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Provvedimento del 22 giugno 2017 [6696777]

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[doc. web n. 6696777]

Provvedimento del 22 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 291 del 22 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Gino Rossi e Francesca Sorbi, nei confronti di "Formula Imola S.p.A." e "SB Gestioni s.n.c. di Sassone Giorgio e Micieli Iasmina" (di seguito: "SB Gestioni s.n.c.") con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già formulate nei confronti delle citate società rispettivamente in data 12 e 14 luglio 2016, ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella videoregistrazione dell´incidente in cui egli è rimasto coinvolto il 2 luglio 2016 presso il circuito dell´Autodromo internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola durante una corsa motociclistica organizzata da SB Gestioni s.n.c.;

- di indicare le modalità di conservazione della videoregistrazione ed i soggetti che vi abbiano avuto accesso;

- di comunicare gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

- di ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto di accedere alle immagini registrate dall´impianto di videosorveglianza installato presso l´autodromo, gestito da Formula Imola S.p.A. e noleggiato da SB Gestioni s.n.c., allo scopo di verificare eventuali comportamenti illeciti da parte degli altri partecipanti alla manifestazione sportiva e, in caso, tutelare i propri diritti nelle opportune sedi;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato le società resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 maggio 2017 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO che copia del ricorso, dell´invito a fornire riscontro alle richieste nello stesso proposte e della proroga del termine della decisione sono stati inviati a SB Gestioni s.n.c. per mezzo di raccomandata a.r. ricevuta in data 27 aprile 2017 e di posta elettronica certificata consegnata in data 16 maggio 2017 (quest´ultima inviata ai sensi dell´art. 157 del Codice);

PRESO ATTO che nel corso del procedimento SB Gestioni s.n.c.  non ha fornito alcun riscontro all´Autorità entro il termine indicato, né successivamente ad esso e che, pertanto, l´Ufficio si riserva di avviare nei suoi confronti un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell´art. 164 del Codice;

VISTA la memoria del 31 maggio 2017 con la quale Formula Imola S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Girani, ha:

fornito una ricostruzione dei rapporti intercorsi fra le parti precedentemente all´instaurazione del ricorso;

dichiarato di aver trasmesso al ricorrente, "in un´ottica di totale e leale collaborazione tra le Parti," il filmato dell´incidente in cui questi è rimasto coinvolto;

precisato che, pur detenendo le immagini, non dispone di altri dati "in grado di permettere, … di associare ad una determinata moto presente nei filmati il nome del soggetto che la guidava";

fornito le ulteriori informazioni richieste nell´atto di ricorso;

VISTE le note datate 29 e 30 maggio 2017 con la quale il ricorrente, nel comunicare l´avvenuta adesione alle proprie richieste da parte di Formula Imola S.p.A., ha chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di tale società e di rinunciare al ricorso nei confronti di SB Gestioni s.n.c.;

RITENUTO, in ordine alla comunicazione in forma intelligibile dei dati contenuti nelle riprese video dell´incidente in questione, di dover dichiarare, alla luce di quanto sopra esposto, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il ricorrente ricevuto un sufficiente riscontro in merito da parte di Formula Imola S.p.A. e manifestato la propria volontà di rinunciare al ricorso nei confronti di SB Gestioni S.n.c.;

RITENUTO, in ordine alle restanti richieste contenute nell´atto introduttivo, di dover dichiarare il ricorso inammissibile, non  essendo state le stesse precedute da un idoneo interpello ai sensi degli artt. 7 ss., pur rilevando che Formula Imola S.p.A. ha fornito i propri riscontri in merito;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della specificità della vicenda e della parziale inammissibilità delle richieste;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla comunicazione in forma intelligibile dei dati contenuti nelle riprese video di cui in premessa;

2. dichiara il ricorso inammissibile in ordine alle restanti richieste;

3. compensa fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia