g-docweb-display Portlet

Newsletter del 27 marzo 2013

Stampa Stampa Stampa

 
 


Archivi giornalistici on line sempre aggiornati

 

Dati personali esatti e aggiornati anche negli archivi giornalistici on  line. E´ quanto ha stabilito il  Garante privacy che, accogliendo i ricorsi [doc. web n. 2286820 e 2286432] di due cittadini, ha ordinato  a un gruppo editoriale di aggiornare alcuni  articoli presenti  nell´archivio storico on line di un suo quotidiano. L´editore dovrà individuare modalità che segnalino al lettore l´esistenza di rilevanti sviluppi delle vicende che riguardano i due interessati  (ad esempio, con un link, un banner  o una nota all´articolo). L´adozione di  questo accorgimento  è in grado, infatti, di garantire alle persone il rispetto della propria identità, così come si è evoluta  nel tempo, consentendo al lettore di avere un´informazione attendibile e completa.

I ricorrenti si erano rivolti all´Autorità, insoddisfatti  del riscontro ottenuto dall´editore, per chiedere  la rimozione dall´archivio storico on  line  di alcuni articoli riguardanti  gravi vicende giudiziarie in cui erano rimasti coinvolti  o, quanto  meno,  l´integrazione o l´aggiornamento  delle notizie con gli esiti delle successive sentenze, a seconda dei casi di proscioglimento,  assoluzione o intervenuta prescrizione.  Nel riconoscere  la liceità  della conservazione degli articoli di cronaca nell´archivio storico on line del quotidiano, l´Autorità, come in molti altri casi esaminati in passato, ha detto no alla rimozione degli articoli (operazione che avrebbe alterato l´integrità dell´archivio),  ma  ha ritenuto  che i ricorrenti  avessero  diritto ad ottenere l´aggiornamento o l´integrazione dei dati personali.

Nei due casi esaminati dal Garante, infatti,  sviluppi successivi della vicenda avevano profondamente modificato i contenuti  dei primi articoli di cronaca.

La decisione del Garante si pone in linea con una recente sentenza della  Cassazione, la quale, nell´affrontare un caso analogo, ha statuito che per salvaguardare l´attuale identità sociale di una persona occorra garantire  la contestualizzazione e l´aggiornamento della notizia di cronaca,  attraverso il collegamento ad altre informazioni successivamente  pubblicate.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta dei ricorrenti di rendere gli articoli inaccessibili dai comuni motori di ricerca, il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere perché, seppur dopo la presentazione del ricorso, l´editore  aveva adottato gli accorgimenti tecnologici per "deindicizzare" gli articoli. Uno dei due provvedimenti adottati dal Garante è stato impugnato dall´editore di fronte all´autorità giudiziaria.

 



Prestazioni sociali agevolate: ok ai controlli, ma privacy tutelata
Parere favorevole del Garante sulla costituzione della nuova banca dati

 

Parere favorevole [doc. web n. 2300596] del Garante della privacy sullo schema di decreto interministeriale che consente all´Inps di costituire una nuova banca dati per verificare la correttezza delle dichiarazioni dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate, garantendo però adeguate tutele alla privacy delle persone coinvolte. Lo schema, predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consente di rafforzare il sistema dei controlli dell´Isee (indicatore della situazione economica equivalente), mettendo in comune i dati sui benefici sociali concessi dalle amministrazioni locali e da tutti gli altri enti erogatori.

La nuova banca dati delle prestazioni sociali agevolate conterrà informazioni sia sui beneficiari delle agevolazioni, sia sui relativi enti erogatori, e permetterà all´Inps stessa, all´Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di effettuare dei controlli su eventuali discordanze, ad esempio, tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello presentato per accedere a prestazioni agevolate.

Potranno usufruire della banca dati anche altri enti pubblici, come Regioni e Comuni, ma solo per attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali: in questo caso, potranno essere utilizzati unicamente dati anonimi o in forma aggregata.

Il Ministero ha recepito all´interno del decreto tutte le precauzioni suggerite dal Garante a protezione dei dati personali, ad esempio precisando la tipologie di informazioni che costituiscono la banca dati e chiarendo quali debbano essere i soggetti legittimati all´accesso, nonché le relative finalità, così da evitare eventuali trattamenti ingiustificati di dati personali.

