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Microcamere indossabili sulle divise della polizia: si all’uso durante le manifestazioni, ma solo in caso di effettiva necessità

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Vedi newsletter del 30 settembre 2014

 

Al Ministero dell´Intemo
Dipartimento della pubblica sicurezza

 

Microcamere indossabili sulle divise della polizia: si all´uso durante le manifestazioni, ma solo in caso di effettiva necessità

Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell´Interno ha informato questa Autorità che, nell´ambito delle iniziative di carattere operativo volte ad assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, anche in relazione agli episodi verificatisi negli ultimi mesi, è stata avviata la sperimentazione di un sistema di ripresa visiva attraverso l´assegnazione a personale specificamente individuato dei Reparti Mobili della Polizia di Stato di Torino, Milano, Roma e Napoli, di microtelecamere per l´eventuale ripresa di quanto avviene in situazioni di criticità per l´ordine pubblico, in occasione delle predette manifestazioni.

È stata fornita  all´Autorità, altresì, copia della circolare del Ministero dell´Interno Nr. 555/0P/0001940/2014/1 del 19 giugno 2014, (Soluzioni tecnologiche per la ripresa di immagini da parte degli operatori dei Reparti Mobili nei servizi di ordine pubblico), relativa alla predetta sperimentazione, nonché del disciplinare tecnico per il corretto impiego dei dispositivi di videoripresa.

Codesto Dipartimento, rappresentando di ritenere che il trattamento dei dati personali effettuato tramite i predetti dispositivi rientri nell´ambito di applicazione dell´articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali, d´ora in avanti, per brevità: "Codice"), chiede a questa Autorità di esprimere eventuali valutazioni al riguardo.

Dagli  atti  prodotti  si evince  che per  l´iniziale  fase  sperimentale sono state assegnate ai Reparti Mobili suindicati 160 microtelecamere individuali, che il capo­ squadra ed un altro componente dell´unità organica, previa specifica attività di formazione ed addestramento, applicheranno sul gilet tattico e attiveranno nel corso del servizio in base alle indicazioni del funzionario che impiega direttamente il reparto.

Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotate sono contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l´orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all´atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

Spetta al funzionario che impiega direttamente il reparto impartire l´ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all´evolversi degli scenari di ordine pubblico che facciano presupporre criticità.

Il medesimo funzionario disporrà la cessazione delle riprese, che potranno essere  riattivate ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità.

Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno  tutta la documentazione video realizzata al funzionario, il quale provvederà alla sua consegna presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica.

Premesso quanto sopra, si rileva che il trattamento di dati personali effettuato tramite il predetto sistema di videoripresa appare finalizzato alla tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, la prevenzione, l´accertamento o la repressione dei reati e come tale - sulla base delle disposizioni  vigenti in materia di ordine pubblico - rientra nelle previsioni di cui all´articolo 53 del Codice, che esclude l´applicabilità a tali fattispecie di alcune disposizioni del Codice (comma I).

Si ricorda, tuttavia, che anche i trattamenti di cui articolo 53 del Codice debbono rispettare i principi di cui all´art. 11 del Codice medesimo; tra questi, in particolare, quelli secondo cui i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi  e  non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Pertanto il sistema di ripresa video sopra descritto dovrà essere attivato solo in caso dì effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell´ordine e della sicurezza pubblica. È, pertanto, opportuno che l´attività di formazione del personale di Polizia destinato ad utilizzare i meccanismi di ripresa - e, segnatamente, dei funzionari deputati a disporre l´attivazione e lo spegnimento dei meccanismi - riguardi anche le regole concernenti la tutela della riservatezza dei dati personali.

È altresì, opportuno che, in caso di effettuazione di riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per l´ordine e la sicurezza pubblica poi non concretizzatosi, venga disposta la tempestiva cancellazione di dette riprese, in quanto il loro ulteriore trattamento risulterebbe estraneo alle finalità di cui all´articolo 53 del Codice. Analogamente, è necessario che le immagini siano conservate per il solo tempo necessario al perseguimento delle finalità sottese al trattamento e che, al termine, esse siano cancellate.

Dovranno poi essere nominati gli incaricati del trattamento e adottate le misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del Codice.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore richiesta di collaborazione ritenuta utile, si porgono distinti saluti.
 

Roma, 31 luglio 2014

Il Presidente
Antonello Soro