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Provvedimento del 14 giugno 2007 [1419454]

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[doc. web n. 1419454]

Provvedimento del 14 giugno 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 7 marzo 2007 e presentato da Alessandro Calogiuri, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Altieri, nei confronti di Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, e CTC-Consorzio per la tutela del credito, rappresentata e difesa dall´avv. Gianfranco Di Rago, con il quale il ricorrente ha chiesto a tali titolari del trattamento di cancellare dai propri archivi i dati che lo riguardano riferiti ad un prestito finalizzato erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. (già Bipielle Ducato S.p.A.) in data 14 ottobre 2003; rilevato che il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento per non aver ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali ai sistemi di informazione creditizia, come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 marzo 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 aprile 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 26 marzo 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento al prestito finalizzato erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. in data 14 ottobre 2003, e ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 24 mesi" (ottobre 2006); visto che, ad avviso di Crif S.p.A., la conservazione di tali dati sarebbe lecita, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. 16 novembre 2004, n. 9 , in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato infine, che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver appreso da Bipitalia Ducato S.p.A. che quest´ultima avrebbe fornito al ricorrente, "a seguito del verificarsi dei ritardi, il preavviso circa l´imminente registrazione dei dati" di cui all´art. 4, comma 7, del codice deontologico";

VISTA la memoria inviata il 28 marzo 2007 con la quale CTC-Consorzio per la tutela del credito ha sostenuto che, come risulta dalla lettera di Bipitalia Ducato S.p.A. del 31.10.2006, allegata al ricorso, l´obbligo del preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice deontologico non sarebbe applicabile posto che i ritardi che hanno originato la segnalazione al s.i.c. gestito da tale resistente si sarebbero verificati in epoca precedente all´entrata in vigore del citato codice di deontologia; rilevato, inoltre, che al ricorrente "è stato fornito un preavviso telefonico di possibile inserimento nel s.i.c. dall´operatore addetto alla procedura di recupero crediti della Bipitalia Ducato"; rilevato che CTC-Consorzio per la tutela del credito, nel sottolineare che l´obbligo del "preavviso" grava esclusivamente sull´ente partecipante, ha sostenuto che il preavviso telefonico fornito da Bipitalia Ducato S.p.A. può considerarsi "un´adeguata informazione circa il rischio di segnalazione al s.i.c. conseguente all´accumulo di ritardi nei pagamenti";

VISTA la memoria depositata il 30 marzo 2007 con la quale Experian Information Services S.p.A. ha ritenuto lecito il trattamento dei dati personali riferiti al ricorrente e ha allegato una nota di Bipitalia Ducato S.p.A. del 23 marzo 2007 secondo la quale tale società, a partire dal primo ritardo nei pagamenti verificatosi il 13 luglio 2004, avrebbe più volte contattato telefonicamente il ricorrente al fine di sollecitare il pagamento delle somme dovute, informandolo che "il persistere dei ritardi avrebbe comportato la relativa comunicazione presso i suddetti s.i.c.";

VISTE le note inviate il 10 maggio e il 18 maggio 2007 con le quali Experian Information Services S.p.A. e CTC-Consorzio per la tutela del credito hanno inviato i report aggiornati contenenti i dati personali riferiti al ricorrente;

VISTA la nota inviata via fax il 18 maggio 2007, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Bipitalia Ducato S.p.A. ha sostenuto che, in relazione al prestito finalizzato erogato il 14 ottobre 2003, a partire dalla rata con scadenza 13.04.2004 si sarebbero verificati ripetuti ritardi nei pagamenti, segnalati ai s.i.c. gestiti dalle tre resistenti; rilevato che Bipitalia Ducato S.p.A. ha dichiarato che "per consolidata prassi aziendale", anche prima dell´adozione del citato codice deontologico, era solita "informare la propria clientela, delle conseguenza negative che il mancato pagamento del debito scaduto avrebbe determinato, sia in termini di segnalazione presso i s.i.c. che in termini di rischio di eventuali azioni legali";

RILEVATO che, in relazione a quanto sostenuto nel corso del procedimento dalla parte resistente, la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che a partire da tale data il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta pertanto l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione a partire dal 1° maggio 2005;  rilevato che, con riferimento al prestito finalizzato erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. il 14 ottobre 2003, la società finanziaria ha attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" ), di avere fornito all´interessato l´indicazione circa il futuro inserimento dei dati personali che lo riguardano nei s.i.c.;

RILEVATO che la richiesta di cancellazione di tali informazioni creditizie di tipo "negativo" censite nei s.i.c. gestiti dalle resistenti deve essere quindi dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi, regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 14 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli