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Fax promozionali: illeciti senza consenso - 1° luglio 2010 [1738592]

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[doc. web n. 1738592]

Fax promozionali: illeciti senza consenso - 1° luglio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del 23 maggio 2003 sullo spamming (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840) con il quale questa Autorità ha indicato le misure da adottare, nel settore delle comunicazioni, per conformarsi alla normativa sul trattamento dei dati personali;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale sono state individuate procedure semplificate per la formazione degli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. "elenchi categorici") prescrivendo anche alcune misure relative alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all´informativa agli interessati;

RILEVATO che il quadro semplificato per gli operatori, emergente da tale ultimo provvedimento, fa salve le peculiari garanzie operanti, anche nell´ambito degli elenchi categorici, per le comunicazioni di carattere commerciale effettuate ai sensi dell´art. 130 del Codice;

RILEVATO che l´art. 130 del Codice, nel disciplinare le comunicazioni indesiderate, prevede l´acquisizione del consenso del soggetto interessato per l´invio di comunicazioni con modalità automatizzate;

VISTE le segnalazioni fatte pervenire dall´Agenzia Traslochi Express in data 22 ottobre 2009 e 12 gennaio 2010 con le quali si lamentava l´invio, da parte della Start People S.p.A., agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione di lavoro, ricerca, selezione, intermediazione e ricollocazione professionale, di fax indesiderati attinenti al servizio "Profili in Evidenza," ossia alla trasmissione di curricula professionali;

RILEVATO che la segnalante dichiarava non solo di non aver prestato il proprio consenso alla ricezione dei predetti fax, ma evidenziava altresì che, nonostante l´espressa opposizione alla ricezione di tali comunicazioni, Start People S.p.A. continuava nell´invio di fax indesiderati;

RILEVATO che nelle note del 30 dicembre 2009 e del 24 marzo 2010, a seguito di specifiche richieste di informazioni dell´Autorità, Start People S.p.A. asseriva di aver raccolto i dati della segnalante consultando pubblici registri, in particolare il sito web delle "Pagine Gialle";

RILEVATO che Start People S.p.A. ha continuato ad inviare fax indesiderati nonostante l´espresso diniego manifestato dalla segnalante e che il trattamento in questione presenta carattere sistematico e configura un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

RITENUTO inoltre che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati trattati in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Start People S.p.A. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice correlato all´invio di comunicazioni per mezzo del telefax nonostante il diniego espresso dalla destinataria;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omessa acquisizione del consenso (artt. 130, comma 2 e 162, comma 2-bis del Codice);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali effettuato da Start People S.p.A. con sede legale a Milano, in Via G. Murat, 23, tramite l´invio di fax promozionali indesiderati nonostante l´opposizione al trattamento manifestato dalla segnalante;

b) vieta a Start People S.p.A., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali alla segnalante;

c) invita Start People S.p.A. ad adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire il rispetto della volontà manifestata dalla segnalante di non ricevere comunicazioni inoltrate tramite telefax.

Roma, 1° luglio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli