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Provvedimento del 23 gennaio 2008 [1489966]

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[doc. web n. 1489966]

Provvedimento del 23 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 22 ottobre 2007 nei confronti di Pianeta riabilitazione s.r.l. con il quale XY ha ribadito le richieste, già avanzate il 5 ottobre 2007 con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte ad ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali relativi alla figlia minore KY e la loro comunicazione in forma intelligibile; ciò, dopo che la madre della minore, affidata congiuntamente ai due coniugi, aveva chiesto alla società di eseguire un ciclo di terapia riabilitativa destinato alla minore stessa, sottoposta recentemente a un delicato intervento chirurgico;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 10 dicembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 2 novembre 2007 con la quale la resistente ha reso disponibili i dati personali relativi alla minore inviando al ricorrente copia della documentazione che li contiene, precisando di aver già rappresentato allo stesso, con nota del 12 ottobre 2007, la propria disponibilità a consegnare i dati richiesti entro il 2 novembre 2007, "avvalendosi della possibilità di ulteriori 15 gg per poter rispondere a tale richiesta";

VISTA la nota pervenuta il 4 dicembre 2007 con la quale il ricorrente ha espresso alcune perplessità circa la completezza del riscontro e ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati relativi alla minore comunque conservati presso la resistente;

VISTA l´ulteriore nota pervenuta il 3 gennaio 2008 con la quale la resistente, senza sollevare eccezioni in ordine alla circostanza che il ricorrente non ha atteso ulteriori quindici giorni per proporre ricorso, ha precisato di non detenere altra documentazione relativa alla minore oltre quella già comunicata al ricorrente;

RITENUTO di  dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito riscontro, nel corso del procedimento, all´istanza di accesso formulata dal ricorrente, comunicandogli i dati personali relativi alla minore conservati negli archivi al momento della presentazione dell´istanza medesima;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 23 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1489966
Data
23/01/08

Tipologie

Decisione su ricorso