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Newsletter 3 - 9 novembre 2003

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N. 190 del 3 - 9  novembre 2003


Banche: l’accesso ai dati personali è gratuito

• Incontro Garante – Ordine nazionale dei giornalisti

• In Germania problemi per la privacy dai pedaggi autostradali


Banche: l’accesso ai dati personali è gratuito

Le banche non possono chiedere ai loro clienti compensi per la consegna di documenti contenenti informazioni personali che li riguardano.

Il principio sulla gratuità dell’accesso ai dati personali, detenuti dal titolare o responsabile del trattamento, è stato ribadito dall’Autorità che ha accolto il ricorso di un cittadino al quale il suo istituto di credito aveva chiesto un compenso per ricercare e produrre i documenti da essa detenuti contenenti le informazioni personali che lo riguardavano.

La vicenda prende avvio con una prima richiesta indirizzata dal correntista al suo istituto di credito, formulata ai sensi dell’art. 119 del d. lg. n. 385/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), con la quale chiedeva il rilascio di copia della documentazione di ogni  operazione da lui effettuata dal 1997 in poi su due conti correnti a lui intestati.

La banca ai sensi del citato art. 119 rispondeva invitando il ricorrente, in base alle disposizioni emanante dalla Banca d’Italia in attuazione del decreto del Ministero del tesoro del 24 aprile 1992, a precostituire presso una propria filiale “i fondi occorrenti per la ricerca e la produzione dei documenti richiesti”, per un importo complessivo di 2.400 euro.

Il ricorrente con una nuova istanza, formulata questa volta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, ribadiva la richiesta di accesso gratuito a tutte le informazioni personali detenute dall’istituto. La banca, pur fornendo all’interessato alcuni dati personali da essa posseduti (dati anagrafici, codice fiscale, estremi della carta d’identità) confermava però che per fornire copia della documentazione relativa alle singole operazioni bancarie, il correntista avrebbe dovuto procedere alla ostituzione del fondo richiesto.


Nel ricorso al Garante il correntista rinnovava le proprie richieste di accesso agli atti chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.
L’Istituto bancario, invitato dall’Autorità ad aderire alle richieste, ribadiva invece quanto già dichiarato nei precedenti riscontri specificando di aver fornito all’interessato i dati personali da essa detenuti e affermando, nel contempo, che la consegna di copia della documentazione bancaria inerente le operazioni compiute risulterebbe del tutto estranea alle norme che tutelano la privacy.

Nel provvedimento il Garante ha riconosciuto legittima la richiesta dell’interessato.

L’art. 13 della legge 675/1996 e l’art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti sia su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l’interessato, e a comunicarli a quest’ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.

In particolare, l’esercizio del diritto di accesso vantato dal ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca,  deve essere  garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato Testo Unico in materia bancaria.

Alla banca è stato  quindi ordinato di estrarre dagli atti e dai documenti da essa detenuti tutte le informazioni personali richieste in relazione alle movimentazioni effettuate e di comunicarle all’interessato in modo intellegibile entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del provvedimento. All’Istituto sono state inoltre imputate le spese del procedimento.

 

Incontro Garante – Ordine Nazionale dei Giornalisti
Decisa la costituzione di un gruppo di lavoro

Si è svolto un incontro tra l’Autorità Garante  e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Per l’Autorità erano presenti Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Mauro Paissan, il segretario generale, Giovanni Buttarelli e i dirigenti di vari dipartimenti. Per l’Ordine hanno partecipato il segretario nazionale, Vittorio Roidi, il direttore generale, Antonio Viali, e il consigliere Giuseppe Morello.

Scopo dell’incontro, quello di verificare lo stato di attuazione del codice deontologico, anche alla luce dei primi cinque anni dalla sua entrata in vigore avvenuta nell’agosto 1998 e per definire prospettive di lavoro comune in vista di una sempre maggiore e proficua azione di chiarificazione sulle norme riguardanti il rapporto tra libertà di informazione e tutela della riservatezza e della dignità delle ersone.

