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Provvedimento del 26 ottobre 2005 - [1192365]

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[doc. web n. 1192365]

Provvedimento del 26 ottobre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Carmine Gorga, rappresentato e difeso dall´avv. Giancarlo Giannella presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, dipendente di Telecom Italia S.p.A., afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza con la quale aveva chiesto di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, l´origine degli stessi, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

A seguito di tali richieste, il titolare del trattamento avrebbe infatti consentito allo stesso di prendere visione di tutti i dati che lo riguardano contenuti nel fascicolo personale, ma non avrebbe specificato che tali dati sono i soli detenuti dallo stesso.

Il ricorrente ha rilevato che in tale fascicolo personale mancano alcuni dati che lo riguardano che a suo avviso avrebbero dovuto esservi contenuti (quelli riportati nelle schede di valutazione delle prestazioni lavorative riferite agli anni 1998, 1999 e 2000, nonché i dati personali relativi ad un addebito disciplinare con il quale gli era stato contestato di aver documentato indebitamente la presenza in servizio di un collega utilizzando, al suo posto, il relativo badge personale).

Il ricorrente ha pertanto presentato ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice nei confronti della resistente, ribadendo le proprie richieste e, in particolare, la richiesta di accedere a tutti i dati che lo riguardano detenuti dal titolare e non conservati nel fascicolo personale. Il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico del titolare le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 giugno 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la società ha risposto con nota anticipata via fax il 1° luglio 2005 con la quale ha riscontrato l´istanza comunicando al ricorrente alcuni dati personali detenuti, le modalità, le finalità, la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, nonché le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. In ordine ai dati personali che il ricorrente ha espressamente richiesto di conoscere, ritenendoli detenuti dalla società, la stessa ha dichiarato che "a seguito di approfondite verifiche è stata accertata l´inesistenza delle schede di valutazione delle prestazioni relative agli anni 1998, 1999 e 2000" ed ha inviato copia di tre documenti contenenti dati relativi alla contestazione disciplinare del settembre 2004.

Con nota pervenuta via fax l´11 luglio 2005, il ricorrente ha contestato tale riscontro, lamentando, in particolare, la mancata analitica indicazione dei soggetti cui i dati possono essere comunicati e dell´origine dei dati relativi alla citata contestazione disciplinare.

Con memorie del 9 settembre e del 5 ottobre 2005, entrambe pervenute successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta dall´Autorità il 20 luglio 2005, la società resistente ha comunicato anche gli estremi identificativi di alcune società cui i dati del ricorrente possono essere comunicati (ad es., della società incaricata per la gestione e l´amministrazione del personale e della società che cura l´emissione di buoni pasto), rilevando comunque che, ai sensi dell´art. 7 del Codice, la stessa è tenuta solo ad indicare, come già fatto, le categorie di terzi cui i dati sono comunicati. Circa l´origine dei dati relativi alla contestazione disciplinare, la società ha dichiarato che la stessa ha tratto origine in un "mero riscontro visivo". In ordine alla richiesta di accedere agli altri dati personali del ricorrente eventualmente detenuti, la resistente ha dichiarato che lo stesso "ha avuto pieno accesso a tutti i dati che lo riguardano" ed ha pertanto chiesto di porre a carico del ricorrente le spese del ricorso.

Con memorie pervenute il 14 settembre e il 10 ottobre 2005 il ricorrente ha nuovamente ribadito la richiesta dell´origine dei dati relativi al provvedimento disciplinare, non avendo la società indicato il soggetto "a cui attribuire il riscontro visivo" in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso al complesso dei dati personali relativi all´interessato detenuti dal datore di lavoro.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine a tutte le richieste formulate dal ricorrente. Al riguardo, la resistente ha fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro, dichiarando, tra l´altro (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver consentito l´accesso a tutti i dati personali detenuti dalla società in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con il ricorrente e specificando anche -come richiesto dall´interessato in riferimento ai dati relativi alla contestazione disciplinare del settembre 2004- che tali informazioni trarrebbero origine da un diretto "riscontro visivo".

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente tale risposta va considerata idonea ai fini della dichiarazione di non luogo a provvedere sul ricorso. Tenendo conto anche delle ulteriori informazioni già fornite dalla resistente in ordine all´episodio in questione con la nota di contestazione disciplinare del 13 settembre 2004), non risulta fondata, in relazione al diritto di conoscere l´origine dei dati, la specifica richiesta dell´interessato volta a conoscere anche l´identità della persona fisica che, all´interno della società, avrebbe rilevato l´uso indebito del badge di un collega.

La dichiarazione di non luogo a provvedere sul ricorso non pregiudica, comunque, i diritti e le facoltà che l´interessato può far valere in altra sede rispetto alla sanzione disciplinare poi comminata.

Parimenti sufficiente appare il riscontro fornito dalla ricorrente in ordine alla richiesta di conoscere i destinatari di eventuali comunicazioni di dati personali dell´interessato, posto che la resistente ha fornito al riguardo come previsto dall´art. 7, comma 2, lett. e), del Codice, un elenco delle "categorie di soggetti" che possono venirne a conoscenza (oltre a indicare specificamente alcuni soggetti maggiormente interessati nelle operazioni di trattamento dei dati dei dipendenti di Telecom Italia S.p.A.).

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso ed è posto a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1192365
Data
26/10/05

Tipologie

Decisione su ricorso