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Provvedimento del 1° dicembre 2011 [1872182]

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[doc. web n. 1872182]

Provvedimento del 1° dicembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 455 del 1° dicembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 12 luglio 2011 nei confronti di Banca Popolare di Sondrio s.c. p. a. con il quale XY, in qualità di amministratore di KW s.a.s., e ZK (rappresentate e difese dall´avv. Rina Izzo) hanno ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo cui non era stato fornito riscontro – volta a ottenere la cancellazione dei dati che le riguardano relativi ad una sofferenza riferita al fido su conto corrente intestato alla società KW s.a.s., con "avallo personale della sig.ra ZK", dalla Centrale rischi della Banca d´Italia e da ogni altra banca dati in cui siano stati segnalate, lamentando, in particolare, il mancato inoltro di un preavviso di iscrizione alla banca dati di Crif S.p.A.; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle interessate, nonché la nota del 13 ottobre 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 1 agosto 2011 con la quale l´istituto di credito resistente ha comunicato di aver fornito alle ricorrenti l´informativa prevista dalle "istruzioni di vigilanza" della Banca d´Italia;

VISTA la nota del 14 settembre 2011 con cui le ricorrenti hanno ribadito la propria richiesta, rappresentando di non aver ricevuto alcuna informativa preventiva delle segnalazioni effettuate a loro carico;

VISTE le note del 20 ottobre e 25 novembre 2011 con cui la resistente ha comunicato che il contenzioso si è chiuso con un "accordo di pagamento a saldo e stralcio" e che le segnalazioni a sofferenza alla Centrale rischi della Banca d´Italia e al sic di Crif S.p.A. sono cessate già dal mese di giugno 2011, come da documentazione allegata;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la resistente ha comunicato che i dati relativi alle ricorrenti non sono più oggetto delle segnalazioni di cui al ricorso;

RILEVATO tuttavia che, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, risulta che, nel profilo storico del sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., risultano tre segnalazioni (marzo, aprile e maggio 2011) riferite alle ricorrenti con la dicitura "al legale/sofferenza" e rilevato che la società resistente non risulta aver fornito, rispetto a tali segnalazioni, il dovuto preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); ritenuto pertanto, quale misura a tutela dei diritti delle ricorrenti, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di dover ordinare a Banca Popolare di Sondrio s.c. p. a. di cancellare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, le informazioni relative alle stesse riferite alle tre segnalazioni "al legale/sofferenza" inviate a Crif S.p.A., dando conferma dell´avvenuto adempimento alle ricorrenti e a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, sulla richiesta di cancellazione dei dati delle ricorrenti dalla Centrale rischi di Banca d´Italia, tenuto conto che la resistente ha comunicato, solo nel corso del procedimento, che i dati relativi alla sofferenza – che non risultano essere stati comunicati alla stessa in violazione di legge – non sono più oggetto di segnalazione;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare di Sondrio s.c. p. a., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relative alle ricorrenti riferite alle tre segnalazioni (marzo, aprile e maggio 2011) "al legale/sofferenza" inviate a Crif S.p.A. e, quale misura a tutela dei diritti delle stesse ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ordina a Banca Popolare di Sondrio s.c. p. a. di cancellare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, tali informazioni, dando conferma dell´avvenuto adempimento alle ricorrenti e a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni dalla Centrale rischi di Banca d´Italia;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Popolare di Sondrio s.c. p. a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore delle ricorrenti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 1° dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872182
Data
01/12/11

Tipologie

Decisione su ricorso