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Provvedimento del 1 marzo 2007 [1396679]

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[doc. web n. 1396679]

Provvedimento del 1 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 29 novembre 2006 nei confronti di Banca di Roma S.p.A. con il quale XY (in riferimento all´iscrizione -ai sensi dell´art. 10 bis della legge n. 386/1990- del proprio nominativo nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d´Italia (C.a.i.)), ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con le quali aveva chiesto, tra l´altro, la cancellazione dei dati che lo riguardano conservati in tale archivio;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 14 dicembre 2006 inviata da Banca di Roma S.p.A. con la quale la società resistente, nell´inviare copia di una lettera inviata all´interessato il 13 dicembre 2006, ha dichiarato di "aver riesaminato la documentazione consegnata" dall´interessato e di aver "disposto l´immediata cancellazione della contestata segnalazione in C.a.i.";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca di Roma S.p.a. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca di Roma S.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1396679
Data
01/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso