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Marketing: no alle telefonate commerciali preregistrate senza consenso dell'interessato - 4 novembre 2010 [1767785]

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[doc. web n. 1767785]

Marketing: no alle telefonate commerciali preregistrate senza consenso dell´interessato - 4 novembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele de Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione del signor Vincenzo Maria Morelli, con la quale è stata lamentata la ricezione di una telefonata commerciale preregistrata da parte del centro estetico Epilspecialist di Daniela Cherchi, nella quale veniva offerta la possibilità di usufruire di trattamenti estetici;

VISTA la nota del 16 giugno 2010, con la quale l´avv. Carlo Savelli, incaricato dalla sig.ra Cherchi dopo che la stessa aveva ricevuto una specifica richiesta di informazioni da parte dell´Autorità, ha dichiarato di aver stipulato un contratto per la vendita di messaggi pubblicitari con la Compagnia dei Telefoni s.r.l. (di seguito indicata come "la società") la quale si "impegnava direttamente e preciserei in via esclusiva di contattare i potenziali clienti, con reperimento dei loro recapiti telefonici attraverso proprie banche dati ed in totale autonomia e discrezionalità, facendo loro ascoltare il messaggio che pubblicizzava il centro estetico Daniela Cherchi";

VISTA la nota della società del 15 giugno 2010 trasmessa in allegato alla risposta di cui sopra dall´avv. Savelli con la quale, nel rispondere alla richiesta di documentazione richiesta dallo stesso legale, afferma di possedere nella propria banca dati il nominativo e i recapiti del segnalante e che tutti i dati presenti nel data base provengono da elenchi telefonici trattati precedentemente all´agosto 2005;

RILEVATO che, nella medesima nota, la società ha dichiarato di non chiedere all´interessato il preventivo consenso all´invio delle proprie comunicazioni promozionali (effettuate mediante chiamate preregistrate), in considerazione del fatto che "i dati sono stati raccolti precedentemente all´agosto 2005, in base alle previsioni contenute nell´art. 24 del d.lgs 196/2003 e, avendo fornito in passato una idonea informativa all´utente telefonico, non richiedono quindi un preventivo consenso specifico per il loro utilizzo";

RILEVATO che l´art. 130, comma 1 del Codice prevede per l´effettuazione di telefonate commerciali preregistrate (contrariamente a quanto sostenuto dalla società) il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

CONSIDERATO che lo svolgimento, da parte della società, di telefonate commerciali preregistrate è da ricondurre all´ambito applicativo in questione, altrimenti verificandosi una elusione degli adempimenti in materia di informativa e consenso di cui agli artt. 13, 23 e 130 del Codice;

RITENUTO, pertanto, che il trattamento effettuato dalla società realizza un trattamento illecito dei dati, perché posto in essere in violazione della richiamata normativa;

RILEVATO che, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal titolare, in relazione alle modalità della propria attività promozionale, il trattamento presenta carattere sistematico;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessità di adottare nei confronti di Compagnia dei Telefoni s.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali correlato all´effettuazione di telefonate commerciali preregistrate con le modalità di cui sopra, senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei confronti di Compagnia dei Telefoni s.r.l un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, volto ad assicurare la cancellazione dei dati illecitamente trattati;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali come sopra descritto effettuato dalla Compagnia dei Telefoni s.r.l., con sede legale in Mirano (VE) in Via Scortegara, 80;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta alla Compagnia dei Telefoni s.r.l, il trattamento di qualunque dato personale correlato all´effettuazione di telefonate commerciali preregistrate a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

c) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive alla Compagnia dei Telefoni s.r.l di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione al Garante entro il giorno 15 dicembre 2010.

Roma, 4 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli