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Parere su una istanza di accesso civico - 21 settembre 2017 [6919162]

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[doc. web n. 6919162]

Parere su una istanza di accesso civico - 21 settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 377 del 21 settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile per la trasparenza del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un´istanza di accesso civico.

Il predetto Responsabile ha specificato che l´accesso civico aveva a oggetto i seguenti documenti:

«a) Copia del prospetto trasmesso da ogni singolo notaio del Collegio a seguito della lettera prot. n. […] contenente il numero di atti relativi ai trasferimenti immobiliari con provenienza per usucapione non accertata giudizialmente ricevuti dai notai del Collegio, con indicazione della data di stipula e/o di autentica, del numero di repertorio e del locus loci;

b) Copia della delibera del giorno […] con la quale il Consiglio Notarile ha deliberato di richiedere ai Notai del distretto che risultavano avere stipulato nel periodo 1.1.2014/31.10.2015 atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili con provenienza per usucapione non accertata giudizialmente la trasmissione della copia autentica dei citati atti;

c) Copia degli atti trasmessi da tutti i notai del Collegio a seguito della lettera prot. n. […];

d) Copia della delibera con la quale il Consiglio Notarile ha deliberato di chiedere al notaio (omissis) e ad altri notai del distretto copia delle visure catastali, delle visure ipotecarie e di eventuali altri documenti relativi agli atti di cui al punto precedente;

e) Copia delle visure catastali, delle visure ipotecarie e di eventuali altri documenti depositati dai notai destinatari della medesima richiesta pervenuta al notaio (con lettera prot. n. […])».

Nella richiesta di parere al Garante è stato specificato che il Consiglio Notarile, sul presupposto che tutta la documentazione richiesta dall´istante contiene dati personali e che, quindi, «è necessario acquisire il "consenso" dei controinteressati individuati nello specifico, nelle persone dei notai, dei soggetti intervenuti negli atti nei soggetti i cui dati personali sono rinvenibili nelle visure ipotecarie e catastali», ha deliberato:

«a) di accogliere parzialmente l´istanza limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b) dell´istanza e di cui alla lettera d), con oscuramento dei dati relativi ai notai, ad eccezione della delibera riguardante il notaio interessato;

b) di non accogliere la richiesta dei documenti di cui alle lettere c) e lettera e);

c) di differire la comunicazione delle copie dei prospetti e delle copie delle delibere alla data del 15 settembre 2017, in considerazione della ridotta presenza di personale in servizio durante il decorso del termine di giorni trenta previsto dall´art. 5, comma 6 D.Lgs. n. 33/2013».

Il Responsabile per la trasparenza ha precisato che «Le motivazioni poste a fondamento della decisione sopra riportata possono essere così riassunte»:

- «con riguardo ai dati personali dei notai contenuti nei prospetti di cui alla lettera a) della richiesta e nelle delibere di cui alla lettera d) è stato ritenuto possibile ovviare all´acquisizione del consenso dei "notai controinteressati", mediante oscuramento del nome e cognome del notaio e ciò al fine di rendere più celere il procedimento di accesso, privilegiando in tal modo l´interesse dell´istante ad ottenere l´ostensione dei documenti richiesti»;

- «con riguardo, invece, al diniego di ostensione delle copie degli atti stipulati da tutti i notai del distretto e delle copie degli atti stipulati da tutti i notai del distretto e delle copie delle visure ipotecarie e catastali ventennali (let. c e let. e della richiesta) è stato valutato – da un lato – che l´attività di oscuramento dei dati personali ivi contenuti avrebbe comportato un carico di lavoro tale da paralizzare in modo sostanziale il regolare svolgimento dell´attività dell´Amministrazione in considerazione del rilevante numero di documenti da sottoporre a trattamento – dall´altro lato – che vi era il rischio ulteriore di non potere portare a compimento in maniera corretta la procedura diretta all´acquisizione del consenso dei controinteressati, stante l´impossibilità oggettiva di reperire i luoghi di residenza di tutti i soggetti intervenuti negli atti e di quelli risultanti dalle visure ipotecarie e catastali ventennali ai quali inviare – per mezzo del servizio postale – la comunicazione finalizzata all´acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali»;

- «Per quanto attiene, inoltre, il differimento del termine per la trasmissione della documentazione l´Amministrazione ha modificato tale decisione in considerazione dell´assenza per ferie di due dipendenti sui tre previsti in pianta organica […] durante il decorso del termine di giorni 30 (trenta) per la trasmissione della documentazione».

Lo stesso ha, infine, evidenziato che «il pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali ai sensi dell´art. 5 bis, comma 2, let. a del D.Lgs. 33/2013, in caso di integrale accoglimento della richiesta, sia rinvenibile nella conoscibilità – da parte dei terzi – di notizie riguardanti la situazione economico-patrimoniale dei soggetti intervenuti negli atti stipulati dai notai del distretto».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l´altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Con riferimento al procedimento relativo all´accesso civico, il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame, laddove l´accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, è previsto che «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666, di seguito "Linee guida in materia di accesso civico". Cfr. anche Provvedimento del Garante contenente l´«Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

2. Profili procedurali

Con riferimento al coinvolgimento dei soggetti controinteressati nel procedimento relativo all´accesso civico, si ricorda che la disciplina di settore prevede che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Al riguardo, si rappresenta, in primo luogo, che – diversamente da quanto rappresentato dal responsabile della trasparenza – l´istituto della notifica dell´istanza di accesso civico al soggetto controinteressato, previsto dalla predetta disposizione, non è finalizzato all´acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali di quest´ultimo. La normativa in materia di protezione dei dati personali prevede, infatti, che il consenso dell´interessato possa essere reso solo per i trattamenti effettuati da soggetti privati o da enti pubblici economici (artt. 23 ss., del Codice). I soggetti pubblici, invece, possono effettuare trattamenti di dati personali «soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali», e, pertanto, in tale contesto, «non devono richiedere il consenso dell´interessato» (art. 18, del Codice).

Ciò chiarito, si evidenzia che la comunicazione della richiesta di accesso civico al soggetto controinteressato – prevista dall´art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013 – ha la funzione di consentire a quest´ultimo di intervenire eventualmente nel procedimento, presentando una motivata opposizione, laddove ritenga che dall´accoglimento dell´accesso possa derivare un pregiudizio concreto, fra l´altro, alla protezione dei propri dati personali.

Come evidenziato anche dall´Anac, «La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell´istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l´identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato. [In ogni caso,] Tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all´ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati di seguito» (Linee guida in materia di accesso civico, par. 8.1).

Si ricorda che nelle predette linee guida dell´Anac è, inoltre, indicato che, in attuazione dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, «il soggetto destinatario dell´istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell´interessato, privilegiando l´ostensione di documenti con l´omissione dei "dati personali" in esso presenti, laddove l´esigenza informativa, alla base dell´accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l´altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l´istanza senza dover attivare l´onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto "controinteressato" (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013). Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l´accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, quando l´oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali "dati personali") non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l´ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l´accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti» (ivi).

Alla luce delle predette indicazioni, si ritiene che, con riferimento al caso in esame, il Consiglio Notarile, oscurando i dati relativi ai notai, abbia riscontrato in maniera conforme alle linee guida dell´Anac l´istanza di accesso civico nella parte riguardante le lettere a), b) e d) precedentemente indicate nella premessa, e, precisamente, con riferimento alla richiesta di copia del prospetto inviato dai singoli notai contenente «il numero di atti relativi ai trasferimenti immobiliari con provenienza per usucapione non accertata giudizialmente», nonché alle delibere del Consiglio Notarile con cui è stato deliberato di chiedere ad alcuni notai del distretto la trasmissione della copia autentica degli «atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili con provenienza per usucapione non accertata giudizialmente» e la «copia delle visure catastali, delle visure ipotecarie e di eventuali altri documenti» relativi ai predetti atti.

3. Accesso civico alla copia degli atti notarili, delle visure catastali e delle visure ipotecarie

In relazione, invece, agli altri dati e informazioni oggetto dell´accesso civico riguardanti, in particolare, la copia di tutti gli atti notarili, delle visure catastali o delle visure ipotecarie trasmessi dai notai al Consiglio Notarile, precedentemente indicati nella premessa alle lettere c) ed e), si evidenzia che la fattispecie sottoposta all´attenzione del Garante si caratterizza per la particolare circostanza che la richiesta di accesso civico alla copia degli atti notarili, visure catastali e ipotecarie non è stata presentata al soggetto/ufficio addetto alla conservazione del documento o al rilascio delle relative copie (notaio, archivio notarile, catasto, Agenzie delle entrate, etc.), ma a un soggetto, ossia il Consiglio Notarile, che, nel caso in esame, deteneva i documenti richiesti, nell´ambito dell´istruttoria da esso avviata nell´esercizio della propria attività di vigilanza prevista dall´«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» (legge n. 89 del 16/2/1913).

Al riguardo, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, sull´accesso civico in esame si rinvia, in primo luogo, al contenuto delle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico, laddove è precisato in particolare (par. 8.1) che:

- «La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l´accesso generalizzato – deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell´interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all´identità personale […]", ivi inclusi il diritto alla reputazione, all´immagine, al nome, all´oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell´ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un´interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi dell´art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali, dell´art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea e della giurisprudenza europea in materia»;

- «Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all´interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all´art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l´accesso generalizzato sono considerati come "pubblici", sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell´interessato, o situazioni che potrebbero determinare l´estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l´eventualità che l´interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati. Analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente»;

- «Nel valutare l´impatto nei riguardi dell´interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest´ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati. Per verificare l´impatto sfavorevole che potrebbe derivare all´interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l´ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l´attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati»;

- «va considerato altresì che la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali può verificarsi con più probabilità per talune particolari informazioni – come ad esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali – di persone fisiche destinatarie dell´attività amministrativa o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non ricoprono necessariamente un ruolo nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Ciò anche pensando, come già visto, alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati riguardo a talune informazioni in possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso generalizzato o la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati. Tale ragionevole aspettativa di confidenzialità è un elemento che va valutato in ordine a richieste di accesso generalizzato che possono coinvolgere dati personali riferiti a lavoratori o a altri soggetti impiegati a vario titolo presso l´ente destinatario della predetta istanza».

Si richiama, inoltre, l´attenzione sulla fatti che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241/1990 – i dati e i documenti ricevuti a seguito di una istanza di accesso civico sono soggetti a un particolare regime di pubblicità, essendo previsto che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Dagli atti risulta che il Consiglio Notarile ha respinto l´istanza di accesso civico, in quanto, a causa dell´elevato numero dei documenti richiesti, è stato ritenuto impossibile contattare tutti i soggetti controinteressati (indentificati nei soggetti intervenuti negli atti e in quelli risultanti dalle visure ipotecarie e catastali di tipo ventennale) e, in ogni caso «l´attività di oscuramento dei dati personali ivi contenuti avrebbe comportato un carico di lavoro tale da paralizzare in modo sostanziale il regolare svolgimento dell´attività dell´Amministrazione».

Inoltre, secondo quanto riportato dal Responsabile per la trasparenza, «il pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali ai sensi dell´art. 5 bis, comma 2, let. a del D.Lgs. 33/2013, in caso di integrale accoglimento della richiesta» sarebbe comunque «rinvenibile anche nella conoscibilità – da parte dei terzi – di notizie riguardanti la situazione economico-patrimoniale dei soggetti intervenuti negli atti stipulati dai notai del distretto».

In tale contesto, con particolare riferimento alla richiesta di copia di tutti gli atti notarili, delle visure catastali o delle visure ipotecarie trasmessi dai notai al Consiglio Notarile, precedentemente indicati nella premessa alle lettere c) ed e), si ritiene che il Consiglio Notarile abbia correttamente respinto l´istanza.

Al riguardo, infatti, ai sensi della normativa vigente, tenendo anche conto delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell´ANAC, l´ostensione dei predetti documenti e informazioni – considerando la natura, la quantità e la qualità dei dati personali contenuti nella documentazione oggetto della richiesta, uniti al particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico – è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Per completezza, si coglie l´occasione per sottolineare, atteso il carattere rilevante della questione, che, in ogni caso, la richiesta di accesso civico alla copia di atti notarili, visure catastali e ipotecarie presentata al soggetto/ufficio addetto alla conservazione del documento o al rilascio delle relative copie – quali archivio notarile, catasto, Agenzie delle entrate, etc. – ricade nelle ipotesi di esclusione dell´accesso civico di cui all´art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.

Si tratta di casi in cui l´accesso civico è escluso, perché il regime di conoscibilità del dato o del documento è disciplinato da specifiche norme settore, che ne regolano le forme e le modalità di acquisizione, non derogabili dalle disposizioni in materia di accesso civico.

Al riguardo, nelle linee guida dell´Anac in materia di accesso civico, vengono riportati alcuni esempi di questo tipo, come l´accesso agli «atti dello stato civile e [alle] informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione conoscibili nelle modalità previste dalle relative discipline di settore»; agli «Archivi di Stato e agli altri Archivi disciplinati dagli artt. 122 ss. del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell´articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ne regolano le forme di consultazione»; oppure «agli elenchi dei contribuenti e alle relative dichiarazioni dei redditi la cui visione ed estrazione di copia è ammessa nelle forme stabile dall´art. 69, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973» (par. 6.3).

Analogamente ai predetti esempi, anche l´accesso agli atti notarili, alle visure catastali o alle visure ipotecarie, risulta disciplinato da specifiche discipline di settore che ne regolano le forme e modalità di rilascio, prevedendo, in alcuni casi, anche il pagamento di diritti o tributi.

Si veda, in particolare, il rilascio delle copie degli atti notarili disciplinato dalla legge n. 89 del 16/2/1913 «Sull´ordinamento del notariato e degli archivi notarili», oppure l´accesso alla banca dati ipotecaria e catastale, gestita dall´Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate), regolato dall´art. 6, commi 5-quater e 5-sexties, del d.l. n. 16 del 2/3/2012, convertito in legge n. 44 del 26/4/2012, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento» (cfr. anche art. 1, comma 5, del d.l. n. 2 del 10/1/2006, convertito in legge n. 81 dell´11/3/2006; Decreto del Direttore dell´Agenzia del Territorio 4/5/2007).

Per tale motivo, in generale, l´accesso civico agli atti notarili, alle visure catastali o ipotecarie presentato ai soggetti indicati nelle predette discipline va escluso ai sensi dell´art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, in quanto il relativo accesso «è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile per la trasparenza del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 21 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia