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Newsletter del 22 dicembre 2014 - Diritto all’oblio: prime pronunce del Garante dopo i no di Google

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Diritto all´oblio: prime pronunce del Garante dopo i no di Google

 

Il Garante privacy ha adottato i primi provvedimenti in merito alle segnalazioni presentate da cittadini dopo il mancato accoglimento da parte di Google delle loro richieste di deindicizzare pagine presenti sul web che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico. A seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto all´oblio, Google è infatti tenuta a dare un riscontro alle richieste di cancellazione, dai risultati della ricerca, delle pagine web che contengono il nominativo del richiedente reperibili utilizzando come parola chiave il nome dell´interessato.
 
La società deve valutare di volta in volta vari elementi quali ad esempio: l´interesse pubblico a conoscere la notizia, il tempo trascorso dall´avvenimento, l´accuratezza della notizia e la rilevanza della stessa nell´ambito professionale di appartenenza. Di fronte al diniego di Google, gli utenti italiani possono rivolgersi al Garante per la privacy o all´autorità giudiziaria.
 
Le segnalazioni e i ricorsi pervenuti al Garante, riguardano la richiesta di deindicizzazione di articoli relativi a vicende processuali ancora recenti e in alcuni casi non concluse.
 
In sette dei nove casi [doc. web nn. 3623819, 3623851, 3623897, 3623919, 3623954, 3624003 e 3624021] definiti il Garante non ha accolto la richiesta degli interessati, ritenendo che la posizione di Google fosse corretta in quanto è risultato prevalente l´aspetto dell´interesse pubblico ad accedere alle informazioni tramite motori di ricerca, sulla base del fatto che le vicende processuali sono risultate essere troppo recenti e non ancora espletati tutti i gradi di giudizio.
 
In due casi [doc. web nn. 3623877 e 3623978], invece, l´Autorità ha accolto la richiesta dei segnalanti. Nel primo, perché nei documenti pubblicati su un sito erano presenti numerose informazioni eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata. Nel secondo, perché la notizia pubblicata era inserita in un contesto idoneo a ledere la sfera privata della persona. Tutto ciò in violazione delle norme del Codice privacy e del codice deontologico che impone di diffondere dati personali nei limiti dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e di non descrivere abitudini sessuali riferite a una determinata persona identificata o identificabile. L´Autorità ha quindi prescritto a Google di deindicizzare le url segnalate.
 
Sono alcune decine, al momento, le segnalazioni giunte al Garante a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto all´oblio.

 



Sanità: stop alla raccolta sistematica di dati sulla religione dei ricoverati

 
Le strutture sanitarie non possono raccogliere in maniera sistematica e preventiva  informazioni sulle convinzioni  religiose dei pazienti. Le strutture possono trattare tali informazioni solo se il malato richieda di usufruire dell´assistenza religiosa e spirituale o se ciò risulti indispensabile nello svolgimento dei servizi necroscopici per rispettare le volontà espresse in vita dal paziente.  Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento a carattere generale [doc. web n. 3624070] adottato a seguito di alcune segnalazioni. La prassi in uso presso numerose strutture sanitarie di somministrare ai pazienti, al momento del ricovero, questionari volti ad acquisire informazioni relative anche al loro credo religioso è stata giudicata dal Garante non in linea con la regole dettate in materia fin dal 2005.
 
Già durante i lavori preparatori dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili da parte delle regioni, l´Autorità aveva affermato, infatti, che le strutture sanitarie possono raccogliere dati sulle convinzioni religiose solo se questi sono finalizzati a garantire ai ricoverati l´assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto) o per la preparazione della salma nell´ambito del servizio necroscopico. Le richieste di assistenza religiosa e spirituale possono essere comunicate verbalmente dal paziente, da un familiare o un convivente, al personale di reparto, che provvederà a trasmetterle alla direzione sanitaria.
 
Altra novità rilevante e ulteriore forma di tutela per le persone ricoverate, la possibilità di poter esprimere la propria volontà sulla scelta del regime alimentare e delle terapie cui essere sottoposte (ad.es. rifiuto delle trasfusioni), senza dover dichiarare le eventuali motivazioni che ne sono alla base. Il Garante ha ritenuto, infatti, che in questi casi il trattamento del dato sul credo religioso da parte delle strutture sanitarie non sia indispensabile.
 
Il provvedimento generale dell´Autorità è stato inviato alle regioni e alle province autonome per la divulgazione presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale.

 



Sì all´uso della Pec nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti
Notificazioni e comunicazioni con dati sensibili solo per estratto

 
Parere favorevole [doc. web n. 3624087] del Garante privacy su uno schema di decreto della Presidenza della Corte dei conti contenente le prime regole tecnico-operative per l´utilizzo della posta elettronica certificata (Pec) nei giudizi dinanzi alla magistratura contabile.  Sezioni giurisdizionali e  procure della Corte dei conti potranno dunque impiegare la Pec per l´invio e la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori e, più in generale, per la trasmissione di documenti e per ogni comunicazione in cui sia necessaria una ricevuta.
 
Nel dare il via libera, l´Autorità ha tuttavia segnalato alla Corte la necessità di individuare, nelle istruzioni tecnico-operative che la Direzione generale per i servizi informativi automatizzati dovrà emanare, specifiche tutele a protezione dei  dati sensibili in linea con le modalità di trattamento già previste per il processo civile. Per quest´ultimo, infatti, si prevede che le notificazioni o  le comunicazioni, nonché i depositi e gli scambi in via telematica di atti e documenti contenenti dati sensibili siano effettuati solo per estratto, mettendo a disposizione l´atto integrale in un´apposita area del portale dei servizi telematici, ove dovrà essere accessibile all´interessato garantendo l´identificazione dell´autore dell´accesso e la tracciabilità dell´operazione.
 
Lo schema di decreto sottoposto all´Autorità prevede, in linea generale, che  tutte le comunicazioni e notificazioni siano effettuate solo per via telematica tramite l´invio di un messaggio dall´indirizzo PEC della segreteria della sezione giurisdizionale all´indirizzo PEC del destinatario; anche il pubblico ministero può effettuare le notificazioni direttamente tramite PEC, secondo le regole tecniche previste per le segreterie delle sezioni giurisdizionali. Gli avvocati abilitati, invece, possono utilizzare la PEC in base alle disposizioni tecniche stabilite per il processo civile.
 
Ulteriori regole tecniche ed operative saranno stabilite con successivi decreti rispetto ai quali il Garante valuterà la compatibilità e la coerenza con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


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