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Newsletter del 26 giugno 2015 - Donazione di organi: sì a dichiarazione volontà sulla carta di identità

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Donazione di organi: sì a dichiarazione volontà sulla carta di identità

 

Parere positivo [doc web. n. 4070710] del Garante Privacy allo schema di Linee guida che disciplina la facoltà di inserire sulla carta di identità il consenso o il diniego alla donazione di organi o di tessuti in caso di morte. Chi vuole potrà dire sì o no alla donazione di organi e far inserire la propria scelta sulla carta di identità al momento della richiesta o del rinnovo del documento presso il Comune.
 
Le Linee guida predisposte dal Ministero della salute e dal Ministero dell´interno indicano le modalità operative e organizzative per dare attuazione alla normativa che introduce questa nuova possibilità di manifestazione della volontà. Lo schema ha accolto tutte le indicazioni suggerite dall´Ufficio del Garante volte a perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina sulla protezione dei dati.
 
Il Garante attribuisce grande rilevanza alle Linee guida sottoposte al suo parere perché riguardano trattamenti di dati particolarmente delicati che attengono alle scelte più intime della persona. L´Autorità, pertanto, ha richiamato l´attenzione di tutti i soggetti coinvolti affinché operino nel pieno rispetto delle garanzie in modo tale che la volontà espressa dal cittadino sulla donazione sia correttamente raccolta e registrata.  Dire "sì" o "no" alla donazione di organi rappresenta una facoltà e non un obbligo e solo su richiesta del cittadino la dichiarazione potrà essere riportata anche sul documento d´identità. La dichiarazione sarà registrata dall´ufficiale dell´anagrafe insieme ai dati raccolti al momento della richiesta o del rinnovo del documento e inviata al Sistema informativo trapianti (Sit) per l´inserimento in un´unica banca dati, consultata 24 ore su 24 dai centri per i trapianti. Per modificare la propria volontà il cittadino potrà recarsi, in ogni momento, presso le aziende ospedaliere, le Asl, gli ambulatori dei medici di base, i Centri regionali per i trapianti o, in occasione del rinnovo della carta d´identità, presso i Comuni.
 
Proprio su questo punto si sono concentrate le osservazioni del Garante, il quale ha sottolineato l´esigenza di informare il cittadino della possibilità di modificare in qualsiasi momento la dichiarazione annotata sulla carta di identità, evidenziandogli anche i diritti riconosciuti dal Codice privacy.
 
L´Autorità ha chiesto inoltre, di migliorare e rendere più sicure le modalità tecniche di trasmissione dei dati tra Comune e Sistema informativo trapianti, nonché di ridurre il numero di informazioni trasmesse (tra le quali i dati personali dell´operatore che raccoglie la dichiarazione), sostituendole con l´indicazione della sede e dello sportello comunale.

 



Carta dello studente: via libera del Garante privacy
Per la realizzazione e l´assegnazione della card agli studenti impiegati solo dati indispensabili  

 
Via libera del Garante privacy allo schema di decreto del Miur che regola la realizzazione e la consegna della carta dello studente denominata "IoStudio".
 
Lo schema, che tiene conto delle indicazioni dell´Ufficio del Garante [doc. web n. 4070802], prevede che il Miur tramite le segreterie scolastiche attribuisca a ciascuno studente che frequenta una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, censito nell´Anagrafe nazionale degli studenti, una carta nominativa. "IoStudio" attesta lo status di studente,  ha validità di cinque anni, può essere rinnovata e consente agli studenti di usufruire di agevolazioni e sconti per l´accesso a beni e servizi culturali, trasporti nazionali e internazionali, acquisto di materiale scolastico. Su richiesta dello studente o di chi ne esercita la potestà genitoriale la carta può essere attivata anche come "borsellino elettronico". Alla carta, infatti, con una procedura telematica da eseguire tramite il "Portale dello studente" raggiungibile dal sito del Miur, può essere associata la funzionalità di carta di debito anonima al portatore.
 
Nell´esprimere parere favorevole, il Garante ha rilevato che il trattamento dei dati degli studenti è svolto nell´ambito delle funzioni istituzionali del Ministero e avviene nel rispetto dei principi del Codice privacy. La realizzazione e l´assegnazione della Carta infatti, che non potrebbero avvenire utilizzando dati anonimi o senza identificare lo studente, impiega solo i dati  indispensabili. Il Miur, tramite connessione sicura, invia al fornitore, designato responsabile del trattamento, i dati necessari alla stampa e alla spedizione delle Carte agli istituti scolastici (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale dello studente, etc.). Dati che non potranno essere conservati dal fornitore una volta esaurito il suo compito e dovranno essere cancellati dal Dipartimento del Miur che li ha trattati al termine dell´iniziativa.
 
Il Miur, inoltre, come emerso nel corso dell´attività istruttoria svolta in collaborazione con l´Ufficio del Garante, ha precisato che gli studenti riceveranno l´informativa sul trattamento dei dati utilizzati per assegnare la Carta al momento dell´iscrizione on line al primo anno della scuola secondaria.



Processo tributario online: il Garante chiede maggiori misure a protezione dei dati

 

Sì condizionato del Garante privacy sullo schema di decreto del Ministero dell´economia e delle finanze che detta le regole tecnico-operative per l´avvio del processo tributario telematico innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
 
L´Autorità ha chiesto al Mef [doc. web n 4070757] di apportare alcune modifiche al testo al fine di perfezionare il contenuto del provvedimento ai principi e alle garanzie sulla protezione dei dati. Il decreto regola infatti aspetti particolarmente delicati del processo, quali, ad esempio, la registrazione e l´accesso al S.I.Gi.T, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (l´insieme delle risorse hardware e software che consente il trattamento in via informatica e telematica di qualsiasi tipo di attività, dato, servizio, comunicazione o procedura relativi all´amministrazione della giustizia tributaria); le notificazioni e le comunicazioni; la costituzione in giudizio; la formazione e la consultazione del fascicolo informatico; il deposito degli atti; il pagamento del contributo unificato tributario. Di particolare rilievo anche la disciplina del fascicolo informatico nel quale sono raccolti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema.
 
Considerata l´importanza delle informazioni trattate, il Garante  ha chiesto  al Mef di  modificare o integrare il decreto precisando le modalità di identificazione di chi può avere accesso al S.I.Gi.T. e stabilendo che il Sistema non acquisisca file e non iscriva atti  nel registro generale in caso di sottoscrizione non valida o in presenza di atti incompleti, come sembra invece previsto. Ciò per evitare il rischio di inserire nel Sistema documenti non validi o non integri, e quindi potenzialmente contenenti dati non esatti. Il decreto, inoltre, dovrà specificare che le registrazioni delle operazioni di accesso al fascicolo dovranno essere conservate con caratteristiche di inalterabilità e integrità. Tali operazioni consentite ai soggetti abilitati (le parti, i procuratori e i difensori, i giudici tributari, personale abilitato delle segreterie, i consulenti tecnici nominati ) saranno infatti registrate e conservate per cinque anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in un apposito file di log che conterrà il codice fiscale di chi ha effettuato l´accesso al sistema, il riferimento al documento informatico prelevato o consultato, la data e l´ora dell´accesso.
 

 

 

 

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


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