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Provvedimento del 16 marzo 2007 [1399480]

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[doc. web n. 1399480]

Provvedimento del 16 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, pervenuto il 17 gennaio 2007, presentato da Gianfabio Florio, rappresentato e difeso dall´avv. Luciano Mancini, con il quale il ricorrente (il quale aveva stipulato un finanziamento -che prevedeva anche la possibilità di utilizzare una carta di credito- con Linea S.p.A. nel settembre 2003, finanziamento rimborsato integralmente nel novembre 2004), nel contestare la ricezione di alcuni estratti conto "inspiegabilmente" pervenuti nel corso del 2005, ha chiesto a Linea S.p.A. la cancellazione dei dati che lo riguardano; visto che il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza con la quale il 20 dicembre 2005, nel comunicare il recesso dal contratto relativo alla medesima carta di credito, aveva chiesto alla società di cancellare tutti i dati che lo riguardano; rilevato che il ricorrente (il quale ha ricevuto comunicazioni promozionali anche nel corso del 2006) ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 9 febbraio 2007, con la quale la resistente ha sostenuto: 1) di aver inviato correttamente gli estratti conto in quanto, pur essendo pari a zero il saldo della linea di credito, la stessa era ancora in essere, essendo la revoca del rapporto "intervenuta successivamente con la restituzione della tessera magnetica"; 2) di aver inteso la richiesta di cancellazione dei dati "solo quale revoca del rapporto contrattuale" e di aver continuato ad inviare comunicazioni promozionali (sulla base del consenso inizialmente prestato) non avendo capito che l´interessato intendeva opporsi a tale tipo di trattamento; 3) di aver comunque provveduto ad interrompere ogni attività di marketing dopo la ricezione del ricorso, ma di non poter cancellare i dati personali del ricorrente di cui è obbligatoria la conservazione sulla base di specifici obblighi di legge; 4) di aver comunicato ai sistemi di informazioni creditizie la revoca del consenso al trattamento dei dati "positivi" del ricorrente medesimo;

VISTA la nota depositata presso questa Autorità il 13 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTO il verbale dell´audizione del 15 febbraio 2007 nel quale il ricorrente ha rilevato che la resistente "solo successivamente alla presentazione del ricorso ha provveduto all´interruzione del trattamento dei dati  per finalità di marketing (…)" ed ha ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento, riservandosi di "agire in altra sede per il risarcimento dei danni";

RITENUTO che deve essere dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente tuttora detenuti dal titolare del trattamento (richiesta formulata, peraltro, il 20 dicembre 2005 in modo generico e senza specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati), atteso che tale conservazione non risulta essere effettuata in violazione delle disposizioni di legge in materia (conservazione della documentazione contabile);

RITENUTA, invece, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine all´opposizione all´invio di ulteriori comunicazioni a carattere promozionale, nonché in ordine all´interruzione della comunicazione dei dati di tipo "positivo" relativi al ricorrente agli archivi dei sistemi di informazioni creditizie, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente tuttora detenuti dal titolare del trattamento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti;


Roma, 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1399480
Data
16/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso