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Provvedimento dell'8 luglio 2009 [1639205]

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[doc. web n. 1639205]

Provvedimento dell´8 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l´istanza del 9 aprile 2009 proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione di dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Rosa Mattioli, nel contestare la ricezione di una comunicazione non sollecitata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto all´associazione culturale "Liber Liber" la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscere inoltre l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati eventualmente comunicati; rilevato che l´interessata si è opposta, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone la cancellazione;

VISTA la nota del 10 aprile 2009 con la quale l´associazione "Liber Liber" ha fornito riscontro alle richieste dell´interessata formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, chiarendo in particolare che "il suo indirizzo (…) è stato estratto dal nostro database donazioni, gestito in modo automatizzato (…)" e assicurando comunque di aver provveduto a cancellare l´indirizzo di posta elettronica della sig.ra Mattioli dal database dell´associazione;

VISTO il ricorso, presentato il 24 aprile 2009, con il quale Rosa Mattioli, ritenendo incompleto il riscontro ottenuto da "Liber Liber" (con riguardo in particolare alla circostanza, affermata dal titolare del trattamento, secondo cui l´origine dei dati sarebbe riconducile ad una donazione a favore della associazione effettuata via Internet dalla ricorrente medesima), ha riproposto parte delle istanze già in precedenza avanzate (con particolare riguardo alla richiesta di conoscere la precisa origine dei dati che la riguardano), chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota dell´11 giugno 2009 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 maggio 2009 con la quale il titolare del trattamento, nel richiamare il riscontro già fornito alla ricorrente prima della presentazione del ricorso, ha specificato, quanto alla contestata origine dei dati, che quest´ultima sarebbe riconducibile ad una registrazione al sito dell´associazione da parte della medesima ricorrente, come documentato attraverso l´allegazione di copia della "schermata" del database "sostenitori" detenuto dalla resistente; visto che la resistente ha comunque precisato che di norma la registrazione è necessaria per effettuare una donazione ma che, nel caso della ricorrente, come accertato dai controlli effettuati a seguito delle contestazioni di controparte, alla registrazione medesima non era seguito il versamento di alcuna somma;

VISTE le note inviate via fax il 26 maggio 2009 e il 3 giugno 2009 con le quali la ricorrente ha tra l´altro manifestato delle perplessità in merito all´avvenuta cancellazione dei dati personali che la riguardano da parte dell´associazione  resistente: ciò, proprio in riferimento alle "schermate" del database prodotte dal titolare del trattamento nelle quali risulterebbero ancora registrati, in epoca successiva alla presentazione del ricorso, i dati della ricorrente;

VISTE le note del 27 maggio 2009 e del 22 giugno 2009 con cui la resistente ha chiarito che i dati personali di cui la ricorrente lamenta la detenzione da parte dell´associazione (contenuti nelle schermate di cui sopra e "recuperati" solo al fine di rispondere alle contestazioni dell´interessata) sono in realtà relativi ad una copia di backup del medesimo database in modalità "off-line ormai da anni"  (ossia non più operativo ai fini di invio di nuovi messaggi promozionali, ma detenuto dalla associazione, tra l´altro, in adempimento delle prescrizioni in materia di misure di sicurezza), ribadendo altresì (con dichiarazione della cui veridicità il titolare del trattamento risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante")  di aver "prontamente cancellato (…) dal sistema attualmente attivo", a far data dalla originaria richiesta, i dati personali riferiti alla sig.ra Mattioli;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento provveduto ad integrare, nel corso del procedimento, il riscontro già fornito prima della presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´associazione culturale "Liber Liber", nella misura di euro 200, previa compensazione, per giusti motivi, della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte, a carico dell´associazione culturale "Liber Liber" , la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 8 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1639205
Data
08/07/09

Tipologie

Decisione su ricorso