L´Autorità nell´approvare lo schema di decreto si è però riservata di valutare anche i decreti direttoriali che l´Inps dovrà emanare per definire, ad esempio, le modalità tecniche di acquisizione e di trasmissione dei dati, nonché le misure di sicurezza adottate a protezione delle informazioni. Il Garante valuterà anche la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali di altri atti e provvedimenti che dovranno aggiornare l´elenco delle prestazioni sottoposte a monitoraggio e definire le modalità di creazione delle liste di beneficiari che l´Inps invierà alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.

 

 



Pa: attenzione ai fax inviati ai cittadini sull´utenza aziendale

 

Le pubbliche amministrazioni devono fare attenzione a non inviare comunicazioni ai cittadini usando il fax dell´azienda in cui questi lavorano. In mancanza di una norma di legge o di regolamento o di specifiche indicazioni dell´interessato, la comunicazione è illecita. Lo ha ricordato [doc. web n. 2339462] il Garante per la protezione dei dati personali che ha imposto ad un Comune veneto di adottare opportune cautele per prevenire in futuro la conoscibilità ingiustificata dei dati personali dei cittadini da parte di soggetti diversi dai destinatari.

Il Garante è intervenuto a seguito della segnalazione di una donna che si era vista inviare al recapito della società presso cui lavorava un fax contenente dati personali riguardanti un contenzioso in corso con la sua amministrazione comunale. Interpellato dal Garante, il sindaco si era giustificato affermando che il numero di fax utilizzato era stato precedentemente usato più volte sia dalla donna sia dal marito per comunicazioni dirette al Comune, facendo supporre che l´utenza fosse nella piena disponibilità dell´interessata e a suo uso esclusivo. La donna, invece, non aveva disposto che le comunicazioni le venissero inviate a quel numero di fax, ma aveva indicato quale recapito unicamente il proprio domicilio.

Nel decidere sul caso, l´Autorità ha innanzitutto osservato che, sulla base di quanto stabilito dal Codice privacy, l´invio di una comunicazione, specie se tramite fax, da parte di un soggetto pubblico ad un soggetto privato diverso dal destinatario è ammesso solo se previsto da un norma di legge o di regolamento o se esplicitamente disposto dall´interessato. Dal momento che tali presupposti sono risultati assenti, il trattamento di dati effettuato dal Comune è da considerarsi illecito.

Il Garante ha dunque prescritto al Comune di adottare per il futuro opportune cautele al fine di prevenire la conoscibilità ingiustificata dei dati personali da parte dei soggetti diversi dai destinatari, specie in caso di invio tramite fax, riservandosi di valutare eventuali profili sanzionatori.



Videosorveglianza "più lunga" per la cartiera degli euro
Estesi a dodici mesi i tempi di conservazione delle immagini

 

La società italiana accreditata alla fabbricazione di carta moneta per banconote euro, potrà conservare fino ad un anno le immagini riprese dal proprio sistema di videosorveglianza.

Lo ha stabilito il Garante [doc. web n. 2340448] per la protezione dei dati personali al quale la cartiera aveva presentato una verifica preliminare per avere l´autorizzazione all´allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati presso due sedi della società.

La richiesta di verifica preliminare nasce dall´esigenza della società di rispettare le regole stabilite dalla Bce. La Banca Centrale, infatti, in forza del suo potere normativo vincolante,  concede l´"accreditamento di sicurezza" ai fabbricanti di carta moneta solo a fronte del rispetto di alcune norme minime di sicurezza, che impongono, in particolare, ai produttori di banconote euro accreditati di conservare per almeno dodici mesi le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati presso i siti produttivi.

Il Garante, dopo aver valutato la peculiarità dell´attività produttiva svolta e le specifiche regole europee di settore, sulla base di quanto previsto dal Codice privacy, ha ritenuto i sistemi di videosorveglianza in questione conformi ai principi di pertinenza e non eccedenza e ha ammesso la conservazione delle immagini registrate per un periodo massimo di dodici mesi.


L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma.
Tel: 06.69677.2752 - Fax: 06.69677.3755
Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it