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Provvedimento del 8 marzo 2007 [1396602]

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[doc. web n. 1396602]

Provvedimento del 8 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 gennaio 2007, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Davide Iacovozzi presso il cui studio ha eletto domicilio, ha chiesto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. (in relazione ad un sinistro stradale) di conoscere i dati personali che lo riguardano contenuti in una perizia redatta dal medico legale di fiducia della società, nonché di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax in data 16 febbraio 2007, con la quale la resistente ha comunicato la propria disponibilità ad aderire alle richieste del ricorrente, trasmettendogli copia della perizia contenente i dati personali richiesti e sostenendo di non averle  riscontrate tempestivamente "per un mero disguido interno";

VISTA la nota inviata via fax il 26 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha confermato di aver ricevuto la documentazione richiesta;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Vittoria Assicurazioni S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vittoria Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1396602
Data
08/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso