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Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1467147]

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[doc. web n. 1467147]

Provvedimento del 31 ottobre  2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 7 giugno 2007 e presentato da Vincenzo Lamusta, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Di Porto, nei confronti di Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno), CTC-Consorzio per la tutela del credito (rappresentato e difeso dall´avv. Gianfranco Di Rago), Fiditalia S.p.A. e Unicredit Clarima Banca S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto ai predetti titolari di sistemi di informazioni creditizie di cancellare dai propri archivi i dati che lo riguardano -riferiti ad un prestito finalizzato erogato da Fiditalia S.p.A. in data 17 gennaio 2005 e a un prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 29 dicembre 2004- nonché, ai due enti finanziatori (Fiditalia S.p.A. e Unicredit Clarima Banca S.p.A.), di attivarsi per ottenere la cancellazione medesima. Ciò, in quanto il mancato pagamento da parte dell´interessato di alcune rate di tali finanziamenti sarebbe, ad avviso dello stesso, da addebitarsi a un´omissione o ritardo della banca di appoggio nel modificare le coordinate di domiciliazione delle rate e avendo, allo stato, lo stesso regolarizzato tali ritardi; rilevato che il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento effettuato dagli enti finanziatori, in particolare per non aver ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali ai predetti sistemi di informazione creditizia, come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i predetti titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 settembre 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 26 giugno 2007 con la quale Unicredit Clarima Banca S.p.A ha sostenuto, tra l´altro, di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente in quanto tali dati sono riferiti a segnalazioni ("effettuate legittimamente") di ritardi nei pagamenti del prestito erogato  all´interessato; rilevato che la banca, nel respingere gli addebiti relativi agli asseriti "problemi di domiciliazione RID sul conto corrente", ha fornito l´elenco dei pagamenti effettuati in ritardo e delle relative note di preavviso di inserimento dei dati nei sic;

VISTA la nota inviata via fax il 2 luglio 2007 con la quale Crif S.p.A. ha parimenti sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente in quanto riferiti: a) a un prestito finalizzato erogato da Fiditalia S.p.A. in data 17 gennaio 2005 ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati"; b) a un prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 29 dicembre 2004 e ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati"; visto che, ad avviso di Crif S.p.A., la conservazione di tali dati sarebbe lecita, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. 16 novembre 2004, n. 9 in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti; rilevato, infine, che la predetta società resistente ha sostenuto di aver verificato presso gli enti partecipanti interessati che gli stessi abbiano fornito alla ricorrente, "a seguito del verificarsi dei ritardi nei pagamenti, il preavviso circa l´imminente registrazione dei dati" di cui all´art. 4, comma 7, del codice deontologico;

VISTA la memoria datata 29 giugno 2007, con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto preliminarmente che, "nei casi in cui il correntista chieda la modifica delle coordinate bancarie sulle quali effettuare dei pagamenti in Rid, tale domanda non va inviata alla banca di appoggio, ma al soggetto che deve presentare il Rid" e che, in ogni caso, "cambiando banca, non è mutato l´andamento del piano di ammortamento della somma" dovuta dall´interessato il quale ha maturato numerosi ritardi nei pagamenti "anche per motivi strettamente connessi alla propria condotta", effettuando "ben sei distinti pagamenti a mezzo recuperatori per ingenti importi scaduti e non corrisposti"; rilevato che nella medesima nota Fiditalia S.p.A. ha, altresì, dichiarato di aver comunicato all´interessato, a fronte dei menzionati ritardi, che "permanendo il ritardo nei pagamenti, i relativi dati saranno registrati in più sistemi di informazioni creditizie e vi saranno conservati per il tempo (…)" previsto dal citato codice di deontologia e di buona condotta; vista, altresì, la nota datata 20 settembre 2007, con la quale Fiditalia S.p.A. ha nuovamente sostenuto di non poter cancellare i dati in questione "prima del gennaio 2009, in perfetta conformità alle vigenti disposizioni di legge", ribadendo di aver fornito il contestato preavviso già nel dicembre 2005 e sottolineando come il ricorrente, al fine di regolarizzare la propria posizione, ha effettuato pagamenti nel mese di luglio 2007, già in pendenza della presente procedura;

VISTA la nota inviata via fax il 2 luglio 2007 e la successiva memoria datata 6 luglio 2007, con le quali CTC-Consorzio per la tutela del credito ha ritenuto lecito il trattamento dei dati personali riferiti al ricorrente (al quale il consorzio aveva, tra l´altro, fornito già riscontro con raccomandata del 30/4/2007 inviata all´indirizzo di residenza del medesimo, ma restituita al mittente per compiuta giacenza); rilevato che CTC-Consorzio per la tutela del credito, nel sottolineare che l´obbligo del "preavviso" grava esclusivamente sugli enti partecipanti, ha sostenuto di aver ricevuto assicurazioni da questi ultimi circa l´invio del "preavviso" ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice deontologico; rilevato che, in ordine al finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A., il citato consorzio ha sostenuto in particolare che il ricorrente non ha fornito "alcuna prova circa la regolarizzazione dei ritardi a causa dei quali Fiditalia S.p.A. ha provveduto a effettuare la segnalazione nel Sic";

VISTA la nota inviata via fax il 2 luglio 2007 e la successiva memoria depositata il 5 luglio 2007 con la quale Experian Information Services S.p.A., in relazione al prestito personale erogato all´interessato da Unicredit Clarima Banca S.p.A., ha dichiarato di aver "ritenuto di voler provvedere all´eliminazione dei dati relativi ai ritardi riferiti ai mesi di marzo ed aprile 2005", confermando peraltro la liceità dei trattamenti delle restanti informazioni presenti nel proprio sic, avendo verificato con i partecipanti l´avvenuto inoltro delle note di preavviso ex art. 4, comma 7, del codice deontologico;

VISTE le note datate 4 luglio 2007 e 3 agosto 2007, con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni sostenendo, in particolare nei confronti del CTC, che l´interessato aveva "legittimamente effettuato l´elezione di domicilio presso lo studio del dott. Zaratti Flavio (…), proprio al fine di far pervenire al delegato la corrispondenza relativa (…)" al ricorso in questione;

VISTA la nota inviata via fax il 2 ottobre 2007, con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che, in ordine al prestito finalizzato erogato da Fiditalia S.p.A., "attualmente (…), a fronte dell´avvenuta regolarizzazione, a luglio 2007, dei ritardi nei pagamenti il finanziamento è presente nel Sic di Crif con la segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati",  mentre la posizione relativa al prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. "risulta ad oggi presente nel Sic di Crif, come già indicato nel riscontro del 2 luglio 2007, con la segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati";

RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che Fiditalia S.p.A. e Unicredit Clarima Banca S.p.A. hanno fornito sufficienti elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni del citato codice deontologico, anche in ordine all´invio dei c.d. preavvisi di inserimento nei sistemi di informazioni creditizie;

RILEVATO, pertanto, che la richiesta di cancellazione delle citate informazioni creditizie di tipo "negativo" relative al ricorrente censite nei Sic gestiti dalle resistenti, e oggetto di contribuzioni a tali sistemi da parte dei due enti finanziatori, deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di 24 mesi o non ancora regolarizzati (art. 6 del medesimo codice di deontologia e di buona condotta) e risultando, dalla documentazione in atti, osservate anche le altre disposizioni del predetto codice deontologico;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 31 ottobre  2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli