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Provvedimento del 4 ottobre 2007 [1449726]

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[doc. web n. 1449726]

Provvedimento del 4 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 19 gennaio 2007 con la quale XY, in qualità di erede del padre ZY deceduto il WZ, aveva chiesto a Banca CR Firenze S.p.A. la conferma dell´esistenza di dati personali riguardanti il proprio defunto genitore e la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento " a tutte le operazioni bancarie effettuate sul c/c (intestato) al medesimo ZY (…) agli estratti conto dei libretti al portatore e deposito titoli, nonché ad ogni e qualsiasi movimento di denaro registrato negli altri eventuali contratti conclusi con il medesimo (…), dati relativi al periodo decorrente dal 1 gennaio 2002 ", precisando che il predetto ZY, "dalla fine di maggio 2005, non era più in grado di intendere e di volere a causa di grave ischemia cerebrale";

VISTO il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Meconcelli nei confronti di Banca CR Firenze S.p.A. con il quale il ricorrente, a seguito dell´inidoneo riscontro fornito dall´istituto di credito, ha ribadito le proprie richieste;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 maggio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 3 luglio 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 7 giugno 2007 alla quale la banca resistente ha allegato copia di una lettera datata 25 luglio 2006 con la quale la medesima consegnava all´interessato "copie degli estratti conto dei libretti di risparmio al portatore (…) periodo di riferimento anni 2002-2003-2004-2005", nonché di altri documenti parimenti relativi al defunto padre dell´interessato; rilevato che nella predetta nota del 7 giugno 2007 la banca forniva anche alcune indicazioni in ordine all´esistenza di una "polizza Centrovita (…) estinta in data 22/09/2005";

VISTO il verbale dell´audizione del ricorrente del 19 giugno 2007, nel corso della quale il medesimo ha contestato il riscontro ottenuto dalla banca ritenendolo "insufficiente" ed ha ribadito la propria richiesta d´accesso ai dati, anche in relazione a quelli relativi alla citata "polizza vita di cui il medesimo ricorrente non conosceva nemmeno l´esistenza";

VISTA la nota anticipata via fax il 29 giugno 2007, con la quale la banca resistente ha comunicato, tra l´altro, " la più completa disponibilità a fornire i dati personali del defunto ZY (…) e dei depositi a quest´ultimo intestati, invitando il signor XY a recarsi presso la (…) Filiale di XW Stazione (…)"; vista la successiva nota del 24 settembre 2007 con la quale la banca ha sostenuto di aver consegnato agli inizi di agosto i dati personali richiesti;

VISTE le note datate 16 luglio 2007, 2 agosto 2007, 7 agosto 2007 e 6 settembre 2007, con le quali il ricorrente ha dichiarato di essersi più volte recato presso la citata filiale della banca (da ultimo, nell´agosto 2007), rimanendo tuttavia insoddisfatto del riscontro ottenuto anche in tale occasione: ciò, in quanto la banca si sarebbe limitata ad indicare (da ultimo, con lettera del 6 agosto 2007 indirizzata al solo ricorrente) la tipologia dei rapporti intrattenuti dal de cuius senza una dettagliata e analitica comunicazione dei relativi dati personali; rilevato che il ricorrente, con la predetta nota del 2 agosto 2007 ha chiesto di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

RILEVATO che il ricorrente è legittimato ad accedere ai dati personali del padre defunto ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione";

RICORDATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato peraltro che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

RITENUTO che, con riferimento alla richiesta di accedere ai dati personali relativi ai rapporti intrattenuti dal defunto (rispetto ai quali risulta dagli atti essere stata comunicata la sola tipologia con la lettera del 6/8/2007), il ricorso deve essere accolto posto che la banca resistente ha omesso di comunicare, nel proprio riscontro, in dettaglio e in forma intelligibile tutti i dati personali relativi ai menzionati rapporti intrattenuti dal de cuius nell´indicato periodo di riferimento: ciò, anche in riferimento a quelle informazioni (contenute ad es. negli estratti conto periodici e nei moduli contrattuali) eventualmente già comunicate all´interessato dopo la morte del genitore, ma prima dell´inoltro dell´istanza del 19 gennaio 2007 proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice; ritenuto pertanto di ordinare alla banca resistente di comunicare al ricorrente, entro il 15 novembre 2007, tali ulteriori dati personali, dando conferma a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente nel corso del procedimento;

RILEVATO che non costituiscono oggetto della presente decisione  (essendo relative ad un profilo emerso incidentalmente nel corso dell´istruttoria) le informazioni personali (ulteriori rispetto a quelle già comunicate dall´istituto di credito resistente) relative alla polizza sottoscritta dal de cuius con Centrovita Assicurazioni S.p.A., risultando tali dati trattati da un autonomo titolare del trattamento (la citata società di assicurazione) cui potranno essere eventualmente rivolte apposite richieste ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accedere a tutti i dati personali del defunto ZY riferiti ai rapporti intrattenuti con Banca CR Firenze S.p.A. e ordina alla banca resistente di comunicare al ricorrente, entro il 15 novembre 2007, tutte le informazioni personali relative a tali rapporti, secondo le modalità indicate nell´art. 10 del Codice, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente nel corso del procedimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca CR Firenze S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1449726
Data
04/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso