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Provvedimento dell'11 maggio 2012 [1906106]

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[doc. web n. 1906106]

Provvedimento dell´11 maggio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 153 dell´11 maggio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´8 febbraio 2012 presentato da XY nei confronti di CEI – Conferenza Episcopale Italiana, Servizio per la promozione del sostegno economico della Chiesa, con il quale la ricorrente, sostenendo di aver ricevuto al proprio indirizzo di posta ordinaria una comunicazione, non sollecitata, avente carattere promozionale ("volta a raccogliere donazioni spontanee a favore della Chiesa Cattolica"), ha ribadito le istanze (rimaste inevase) previamente formulate ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché l´indicazione dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 febbraio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 4 aprile 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 29 febbraio 2012, con cui la resistente, nel fornire riscontro alle istanze dell´interessata, ha affermato che "il servizio promozione sostegno economico alla Chiesa cattolica della Conferenza Episcopale Italiana ha commissionato la campagna promozionale oggetto di attenzione a Consodata S.p.A (…)", la quale ha riferito alla CEI che "il nominativo della sig.ra XY, acquisito con il relativo consenso al trattamento in occasione di un questionario sugli stili di consumo inviato a Consodata dal nominativo stesso (…), è stato cancellato dagli archivi utilizzati dalla predetta Consodata in data 13 novembre 2011";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 marzo 2012 con la quale la ricorrente ha ritenuto "incongruente" il riscontro della resistente in relazione alla tempistica dell´asserita cancellazione dei dati che la riguardano in data 13 novembre 2011, essendo "documentato agli atti che l´interpello preventivo è giunto alla controparte (…)" il 22 novembre 2011;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 marzo 2012 con la quale la resistente ha sostenuto che a causa di un mero "refuso" è stata erroneamente indicata la data di avvenuta di cancellazione del 13 novembre 2011 al posto della data esatta del 13 dicembre 2011;

VISTA l´email del 19 marzo 2012, con la quale la ricorrente ha dato atto alla controparte "di aver, sia pure con evidente ritardo, adempiuto alle richieste formulate" dall´interessata ed ha, inoltre, rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la CEI fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro, seppur tardivo, alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Conferenza episcopale italiana, Servizio per la promozione del sostegno economico della Chiesa, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 300 a carico della Conferenza episcopale italiana, Servizio per la promozione del sostegno economico della Chiesa, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1906106
Data
11/05/12

Tipologie

Decisione su ricorso