Proprio per raggiungere questo obiettivo, e nell’ambito della costante e fattiva collaborazione realizzatasi in questi anni tra Garante e Ordine Nazionale dei giornalisti, è stata decisa la costituzione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di elaborare testi e documenti utili per dare un concreto contributo al lavoro di chi opera nel mondo dell’informazione. Il gruppo di lavoro si occuperà anche di alcuni aspetti applicativi riguardanti il nuovo testo unico in materia di protezione dei dati personali che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2004.
(Comunicato del 13 novembre 2003)


In Germania problemi per la privacy dai pedaggi autostradali

Il sistema di rilevamento automatico dei pedaggi autostradali di prossima adozione in Germania è al centro di un’aspra polemica.  Con  questo sistema, denominato TollCollect, commissionato dal Ministero federale dei trasporti  e  che ha avuto il parere favorevole del Garante federale per la protezione dei dati personali,  ogni veicolo pesante che percorra un tratto sottoposto a pedaggio sarà individuato da un sistema di “ponti” (strutture erette in corrispondenza dei tratti autostradali in oggetto) e di “on-board-units (OBU)” (unità di bordo che interagiscono con il sistema e le apparecchiature installate su tali “ponti”), che ne verificheranno la posizione e la targa (quindi anche il proprietario e l’autista) e provvederanno automaticamente ad addebitare l’importo dovuto fino al momento in cui il veicolo lascerà il tratto autostradale a pedaggio. Tutti i veicoli, non soltanto quelli pesanti, saranno ripresi al passaggio presso un “ponte” e le immagini saranno  immediatamente cancellate se risulterà che il veicolo non è di tipo pesante oppure ha a bordo un dispositivo “OBU” e che, pertanto, il pagamento del relativo pedaggio andrà a buon fine. I veicoli pesanti stranieri avranno la possibilità di pagare in anticipo il pedaggio (via Internet o presso i distributori di carburante), indicando il tragitto che intendono percorrere.  Se un veicolo pesante straniero transita presso un “ponte” e non risulta il pagamento dell’importo dovuto, l’immagine videoregistrata sarà conservata e utilizzata come prova per il pagamento della relativa ammenda.

La Conferenza delle autorità di protezione dati della Germania (ogni Land dispone di un’autorità competente in materia) aveva avanzato  dubbi già nel 2001, quando il progetto di legge relativo al sistema in questione era stato inizialmente presentato. In particolare, i Garanti dei Länder invitavano il governo a tenere conto dei principi di necessità – configurando il sistema in modo da evitare il trattamento di dati personali se non assolutamente necessario – e proporzionalità – evitando la videosorveglianza a tappeto di tutti i veicoli in transito, ed evitando di raccogliere i dati personali dei soggetti che risultano “in regola” (il documento è disponibile, in lingua tedesca, presso http://www.bfd.bund.de/...). Principi affermati nella direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE) e recepiti da tutti gli Stati membri UE (dall’Italia attraverso la legge 675/1996 e, a partire dal 1 gennaio 2004, il decreto legislativo 196/2003 – il Codice della privacy).

Le associazioni per la difesa dei diritti civili, soprattutto attraverso la DVD (Deutsche Vereinigung für den Datenschutz, associazione tedesca per la protezione dei dati) chiedono adesso che il governo torni sui propri passi e ripensi radicalmente il progetto proposto dalla società privata cui è stato appaltato (alla quale, fra l’altro, era stato attribuito il premio “Grande Fratello” per la Germania nel 2002). Secondo le associazioni,  i principi di necessità e proporzionalità ai quali aveva fatto riferimento la Conferenza delle autorità tedesche di protezione dati non avrebbero trovato attuazione nel sistema elaborato dalla società suddetta. Viene lamentata, inoltre, l’assenza di una vera discussione pubblica sui temi in questione, e la inadeguata valutazione dei potenziali rischi di questo sistema. C’è il sospetto, secondo le associazioni, che si sia data la preferenza ad un sistema nettamente più dispendioso e complesso di altri perché meglio in grado di far fronte alle (eventuali) richieste delle forze dell’ordine – garantendo una sorveglianza a tappeto e potenzialmente lesiva delle libertà individuali (basti pensare ai dati di localizzazione disponibili attraverso le rilevazioni dei “ponti” e le OBU, le quali, fra l’altro, incorporano anche un cellulare che consente di localizzare gli spostamenti del singolo veicolo). Niente in contrario a garantire il pagamento dei pedaggi autostradali, ma – a giudizio della DVD – è senz’altro possibile individuare modalità più rispettose dei diritti
fondamentali dei cittadini.

 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
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