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Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 15 luglio 2010 [1746654]

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[doc. web n. 1746654]

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell´interessato mediante motori di ricerca esterni - 15 luglio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente, del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 7 aprile 2010 nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.larepubblica.it, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Crescenzo Correa, in relazione alla pubblicazione, nell´archivio storico on line del quotidiano, di un articolo, risalente al marzo del 1988, contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo era stato coinvolto, ha chiesto, ribadendo in parte le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, in via principale, la "cancellazione e/o la rimozione definitiva dell´articolo" o, in subordine, l´adozione di accorgimenti idonei ad escludere l´identificabilità del ricorrente all´interno dello stesso (quali ad esempio l´oscuramento dei suoi dati o l´uso di iniziali in luogo del nome e cognome), chiedendo altresì, nell´ipotesi in cui tali richiese non possano essere accolte, "l´aggiornamento e quindi l´integrazione dei dati con i successivi sviluppi processuali" della vicenda favorevoli al ricorrente; l´interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla sua reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie relative "ad un vicenda giudiziaria (…) di oltre ventidue anni prima conclusasi favorevolmente e non senza sofferenza"; il ricorrente ha chiesto, infine, la compensazione delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 aprile 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 maggio 2010 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 4 maggio 2010, con la quale la società resistente ha dichiarato di aver provveduto, già in epoca anteriore alla proposizione del  ricorso, a riscontrare le richieste avanzate dall´interessato adottando, in linea con le indicazioni fornite dall´Autorità, le misure reputate idonee a contemperare "i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero" mediante l´attuazione della cd. interdizione dell´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; con la medesima nota la società editrice, nel contestare le istanze avanzate con l´odierno ricorso, ha, in particolare, evidenziato come la richiesta di cancellazione dell´articolo in questione non possa ritenersi fondata affermando, al riguardo, la liceità del trattamento posto in essere sia in origine, in quanto effettuato per finalità giornalistiche, sia attualmente, in quanto svolto per "fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet"; con riguardo, invece, alla richiesta, avanzata in subordine dal ricorrente, di "pubblicare (…) il medesimo articolo con correzioni, modifiche o integrazioni" la resistente ha eccepito che ciò "rappresenterebbe una "ripubblicazione della notizia" ovvero comporterebbe la ripubblicazione di un nuovo diverso articolo mancandone però il presupposto di cronaca, ossia l´attualità della notizia o del fatto narrato";

VISTE le note, inviate via fax il 5 e il 7 maggio 2010, con cui il ricorrente, nel ribadire le proprie istanze, ha rilevato l´inefficacia delle misure, peraltro non richieste dall´interessato, che la società resistente dichiara di aver adottato (ovvero la compilazione del file "Robots.txt" e "Robots Meta Tag"), contestando che "ancora oggi, a distanza di circa due mesi da tale accorgimento, digitando il nome ed il cognome del ricorrente sul motore di ricerca, non solo del quotidiano on line "La Repubblica.it", ma anche sui motori di ricerca" esterni "il risultato che si ottiene è sempre e solo il collegamento all´articolo incriminato";

VISTA la nota, datata 11 giugno 2010, con cui la società editrice, nel ribadire la liceità del trattamento attualmente posto in essere, ha nuovamente contestato la legittimità delle richieste avanzate dal ricorrente rilevando, con particolare riguardo alla richiesta di aggiornamento delle informazioni, che "l´esercizio del diritto di cronaca non può essere effettuato su richiesta o istanza di parte perché in tal caso risulterebbe arbitrario in quanto non supportato dall´imparzialità e dal preminente interesse pubblico che ne legittimano l´esercizio"; la resistente ha inoltre evidenziato come sino "ad oggi lo stesso ricorrente ha tralasciato di esercitare le azioni che la legge gli riconosceva per tutelare i propri diritti se ritenuti lesi, quali ad esempio l´esercizio dell´azione in sede penale e/o in sede civile" o, analogamente, per quel che attiene la pretesa di rettifica ex art. 8 L. 47/48"; la resistente ha inoltre ribadito l´idoneità delle misure a suo tempo adottate a salvaguardia dei diritti dell´interessato, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "all´esito delle verifiche effettuate, ci risulta che l´articolo oggetto di contestazione non risulta più indicizzato dai più diffusi motori di ricerca esterni al sito Internet della scrivente Società";

VISTA la nota, inviata via fax il 18 giugno 2010, con cui il ricorrente ha rinnovato le proprie richieste tra cui, in via principale, quella volta ad ottenere la cancellazione dell´articolo dal sito del quotidiano, rilevando, ancora una volta, l´inefficacia delle misure che la resistente afferma di aver adottato in quanto "digitando il nome ed il cognome del ricorrente sul motore di ricerca non solo del quotidiano on line "La Repubblica", ma anche sul motore di ricerca www.Google.it il risultato che si ottiene è sempre e solo il collegamento all´articolo incriminato (…) alla pagina n° 4 o n° 5 del motore di ricerca; se poi (...) insieme al nome ed al cognome del ricorrente viene aggiunto anche il termine (terremoto) l´articolo appare finanche al posto n° 1 della pagina n° 1 del motore di ricerca www.google.it";

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l´odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell´archivio on line del quotidiano del testo dell´articolo a suo tempo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell´interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO di dover dichiarare infondate le richieste del ricorrente tenuto conto che l´articolo in questione, attualmente contenuto nell´archivio storico del quotidiano, chiaramente percepibile come relativo al risalente contesto in cui si svolsero i fatti narrati, contiene informazioni veritiere nonché commenti del giornalista che rientrano nel corretto esercizio del diritto di cronaca;

RILEVATO tuttavia che vanno separatamente considerati i diversi profili legati all´accessibilità all´articolo medesimo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, tenuto conto, in particolare, del fatto che l´interrogazione tramite questi ultimi (ad esempio Google) produce, comunque, come risultato, nonostante le misure che la società resistente ha dichiarato di avere spontaneamente adottato, un link con l´articolo medesimo che, tenendo conto del tempo trascorso e degli esiti processuali della vicenda, sono suscettibili di pregiudicare la reputazione, personale e professionale, del ricorrente;

RITENUTO pertanto di dover ordinare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. l´adozione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalità del ricorrente siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet; la società resistente dovrà inoltre dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente;

b) pone, in virtù dell´art. 150, comma 2, del Codice, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., quale misura a tutela dell´interessato, l´obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalità del ricorrente siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet e ordina alla società resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

c) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Roma, 15 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli