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Provvedimento del 10 luglio 2008 [1537338]

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[doc. web n. 1537338]

Provvedimento del 10 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 21 maggio 2008, presentato da XY nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta –avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) - volta a ottenere la cancellazione, dalla banca dati del sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., dei dati personali di tipo "negativo" che lo riguardano relativi a un contratto di affidamento revolving erogato da Fiditalia S.p.A. in data 26.02.2002; ciò, in particolare, contestando la liceità della conservazione di tali dati oltre il termine espressamente previsto dall´art. 6, comma 5, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300 che, con riguardo alle informazioni relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati, prevede la conservazione dei dati per un periodo massimo di trentasei mesi);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 6 giugno 2008 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato che, a seguito dell´aggiornamento dei dati disposto dall´ente partecipante, le informazioni creditizie contestate non risultano più censite negli archivi della società resistente; rilevato che quanto dichiarato da Crif S.p.A. risulta confermato dall´invio di una copia aggiornata del report nel quale non risulta più alcun riferimento al rapporto contrattuale oggetto del presente ricorso; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver sempre riscontrato le diverse istanze di cancellazione dell´interessato, attivando i relativi procedimenti di verifica con l´ente partecipante, sospendendo nel frattempo la visibilità dei dati e provvedendo a riattivarla solo a seguito delle verifiche e degli aggiornamenti comunicati dalla società finanziaria;

VISTA la nota inviata via fax in data 23 giugno 2008 con la quale il ricorrente, nel rilevare la tardività del riscontro, ha, tra l´altro, chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla richiesta dell´interessato, il cui nominativo, in relazione al contratto contestato, non compare più nell´archivio del sic gestito da Crif S.p.A. "per effetto dell´aggiornamento effettuato direttamente da parte dell´ente partecipante";

RILEVATO che resta salva la facoltà del ricorrente di far valere dinanzi alla competente autorità giudiziaria i diversi profili, anche di tipo risarcitorio, connessi alla regolare gestione del rapporto contrattuale a suo tempo instaurato con Fiditalia S.p.A.;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti el spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 10 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli