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Invio di fax pubblicitari e consenso dell'interessato - 24 maggio 2007 [1418805]

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[doc. web n. 1418805]

Invio di fax pubblicitari e consenso dell´interessato - 24 maggio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 aprile 2007, presentato da Luigi D´Andrea, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Caolo, nei confronti di Altea Servizi s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di comunicazioni promozionali (relative a servizi di telefonia mobile pubblicizzati dalla resistente in qualità di "business partner" del gestore "3") presso la propria utenza telefonica fissa e presso il proprio apparecchio telefax, ha ribadito la richiesta avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice con la quale si era opposto al trattamento dei dati personali a fini commerciali e promozionali, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 27 aprile 2007 con la quale la società resistente ha dichiarato di "aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente" impegnandosi ad "interrompere definitivamente l´invio di ulteriori comunicazioni pubblicitarie, con qualunque mezzo…, provvedendo altresì ad adottare tutte le misure idonee ad impedire che tali incresciose vicende si ripetano";

VISTA la memoria inviata via fax il 4 maggio 2007 con la quale il ricorrente, pur prendendo atto del riscontro fornito dalla società resistente, ha tuttavia evidenziato che la stessa "ha sospeso l´invio dei fax solo a seguito della proposizione del ricorso e la conseguente richiesta del Garante ex art. 149 del Codice" ed ha pertanto ribadito l´istanza relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Altea servizi s.r.l., in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Altea Servizi s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli