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Essenzialità della notizia e completezza delle circostanze - 3 maggio 2007 [1408971]

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[doc. web n. 1408971]

Essenzialità della notizia e completezza delle circostanze - 3 maggio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con la quale XY, vedova dell´avv. XZ, con riferimento all´articolo pubblicato il KX con il quale il quotidiano "Corriere della sera" dava notizia dell´incidente e della morte del proprio marito menzionando l´avv. WK –presente al momento dell´incidente– quale "sua attuale compagna", ha chiesto a R.c.s. Quotidiani S.p.A., nella sua qualità di editore del quotidiano, la cancellazione di tale informazione dagli "archivi informatici" della società, ritenendola non veritiera e non essenziale ai fini della narrazione dei fatti, oltre che influente "sulla sfera personalissima sia del defunto avv. XZ", sia propria;

VISTO il ricorso regolarizzato il 25 gennaio 2007 (e le relative deduzioni del 26 gennaio 2007) con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Vincenzo Zeno-Zencovich presso il cui studio ha eletto domicilio), lamentando la mancata adesione alla propria istanza da parte di R.c.s. Quotidiani S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Caterina Malavenda presso il cui studio ha eletto domicilio), ha ribadito la richiesta di cancellazione dell´informazione che qualifica l´avv. WK quale "compagna" del proprio marito dagli "archivi informatici della R.c.s. quotidiani e, conseguentemente, anche dal sito "www.corriere.it", rilevando che tale qualifica presupporrebbe "un rapporto di convivenza o quantomeno di assidua ed esclusiva frequentazione", a proprio avviso, "incompatibile con l´esistenza di un matrimonio e di una stabile convivenza con il legittimo coniuge", quale quella che, fino al momento della sua morte, l´avv. XZ avrebbe avuto con la ricorrente medesima;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 13 marzo 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata il 21 febbraio 2007 con la quale la resistente, nel contestare la legittimazione della ricorrente a proporre ricorso con riferimento ad un´informazione –"l´essere stata l´avv. WK la compagna di XZ, al momento della tragica scomparsa di quest´ultimo"– considerata "dato personale dell´avv. WK, che mai lo ha contestato e mai ha chiesto la rettifica", ha sostenuto che, a proprio avviso, l´espressione "avere una compagna", utilizzata nell´articolo (che peraltro faceva riferimento anche alla ricorrente e ai due figli dell´avv. XZ), sarebbe "situazione compatibile, sotto il profilo formale, con l´avere nel contempo una legittima consorte con la quale, sempre formalmente, si continua a convivere"; rilevato che, con riferimento alla verità della notizia e alla sua essenzialità, l´editore resistente ha dichiarato che la presenza dell´avv. WK al momento dell´incidente ha indotto il giornalista a "riferire le ragioni, verificate sul posto, per le quali i due personaggi pubblici si trovavano in quel luogo, quel giorno da soli" e a trattare, così, un dato "vero ed essenziale per fornire una esauriente informazione sulla vicenda", nel rispetto del codice di deontologia relativo all´attività giornalistica;

VISTA la memoria del 27 febbraio 2007 e il verbale dell´audizione del 28 febbraio 2007 in cui la ricorrente, nel confermare di essere sempre stata convivente con il marito fino al momento della morte di questi, ha insistito sulla istanza di cancellazione del termine "compagna" riferito ad altra persona, rilevando che tale termine, a suo avviso, qualificherebbe "una stabile relazione interpersonale incompatibile con la convivenza coniugale" ed implicherebbe "quantomeno, una separazione di fatto che mai vi è stata"; rilevato inoltre che, ad avviso della ricorrente, "la qualifica di "compagna" attribuita a persona diversa dalla moglie convivente e non separata lede l´identità personale di quest´ultima" (oltre a rappresentare un dato personale che la riguarda, "in quanto è riferibile alla sua persona in via diretta") e che altri riferimenti avrebbero potuto più correttamente essere utilizzati per spiegare la presenza dell´avv. WK nell´occasione dell´incidente occorso al proprio marito (ad esempio, la qualifica di suo difensore);

VISTE le ulteriori note inviate il 1° marzo, il  3 e il 26 aprile 2007 con le quali la resistente, nel ribadire che l´informazione di cui la ricorrente lamenta il trattamento sarebbe riferibile direttamente a due soggetti "l´avv. WK ed il defunto avv. XZ e solo indirettamente ed in modo del tutto irrilevante, per il profilo che qui interessa" alla ricorrente, ha ribadito che il trattamento effettuato è stato lecito sia in riferimento alla verità della notizia (facendo pervenire al riguardo una nota inoltrata dall´avv. WK con la quale la stessa ha dichiarato che l´informazione in questione "non è falsa"), sia in ordine alla sua essenzialità, motivata dalla necessità di illustrare in maniera compiuta le particolari circostanze del fatto cui la notizia faceva riferimento;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, "dato personale" è "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione"; rilevato che il dato personale oggetto di contestazione nell´odierno ricorso, pur  essendo stato pubblicato con specifico riferimento a due persone fisiche (gli avv. XZ e WK) diversi dalla ricorrente, va considerato quale dato personale riferibile, sia pure indirettamente, anche alla persona della ricorrente medesima, nei cui riguardi l´informazione pubblicata spiega parimenti effetti che possono interessarla (v. anche Art. 29–Gruppo per la tutela dei dati personali-Wp 105 del 19 gennaio 2005 "Working document on data protection issues related to Rfid technology");

RITENUTO pertanto il ricorso ammissibile sotto il profilo della legittimazione della ricorrente ad esercitare in termini generali i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Codice con riferimento all´indicazione di una persona quale "compagna" del proprio defunto marito, e che il ricorso deve essere quindi esaminato nel merito;

RILEVATO che il trattamento risulta effettuato nel caso di specie per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che pertanto il dato personale in questione poteva essere trattato senza il consenso degli interessati,  nel rispetto del legittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione, "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico": art. 137, comma 3, del menzionato Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia);

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, l´informazione in questione non risulta essere stata trattata in violazione di tali limiti, anche alla luce della qualificazione dei protagonisti della vicenda e tenuto conto che il termine "compagna" non è di univoca accezione, in particolare in ambito giornalistico, e che l´indicazione dell´avv. WK quale "compagna" dell´avv. XZ non risulta dagli atti (contrariamente a quanto sostenuto da controparte e considerate le dichiarazioni rese dal medesimo avv. WK) in necessaria contraddizione, dal punto di vista giuridico e semantico, con la circostanza addotta dalla ricorrente che l´avv. XZ, all´epoca dei fatti, fosse coniugato e convivente con la ricorrente medesima;

RITENUTO che non risulta pertanto fondata la richiesta di cancellazione dei dati formulata dalla ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 3 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli