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Flusso transfrontaliero di dati: il Garante chiede nuove regole per aiutare le imprese multinazionali a tutelarei cittadini - 6 dicembre 2007

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Flusso transfrontaliero di dati: il Garante chiede nuove regole per aiutare le imprese multinazionali a tutelare i cittadini

La globalizzazione dei flussi informativi e dei mercati richiede oggi soluzioni innovative affinché le imprese multinazionali possano utilizzare modalità non burocratiche, ma pur sempre di garanzia per i cittadini, nel trasferire dati personali verso Paesi fuori dell´Unione europea. Occorre dunque rendere effettive anche in Italia le "norme vincolanti di impresa", regole di condotta messe a punto e applicate uniformemente dai gruppi aziendali che operano in diversi Paesi.

E´ quanto chiede il Garante per la protezione dei dati personali il quale ha segnalato a Parlamento e Governo l´esigenza di integrare la normativa italiana sulla privacy con una norma che consenta al Garante di autorizzare le società appartenenti ad uno stesso gruppo e operanti in Paesi diversi, a trasferire dati personali dall´Italia sulla base regole di condotta che il gruppo stesso si vincola ad osservare una volta che esse siano state vagliate positivamente dalle Autorità di protezione dati Ue.

Sono diversi i Paesi fuori dell´Ue e dello Spazio economico europeo che non garantiscono un livello adeguato di tutela dei dati personali in base alla direttiva europea del 1995. Dopo le prime esperienze delle clausole contrattuali-tipo, delle valutazioni specifiche di "adeguatezza" di singoli Paesi e dell´accordo Safe Harbour con gli Usa, la Commissione europea e i Garanti europei hanno individuato un´ulteriore modalità per porre i gruppi di imprese in condizione di operare in base a garanzie uniformi e certificate con un procedimento valido per tutti i Paesi europei: appunto, le cosiddette "Binding Corporate Rules" (BCR), "norme vincolanti di impresa", particolarmente adatte per realtà imprenditoriali che hanno sedi in diversi Paesi e che si impegnano a farle rispettare effettivamente in tutto il gruppo.

Già in alcuni Paesi dell´Ue, come Francia e Repubblica federale tedesca, il legislatore ha introdotto nella normativa nazionale un riferimento a "regole interne" al gruppo.

Il Codice italiano sulla protezione dei dati personali non reca espresse indicazioni  in materia. Consapevole dell´importanza che rivestono oggi i flussi di dati anche per lo sviluppo del mercato e della necessità di conciliare tale sviluppo con il rispetto di alti livelli di tutela dei dati, il Garante ha invitato Parlamento e Governo a prendere in esame la possibilità di inserire nel Codice un´apposita norma. Tale norma, nel prevedere la possibilità per il Garante di autorizzare il trasferimento sulla base delle garanzie assicurate dalle imprese stesse anche  mediante "regole di condotta esistenti nell´ambito di società appartenenti ad un medesimo gruppo", dovrà specificare che i cittadini interessati saranno garantiti anche in Italia in caso di mancata osservanza dell´impegno a rispettare le BCR.

Roma, 6 dicembre 2007