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Provvedimento del 26 novembre 2009 [1687756]

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[doc. web n. 1687756]

Provvedimento del 26 novembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

CON istanza del 3 luglio 2009, formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali, Alessandro Bonafini assumeva di aver ricevuto dalla Sisge Informatica S.p.A., con sede in Rivoli, una proposta lavorativa, in virtù della quale aveva deciso di autorizzare la stessa società a pubblicare un suo "curriculum" professionale in vista della partecipazione ad una gara pubblica bandita dalla Provincia di Verona. Non avendo più ricevuto notizie –nonostante varie sollecitazioni al riguardo- sull´esito del bando, il Bonafini si era deciso a chiedere alla Sisge Informatica S.p.A. di avere comunicazione dei suoi dati personali, di conoscere le modalità, finalità e logica del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile -se designato- e dei soggetti che sarebbero potuti venirne a conoscenza, opponendosi, infine, all´ulteriore trattamento;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 16 settembre 2009, con il quale il ricorrente, stante il mancato riscontro da parte del titolare del trattamento, ha reiterato le richieste formulate con l´interpello preventivo, chiedendo anche la cancellazione dei propri dati personali dagli archivi dell´azienda, con la liquidazione, in proprio favore, delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 settembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 9 novembre 2009, con la quale, ai sensi dell´art. 149 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota datata 13 ottobre 2009, con la quale Pier Paolo Cirio, in qualità di legale rappresentante della società Sisge Informatica S.p.A., ha dichiarato di aderire spontaneamente al ricorso, provvedendo all´immediata cancellazione dei dati del sig. Alessandro Bonafini dagli archivi aziendali e dichiarando che essi non erano mai stati comunicati né all´amministrazione di Verona, né a qualsiasi altro soggetto;

VISTO il fax inviato in data 6 novembre 2009, con il quale il sig. Alessandro Bonafini, nel prendere atto del tardivo riscontro, si è limitato soltanto ad insistere per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti e della dichiarazione resa dal ricorrente, di dover dichiarare, da un lato, l´inammissibilità della richiesta di cancellazione dei dati, perché avanzata dal Bonafini solo in occasione del ricorso e, dall´altro, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, il non luogo a provvedere sulle restanti richieste;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Sisge Informatica S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara l´inammissibilità della richiesta di cancellazione dei dati, perché formulata solo nel ricorso;

b) dichiara non luogo a provvedere sulle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Sisge Informatica S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma,  26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1687756
Data
26/11/09

Tipologie

Decisione su ricorso