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Provvedimento del 22 giugno 2017 [6696829]

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[doc. web n. 6696829]

Provvedimento del 22 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 290 del 22 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 aprile 2016 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Ferrigno, nei confronti di XX S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate in data 27 marzo 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla resistente riferiti ad un rapporto di conto corrente intercorso con la medesima dal 1998 al 2016, con particolare riferimento al contratto ed agli estratti conto "dall´inizio del rapporto bancario fino alla cessazione dello stesso";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO che il ricorrente ha contestualmente dichiarato di possedere i requisiti per l´ammissione al gratuito patrocinio ai sensi degli artt. 74 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e che, pertanto, lo stesso può essere esonerato dal pagamento dei diritti di segreteria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 5 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale di audizione delle parti redatto presso gli uffici del Garante il 23 maggio 2017; c) la nota del 13 giugno 2017 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 maggio 2017 con la quale la resistente ha comunicato di avere inviato al ricorrente quanto dallo stesso richiesto e, in particolare, i dati contenuti nel contratto di apertura del conto corrente datato 8 settembre 1998 e gli estratti conto dal 1° aprile 2003 al 30 settembre 2016, nonché i dati riferiti alla richiesta di carta di credito effettuata dall´interessato il 25 settembre 2000;

VISTA la nota del 18 maggio 2017, nonché il verbale di audizione delle Parti con i quali il ricorrente, nel riscontrare quanto ricevuto dalla resistente, ha, tuttavia, lamentato che quest´ultima non avrebbe totalmente ottemperato alle sue richieste non avendo comunicato i dati personali contenuti negli estratti conto relativi ai periodi compresi tra l´apertura del rapporto di conto corrente al 31 marzo 2003 e tra il 1° aprile e il 30 giugno 2007;

VISTE le note del 18, 30 maggio e 13 giugno 2017, con le quali la resistente:

- ha inviato l´estratto conto relativo al trimestre aprile-giugno 2007;

- ha precisato che il periodo massimo di conservazione della documentazione presso la Banca è di dieci anni e di non potere pertanto fornire riscontro a richieste relative a periodi più risalenti;

- ha rappresentato la complessità della ricerca della documentazione richiesta, "resa ancora più difficoltosa dalla necessità di ricevere parte del materiale dalla precedente Banca di relazione", Intesa San Paolo, presso la quale il rapporto di conto corrente è stato incardinato fino alla cessione della filiale, avvenuta nel 2007;

PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e inviato quanto richiesto dal ricorrente compresi i dati relativi alla richiesta della carta di credito, pur non essendo stata quest´ultima oggetto di specifica istanza da parte del medesimo;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione del riconosciuto esonero dal pagamento dei diritti di segreteria e dell´apparente assenza di ulteriori costi del procedimento a carico del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente;

2. compensa fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia