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Newsletter 29 novembre 2007

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N. 298 del 29  novembre 2007

• "Telecamere con vista"
• No alla voce “pignoramento” sul cedolino della pensione
• Media e sport: regole per chi telefona in trasmissione

"Telecamere con vista"
Il Garante interviene nei confronti di un Comune

Garantire la sicurezza di un quartiere non giustifica la presenza di telecamere che, anche in modo occasionale e involontario, riprendano interni di abitazioni private, violando in questo modo la privacy dei cittadini che vi risiedono. É quanto stabilito dal Garante nel provvedere (relatore Mauro Paissan) sulla segnalazione di un cittadino che riteneva leso il proprio diritto alla riservatezza dalla presenza di diverse telecamere installate dal comune in prossimità del proprio stabile e in grado di "guardare"  fin all´interno delle abitazioni.

Le telecamere, come  dichiarato dal comune, erano state posizionate, oltre che per monitorare il traffico, anche per esigenze di maggiore sicurezza dei cittadini,  tutela del patrimonio e controllo di determinate aree.

In un primo momento il comune aveva comunicato che l´impianto era programmato in modo da non riprendere edifici privati ed era comunque in grado, attraverso un sistema di mascheratura dinamica delle finestre, eventualmente riprese, di garantire la riservatezza delle persone. Tuttavia dopo aver visionato alcune foto presentate dal ricorrente, l´Autorità ha disposto un sopralluogo dal quale è emerso che il tipo di telecamera installata ("Dome") permette facilmente zoom, brandeggio e identificazione dei tratti somatici delle persone che vengono riprese. Pur non essendo posizionate in direzione delle abitazioni, il sistema consente a qualsiasi operatore, che abbia accesso diretto al server, di spostare le telecamere nelle diverse angolazioni e operare così un´intromissione ingiustificata nella vita privata degli interessati.

Valutati questi elementi il Garante ha stabilito che, per utilizzare lecitamente il sistema di videosorveglianza, il comune deve adottare  ogni accorgimento volto ad evitare la ripresa di persone in abitazioni private; dovrà  delimitare, quindi, la dislocazione, l´uso dello zoom e, in particolare, l´angolo visuale delle telecamere in modo da  escludere ogni forma di ripresa,  anche quando non c´è registrazione, di spazi interni di abitazioni private, attraverso eventuali sistemi di settaggio e oscuramento automatico, non modificabili dall´operatore. Il comune dovrà integrare inoltre il modello di informativa indicando, oltre al monitoraggio del traffico, le finalità di sicurezza e di controllo di  sua competenza.

 

No alla voce "pignoramento" sul cedolino della pensione
Si devono usare formule generiche o codici

Non si può utilizzare la dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione. Si devono utilizzare altre espressioni più rispettose della riservatezza della persona, come formule generiche o codici identificativi. Lo ha affermato il Garante accogliendo il ricorso di un pensionato, invalido civile, che si è opposto all´uso da parte dell´ente previdenziale della dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione per indicare una trattenuta che gli veniva operata. L´interessato ha chiesto la sostituzione con espressioni più generiche, tali da non consentire a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti della propria sfera privata. Ciò, anche in considerazione del fatto che i cedolini della pensione, essendo spesso presentati per permettere acquisti con agevolazioni fiscali o per richiedere mutui e finanziamenti, possono circolare tra più persone. Dal canto suo l´istituto di previdenza ha fatto presente che il cedolino della pensione riportava genericamente l´esistenza di una trattenuta per pignoramento senza indicare però la causa (ad esempio per alimenti, tasse o altro); riteneva poi tale riferimento congruo, consentendo proprio ai terzi di valutare la reale situazione patrimoniale  e la porzione disponibile della pensione. L´istituto si è reso comunque disponibile a utilizzare un´altra formula priva della parola "pignoramento". Nell´accogliere il ricorso, il Garante ha richiamato il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza: pur ritenendo lecito l´uso di dati necessari a documentare le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute in modo tale da consentire al pensionato di verificare l´esattezza della retribuzione, l´Autorità ha affermato che le finalità di documentazione  e di trasparenza  possono essere perseguite con metodi che, pur permettendo di individuare l´esistenza della ritenuta, non la descriva nel dettaglio: ad esempio, mediante l´utilizzo di diciture meno specifiche ("trattenute presso terzi", "recupero obbligatorio") oppure di codici identificativi. All´ente che dovrà dare conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento sono state imputate le spese del procedimento.

 

Media e sport:  regole per chi telefona in trasmissione
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero delle comunicazioni che recepisce il "codice media e sport" di autoregolamentazione dell´informazione sportiva. Con il codice, il Ministero intende contribuire alla diffusione dei valori dello sport per contrastare fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive, in particolare, di quelle calcistiche. Il Garante ha rivolto in particolare la sua attenzione sull´articolo 3, del codice in base al quale emittenti e fornitori di contenuti si impegnano a realizzare misure adatte, quando necessario, a rendere individuabili le persone  che si collegano telefonicamente, in audio o in audio video, alle trasmissioni. Il Garante ha ritenuto questa previsione coerente rispetto alle finalità perseguite dal "codice media e sport", sia per la sua valenza dissuasiva (in caso di telefonate che incitino alla violenza), sia per l´aiuto che esso può fornire alle emittenti alle quali spetta il compito di valutare l´idoneità a partecipare ad ulteriori trasmissioni di quei  soggetti che si sono resi responsabili di violazione del  codice di autoregolamentazione. Il Garante ha indicato alcune ipotesi che il Ministero, una volta recepito il codice, potrà eventualmente valutare per uniformare i comportamenti delle emittenti riguardo alle misure da adottare: annotazione del numero telefonico o a seconda dei casi richiesta delle generalità del chiamante; tempi di conservazione dei dati quando non si sono verificate violazioni del codice. Al codice di autoregolamentazione hanno aderito, tra gli altri, emittenti televisive e radiofoniche, l´Ordine dei giornalisti, l´Unione stampa sportiva italiana la Fnsi, la Fieg.

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

• Linee guida sul trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario
 
 Comunicato stampa del 28 novembre 2007 [doc. web n. 1462543]

• "Dalla parte del paziente": il nuovo opuscolo divulgativo del Garante   Frontespizio depliant - La protezione dei dati personali: dalla parte del paziente Scarica depliant - La protezione dei dati personali: dalla parte del pazienteVisualizza depliant - La protezione dei dati personali: dalla parte del paziente
  Comunicato stampa del 15 novembre 2007[doc. web n. 1457547]

• Indagine di Perugia. Il Garante richiama i media al rispetto della dignità della vittima
  Comunicato stampa del 10 novembre 2007 [doc. web n. 1456042]

• Diffusione dati sui redditi sì, ma nel rispetto delle leggi
   Comunicato stampa del 9 novembre 2007 [doc. web n. 1454854  

 


 

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