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Provvedimento del 25 giugno 2015 [4220661]

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[doc. web n. 4220661]

Provvedimento del 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 384 del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 25 marzo 2015 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Daniele Lastrinetti, nei confronti di Google Inc.. con il quale in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito dalla resistente, in associazione al proprio nome e cognome di alcuni articoli relativi ad una vicenda giudiziaria risalente al 2008 e conclusasi nel 2011, ha chiesto la deindicizzazione dei relativi url, eccependo come il decorso di un ampio lasso di tempo dallo svolgimento dei fatti abbia determinato, secondo i principi ribaditi anche dalla Corte di Giustizia dell´Unione Europea nella recente sentenza del 13 maggio 2014 (Costeja v. Google), il venir meno dell´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, contestando altresì il fatto che si è trattato di "un singolo, isolato errore" conclusosi peraltro con il patteggiamento della pena, procedura in ordine alla quale il codice di procedura penale esclude l´iscrizione nel casellario giudiziale, prevedendo altresì, ai sensi dell´art. 445 comma 2 c.p.p., l´estinzione del reato qualora nell´arco dei cinque anni successivi l´imputato non commetta altri delitti o contravvenzioni della stessa indole; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 14 aprile 2015, nonché la nota del 21 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 7 e del 10 aprile 2015, con cui Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, nel richiamare quanto già esposto anteriormente alla presentazione del ricorso, ha ribadito di non poter accogliere le richieste di deindicizzazione avanzate dal ricorrente non ritenendo sussistenti, nel caso specifico, i "presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio"; la resistente ha in particolare rilevato che, come "riconosciuto anche dal ricorrente (…), la pubblicazione degli articoli corrispondenti agli URL di cui si chiede la deindicizzazione è avvenuta in modo lecito e per finalità giornalistiche" con riguardo ad un fatto che, "soprattutto a livello locale, (…) ha creato scalpore e interesse pubblico" in virtù delle caratteristiche dei personaggi coinvolti (essendo l´interessato un ministro di culto e la controparte un consigliere comunale), evidenziando altresì che la vicenda giudiziaria "si è conclusa con il "patteggiamento" della pena ex art. 444 c.p.p." ovvero un rito che "pur non essendo formalmente una condanna piena (…), di fatto ha i medesimi effetti"; la società resistente ha infine rilevato, in ordine al profilo dell´avvenuto decorso di un ampio lasso di tempo invocato dal ricorrente, che alla luce dei criteri individuati dalle Linee Guida adottate dal WP29 il 26 novembre 2014, che interpretano i  princìpi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea ,non potrebbe comunque ritenersi sussistente il venir meno dell´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, sia in relazione alla particolare funzione svolta dal ricorrente che  all´entità dei reati commessi (il cui accertamento giudiziario risale peraltro al settembre 2011, da cui l´impossibilità di invocare la norma che collega gli effetti estintivi del reato al decorso del termine quinquennale);

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell´ Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la deindicizzazione dei risultati che emergono  inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia dell´Unione Europea con la predetta sentenza ha affermato che il diritto all´oblio, il cui principale elemento costitutivo è rappresentato dal trascorrere del tempo, prevale, in linea di principio, "non soltanto sull´interesse economico del gestore (…), ma anche sull´interesse" del pubblico "ad accedere all´informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome" di una determinata persona; considerato inoltre che, già prima della citata pronuncia della Corte di Giustizia, "dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che" il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali sussiste "quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca" e che la  "Suprema Corte aveva specificato che l´oblio deve intendersi nel diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati""(sentenza n. 5525/2012);

CONSIDERATO che le Linee Guida sull´attuazione della citata sentenza emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 individuano alcuni criteri generali che devono essere tenuti presenti nei casi di esercizio del diritto all´oblio al fine di effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione; rilevato che tra i criteri che devono essere considerati per la disamina delle richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca vi è anche quello relativo al ruolo pubblico ricoperto dall´interessato  che, come tale, giustifica la perdurante attualità della notizia laddove la sua diffusione sia atta a garantire la collettività rispetto a condotte professionali o pubbliche improprie, pur tenendo conto, al fine di operare tale valutazione, del criterio di proporzionalità per effetto del quale l´interessato può opporsi all´ulteriore trattamento posto in essere dal motore di ricerca nel caso in cui il pregiudizio subito dal medesimo non risulti più motivato trattandosi di "una condotta impropria di minima rilevanza o significato che non è più (o non è mai stata) oggetto di dibattito pubblico, e se non vi è alcun interesse pubblico (…) generale alla disponibilità di tale informazione" (punto 8 delle Linee guida);

RILEVATO che, nel caso in esame, la richiesta di deindicizzazione degli url indicati dal ricorrente, e collegati ad articoli connessi alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto in passato, appare meritevole di considerazione ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella richiamata sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, tenuto conto del fatto che la quasi totalità degli articoli risalgono all´epoca in cui sono avvenuti i fatti, ossia il 2008, e che solamente uno, rinvenibile al link http://..., risulta più recente riportando l´esito giudiziario della medesima vicenda conclusasi con il cd. "patteggiamento" della pena; rilevato inoltre che la vicenda che ha coinvolto l´interessato, alla luce delle informazioni acquisite nel corso del procedimento, risulta aver costituito un fatto isolato il cui interesse mediatico all´epoca era principalmente legato al particolare ruolo rivestito dalle parti nell´ambito sociale di riferimento, non tale da giustificare tuttavia l´attuale   diffusione della notizia attraverso i comuni motori di ricerca; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover  accogliere il ricorso e, per l´effetto, ordinare al titolare del trattamento, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, di provvedere nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla deindicizzazione di tutti gli url indicati nell´atto di ricorso riferiti alla vicenda giudiziaria in cui l´interessato è stato coinvolto;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie  il ricorso e, per l´effetto, ordina al titolare del trattamento, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, di provvedere nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento alla deindicizzazione di tutti gli url indicati nell´atto di ricorso, riferiti alla vicenda giudiziaria in cui l´interessato è stato coinvolto;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia