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Agenzia delle entrate: trattamento di dati comunicati dai gestori di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani - 4 ottobre 2007 [1457706]

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[doc. web n. 1457706]
[v. Provv. 6 dicembre 2007]

Agenzia delle entrate: trattamento di dati comunicati dai gestori di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani - 4 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate dell´11 luglio 2007 (prot. n. 2007/115870), relativa allo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia in materia di "Comunicazione, per via telematica, all´Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell´attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani";

Visti gli artt. 20, comma 2, e 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Agenzia delle entrate ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di provvedimento attuativo dell´art. 1, commi 106, 107 e 108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tali disposizioni prevedono che con provvedimento del Direttore dell´Agenzia siano definiti il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche per la comunicazione all´anagrafe tributaria, a cura dei soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, delle informazioni relative agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, acquisite nell´ambito dell´attività di gestione del servizio medesimo che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Riguardo ai tipi di dati e alle relative modalità di trasmissione degli stessi, lo schema prevede che i soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani trasmettano i propri dati identificativi e quelli dei soggetti occupanti o detentori dell´immobile (denominazione e codice fiscale), nonché i dati relativi all´immobile occupato o detenuto, utilizzando il servizio telematico Entratel, avvalendosi anche degli intermediari abilitati al servizio, secondo le specifiche tecniche indicate nell´allegato 1 del medesimo schema.

Quest´ultimo prevede che i dati e le notizie oggetto della comunicazione all´anagrafe tributaria siano raccolti e ordinati su scala nazionale al fine di valutare la capacità contributiva, e siano poi trattati al fine di individuare i soggetti che possiedono i requisiti fissati per l´esecuzione dei controlli fiscali, utilizzando prevalentemente sistemi di elaborazione ("data warehouse") volti ad eseguire analisi selettive.

Nello schema si prevede, poi, che le misure di sicurezza per la trasmissione dei dati si basino su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell´utente abbinato ad una password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto anche l´inserimento di un ulteriore codice pin dell´utente (personal identification number), non utilizzabile da altri soggetti; le credenziali di autenticazione sarebbero personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati verrebbe assicurata da un meccanismo basato su chiavi "asimmetriche" funzionali alla cifratura. Da ultimo, per la consultazione degli archivi informativi dell´anagrafe tributaria, lo schema prevede un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione e di tracciatura degli accessi, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

OSSERVA:

Con riferimento alle tipologie di dati oggetto di trasmissione ai sensi dello schema in esame, si rileva che uno schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia concernente le "modalità di partecipazione dei comuni all´accertamento fiscale ai sensi dell´art. 1, comma 2,  del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248", sul quale il Garante ha espresso il proprio parere in data 25 luglio 2007, dispone già la trasmissione all´Agenzia di alcune informazioni idonee ad individuare situazioni di criticità derivanti dall´analisi dei dati relativi allo smaltimento dei rifiuti.

Più precisamente, in tale testo viene prevista la trasmissione da parte dei comuni di "segnalazioni qualificate" relative a proprietà edilizie e patrimoni immobiliari, concernenti, in particolare, "notifiche di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione relativa alla tariffa sui rifiuti in qualità di occupante dell´immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati, ovvero di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell´imposizione diretta".

Ciò posto, l´ulteriore trasmissione sistematica e indiscriminata, da parte dei gestori, di informazioni relative agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali è istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prevista dallo schema di provvedimento in esame, non risulta allo stato degli atti né conforme alla norma primaria, né supportata da idonei elementi giustificativi, né, comunque, coordinata con i contenuti del predetto altro schema di provvedimento.

La citata norma primaria, nel prevedere (comma 106) che siano trasmessi all´Amministrazione finanziaria i soli "dati acquisiti nell´ambito dell´attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi", impone all´Agenzia l´individuazione motivata dei dati da acquisire selezionando solo quelli idonei ad incidere positivamente sullo svolgimento della propria attività istituzionale. L´esigenza di rispettare il criterio della rilevanza non consente, quindi, una generalizzata trasmissione di tutte le informazioni disponibili rispetto ad ogni immobile e la conseguente realizzazione di un´anagrafe centralizzata.

Al fine di rispettare i princìpi di pertinenza e non eccedenza, è pertanto opportuno che l´Agenzia, nel dare attuazione all´art. 1, commi 106, 107 e 108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, individui diversamente le tipologie dei dati da trasmettere in coordinamento con il flusso di informazioni già disposto dal precedente provvedimento del Direttore dell´Agenzia, sottoponendo nuovamente lo schema all´esame di questa Autorità.

Per quanto riguarda il profilo delle misure di sicurezza, allo stato degli atti, e sulla base di quanto attestato dall´Agenzia, il Garante non ha rilievi da formulare sullo schema, ferma restando l´esigenza di esaminare organicamente, in altra sede e in un più ampio contesto, il processo di sensibile incremento di livelli di sicurezza da garantire rispetto a trattamenti di dati quali quelli in esame.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime il parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate in materia di "Comunicazione, per via telematica, all´Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell´attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani" e indica all´Agenzia di:

  • individuare diversamente, in rapporto alla norma primaria ed ai princìpi di pertinenza e non eccedenza, le tipologie di dati da trasmettere;
  • coordinare il flusso di informazioni con quello che deve essere disposto con provvedimento del Direttore dell´Agenzia concernente le "modalità di partecipazione dei comuni all´accertamento fiscale ai sensi dell´art. 1, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248".

Roma, 4 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli



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