 29 dicembre 2006 con la quale l´ing. Paolo Toniolo, ritenendo inammissibile il ricorso limitatamente alle richieste afferenti ai familiari conviventi della ricorrente i cui diritti potrebbero, a suo parere, essere esercitati "solo sulla base di apposita procura", ha sostenuto che: a) "i dati personali della ricorrente sono stati acquisiti (…) in base ai documenti rilasciati dal Comune di Valdastico a seguito dell´erronea identificazione civica di una parte del bene immobile oggetto di pignoramento"; b) tale errore sarebbe dipeso dalla circostanza che nelle schede catastali il bene pignorato viene censito con il numero civico dell´abitazione in cui la resistente risiede con la propria famiglia e dal fatto che l´atto notarile di trasferimento del bene pignorato al debitore esecutato reca la medesima imprecisione; c) di aver intenzione di cancellare "ogni riferimento alla persona e ai beni della ricorrente" dalla perizia presentando un´apposita istanza di correzione all´autorità giudiziaria competente; d) "non è stato designato nessun responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 29 D.lgs. n. 196/2003";

VISTA la memoria pervenuta il 12 dicembre 2006 con la quale la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto dal resistente;

RILEVATO che il ricorso ha ad oggetto un trattamento di dati effettuato da un consulente incaricato dal Tribunale di Bassano del Grappa di curare una perizia tecnica nell´ambito di un procedimento esecutivo immobiliare a carico di un terzo; rilevato che tale trattamento risulta, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle stesse parti del procedimento, essere stato effettuato dal professionista resistente nell´esercizio della specifica funzione di consulente tecnico d´ufficio nominato dal giudice competente nel procedimento esecutivo immobiliare e che quindi, in ragione della figura di ausiliario del giudice rivestita nel caso di specie dal resistente, il trattamento in questione rientra fra i trattamenti di dati posti in essere "per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado" (art. 8, comma 2, lett. g), del Codice); rilevato che nei confronti di tali trattamenti non trovano applicazione (art. 47 del Codice) le disposizioni di cui agli artt. 145-151 del medesimo Codice in materia di ricorsi al Garante; ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 15 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1396545
Data
15/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso