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Newsletter 28 maggio - 3 giugno 2001

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Newsletter 28 maggio - 3 giugno 2001

 

  • Videoserveglianza: niente webcam nell´ufficio del sindaco
  • Militari:giudizi professionali solo nel rispetto della privacy
  • Elenchi telefoni cellulari

 

Videoserveglianza: niente webcam nell´ufficio del sindaco

Sì alla trasmissione delle sedute pubbliche del consiglio comunale via Internet, ma niente webcam per le riunioni di giunta e per gli incontri del sindaco con i cittadini.

E´ quanto ha stabilito il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) in un parere fornito ad un Comune, relativo all´uso delle nuove tecnologie per pubblicizzare i diversi momenti dell´attività amministrativa.

Il Garante ha precisato che la diffusione via Internet di alcune iniziative caratterizzate di per se stesse da un obiettivo di ampia conoscenza nel pubblico, come conferenze stampa, riunioni di consiglio ecc., non pone particolari problemi dal punto di vista della legge sulla privacy.

E´ necessario però informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici, ed osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili, per i quali va rigorosamente rispettato il principio di stretta necessità, evitando in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute di singoli cittadini.

Le webcam che riproducono anche il sonoro non sono, invece, utilizzabili per le riunioni di organi che, in base a leggi o regolamenti, non sono aperte al pubblico, quali ad esempio le riunioni della giunta municipale o di varie commissioni.

Stesso discorso vale per il ricevimento del pubblico e l´ordinaria attività degli uffici. Le comprensibili finalità di comunicazione con i cittadini e di trasparenza non possono, ha spiegato il Garante, essere perseguite imponendo a ciascun cittadino un obbligo di diffondere la propria immagine durante i colloqui con il sindaco o

con un altro rappresentante comunale, o, addirittura, di rivelare al pubblico il contenuto della conversazione, che potrebbe riguardare delicati aspetti personali o familiari.

Il dialogo dei rappresentanti eletti con i cittadini non può, infatti, secondo il Garante, esporre ogni persona che chieda un incontro ad una pubblicità indiscriminata.

Inoltre, ha ricordato l´Autorità, la riproduzione stabile di immagini applicata all´ordinaria attività degli uffici può comportare anche un controllo a distanza della qualità o della quantità del lavoro dei dipendenti comunali, vietato in base allo Statuto dei lavoratori. 

 

Militari:giudizi professionali solo nel rispetto della privacy

Per le future valutazioni delle attitudini professionali del personale militare, il Ministero della difesa deve verificare con particolare attenzione l’effettiva necessità di raccogliere tutte le informazioni e i giudizi attualmente previsti nei cosiddetti "documenti caratteristici", garantendo il rispetto dei principi introdotti dalla legge sulla tutela dei dati personali.

Lo ha stabilito il Garante, nel parere espresso su uno schema di d.P.R concernente il "Regolamento riguardante la documentazione caratteristica del personale appartenente all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica", che disciplinerà la materia in sostituzione della vigente normativa del 1965.

I modelli dei cosiddetti "documenti caratteristici" in esame, allegati allo schema di regolamento, prevedono la redazione di vari giudizi sui militari interessati, in termini più ampi rispetto a quelli del personale civile della pubblica amministrazione.

Nel suo parere il Garante ha sottolineato che, seppure i diversi giudizi siano formulati secondo una precisa casistica e solo alcune informazioni possano

avere natura sensibile (rivelando lo stato di salute), si delinea comunque una consistente raccolta di delicate informazioni sulla personalità degli interessati.

E´ necessario, quindi, che il Ministero valuti con particolare attenzione l´effettiva necessità di raccogliere tutte le informazioni e i giudizi attualmente previsti.

L’Autorità ha ricordato, infatti, che la legge sulla privacy ha introdotto i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati che richiedono una scrupolosa verifica dell’adeguatezza dei dati agli scopi del trattamento, individuati nel caso in esame nella valutazione professionale degli interessati.

Il Garante ha, dunque, suggerito al Ministero di introdurre lo stesso principio di proporzionalità in una disposizione di carattere generale, quale criterio guida per redigere anche i giudizi più articolati.

L´Autorità ha inoltre spiegato che, oltre al diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge 241/90, all’interessato è riconosciuto anche il diritto di accedere ai dati che lo riguardano ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96, in quanto le informazioni e i giudizi contenuti nel "documento caratteristico" hanno natura di dato personale.

Per quanto riguarda poi la possibilità di rilasciare copia dei documenti caratteristici per "motivi di interesse pubblico", fuori dei casi di accesso ai documenti amministrativi, è necessario delimitare l´ampia discrezionalità assegnata al Ministero. Analogamente, nello schema di regolamento va introdotta, a parere del Garante, l´indicazione, almeno per grandi linee, dei motivi che giustifichino la visione dei documenti caratteristici da parte delle autorità centrali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei superiori gerarchici.

L´Autorità ha chiesto, infine, che nel regolamento venga espressamente prevista l’informativa all’interessato sulle finalità e modalità del trattamento.

 

Elenchi telefoni cellulari
(comunicato del 30 maggio)

Gli abbonati ai telefoni cellulari hanno il diritto di decidere se e come comparire negli elenchi la cui pubblicazione è prevista da un regolamento recentemente emanato (d.P.R. n.77 dell´11 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U. 29.3.2001). Un abbonato può decidere, ad esempio, di comparire con il solo cognome, con l´indicazione dell´iniziale del nome proprio oppure di non comparirvi affatto.

Proprio per tutelare questi diritti, il Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha richiesto notizie ai fornitori di telefonia mobile sulle iniziative intraprese in ordine alla predisposizione di tali elenchi, alle modalità ipotizzate o utilizzate per informare le persone interessate e per garantire alle stesse un efficace esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dallo stesso regolamento, che introduce la pubblicazione degli elenchi.

Constatato che il regolamento in questione interessa aspetti riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali nell´ambito delle telecomunicazioni, l´Autorità ha innanzitutto rilevato che tale decreto è affetto da un vizio che lo rende annullabile perché adottato senza che sia stato rispettato, come già avvenuto in altri casi segnalati, l´obbligo di consultazione del Garante previsto dalla legge sulla privacy.

Tra gli aspetti più significativi contenuti nel decreto figurano alcuni profili di protezione dei dati e, in particolare, l´obbligo di formare e mettere a disposizione elenchi di abbonati a servizi di telefonia mobile, che verrebbero ad aggiungersi a quelli già esistenti per la telefonia fissa.

Il Garante ha rilevato il rischio che il regolamento venga applicato, riguardo alla formazione degli elenchi, con modalità non idonee per una piena protezione dei diritti degli interessati.

Tali norme prevedono, infatti, che l´abbonato abbia il diritto di non figurare in tali elenchi, o di figurarvi in parte oppure di escludere l´utilizzo dei dati per fini pubblicitari.

Al tempo stesso, il Garante ha interessato l´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per una valutazione comune al fine di prevenire incertezze operative e un diffuso contenzioso riguardo ai diritti degli interessati.

Scheda

Doc-Web
43495
Data
28/05/01