g-docweb-display Portlet

Videosorveglianza e biometria - Trattamento dati personali mediante utilizzo di impronte digitali - 19 novembre 1999 [42058]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 42058]


Videosorveglianza e biometria - Trattamento dati personali mediante utilizzo di impronte digitali

Il trattamento di dati connesso all’acquisizione delle impronte digitali, non contrasta, di per sé, con la legge n. 675, qualora ne rispetti le disposizioni.



Roma, 19 novembre 1999

OGGETTO: trattamento dati personali mediante utilizzo di impronte digitali

Con la lettera sopraindicata, la S.V. ha inviato una segnalazione al Garante in relazione al trattamento dei dati personali svolto presso un centro sportivo che avrebbe utilizzato le impronte digitali nell’ambito di un meccanismo di controllo degli accessi.

In relazione al procedimento penale attivato da un analogo esposto, il Garante ha già fornito all´autorità giudiziaria procedente, su richiesta della stessa, alcuni elementi di valutazione in ordine ai fatti sui quali l´autorità stessa sta procedendo e per i quali il Garante resta in attesa delle informazioni utili all´esercizio dei propri compiti.

Sul piano giuridico normativo, si fa presente che:

  1. l´impiego di meccanismi di rilevazione di impronte digitali comporta sicuramente un trattamento di dati personali. Ai sensi della legge n. 675/1996 per "dato personale" si intende, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 1, comma 1, lettera c). Alla luce di tale definizione, le impronte dattiloscopiche, che forniscono un preciso elemento identificativo di ogni persona fisica, sono senza dubbio dati personali e, pertanto, il loro trattamento rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 675/1996;
  2. il trattamento di dati connesso all’acquisizione delle impronte digitali dei clienti di un centro sportivo privato, quale quello in questione, non contrasta, di per sé, con la legge n. 675, qualora ne rispetti le disposizioni. In particolare, deve verificarsi se agli interessati (ossia alle persone che si sono iscritte o che comunque accedono al centro sportivo) sia fornita, anche oralmente, la prescritta "informativa" (ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675) e sia richiesto, se necessario, il relativo consenso (cfr. artt. 11 e 12 della medesima legge). Al riguardo si osserva che tale consenso non è ad esempio richiesto per l’esercizio di obblighi derivanti dall’esecuzione di un contratto (art. 12, comma 1, lettera b)), ma può rendersi necessario qualora, ad esempio, il titolare del trattamento comunichi i dati stessi a terzi (art. 20).

L´Ufficio si riserva di darle comunicazione dell´esito del procedimento.


IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli