g-docweb-display Portlet

Newsletter 7 - 13 giugno 2004

Stampa Stampa Stampa

 

N. 216 del 7 - 13 giugno 2004

• Web cam al porto, vietato zoomare
• Il Garante ricorda le condizioni per l’invio di sms senza consenso

• Diritto di cronaca e rispetto delle persone


Web cam al porto: vietato zoomare
Il Garante ricorda che non si può, per fini turistici, riprendere immagini di persone identificabili

Sotto la lente del Garante l’installazione di impianti di videosorveglianza per propaganda turistica. Porti e spiagge vengono spesso costantemente monitorati, anche per verificare le condizioni meteorologiche, da web cam, talvolta dotate di zoom, che riprendono immagini, riguardanti anche ignari cittadini, poi visibili sul sito web dell’ente locale.

L’occasione per il nuovo intervento dell’Ufficio del Garante è stata l’installazione, da parte di un Comune adriatico, di un sistema di videosorveglianza su un’ampia area portuale e del quale ha dato notizia la stampa locale. L’Autorità ha avviato accertamenti per verificare la conformità del trattamento (raccolta, conservazione, uso ecc.) dei dati personali, effettuato attraverso telecamere e diffusi in Internet, al Codice della privacy e al recente provvedimento generale in materia di videosorveglianza.

Gli interrogativi riguardano  l’utilizzazione di telecamere che spazierebbero dal porto alla spiaggia fino al mare aperto, con un ampio angolo di visuale. Le immagini poi, riprese 24 ore su 24, sarebbero visibili e trattabili (ingrandite, conservate etc.) dal computer di casa collegandosi al sito del Comune.

L´amministrazione pubblica dovrà fornire puntuali informazioni sulle misure adottate per rispettare la privacy delle persone riprese.

Il Garante, nel frattempo, ha richiamato il Comune al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento generale ribadendo che l’uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all’impossibilità di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco  e divieto fino a sanzioni  amministrative e penali.

Chi installa telecamere deve innanzitutto perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. Si è invece constatato che, spesso, le amministrazioni comunali, indicano indebitamente, come scopo della sorveglianza finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.

In diverse occasioni, il Garante ha richiamato l’attenzione sul fatto che i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati non si possono utilizzare dati anonimi.

In particolare, è stato più volte sottolineato come non  risulti  in ogni caso giustificata un’attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Magari anche attraverso una funzione di zoom assolutamente vietata.

Le telecamere, invece, devono avere una bassa risoluzione, essere fisse e prive di zoom e posizionate lontano dalla zona di ripresa.

Il Garante ha raccomandato, infine, che i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate vengano informati della presenza di telecamere attraverso cartelli in cui sia chiaramente visibile chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.

 

Il Garante ricorda le condizioni per l’invio di Sms senza consenso

Con un provvedimento del 12 marzo 2003, in materia di invio di messaggi Sms per conto di soggetti pubblici (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it), il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le condizioni che permettono agli operatori di telefonia mobile di inviare, in deroga al principio del necessario consenso degli interessati, messaggi Sms “in casi di disastri e calamità naturali” e “per ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica”.

La deroga è ammessa sulla base di un provvedimento d’urgenza dell’autorità pubblica competente.

Sugli esposti annunciati e sulle richieste di chiarimenti pervenute il Garante si riserva le proprie valutazioni collegiali.
(Comunicato dell´11 giugno 2004)

 

Diritto di cronaca  e rispetto delle persone
Documento del Garante

Tutela assoluta dei minori, trasparenza delle fonti pubbliche, corretto uso di fotografie e foto segnaletiche, divieti e rischi della diffusione dei dati sulla salute,  rapporti tra cronaca e giustizia,  privacy “attenuata” per i personaggi pubblici.

Il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene sul delicato rapporto tra privacy e giornalismo con un documento complessivo, la cui stesura finale è stata curata per il Garante da Mauro Paissan, in cui fornisce chiarimenti e puntualizzazioni su alcune problematiche emerse dagli incontri del gruppo di lavoro, costituito tra l’Autorità e l’Ordine nazionale dei giornalisti, che ha svolto una riflessione sull’applicazione del codice deontologico dei giornalisti a sei anni dalla sua entrata in vigore.

L’obiettivo è quello di sempre: trovare un punto di equilibrio tra il diritto di cronaca e il diritto di ogni persona ad essere rispettata, nella sua dignità, nella sua identità, nella sua intimità. 

I chiarimenti, desumibili in gran parte dalla giurisprudenza del Garante e dalle più recenti novità normative intervenute a livello nazionale ed europeo, riguardano trattamenti di dati personali effettuati mediante i tradizionali mezzi di informazione (televisione, radio e carta stampata). Successive riflessioni potranno prendere in considerazione le problematiche attinenti all’uso di Internet.

Il documento, una sorta di guida pratica (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it), cerca di fornire indirizzi e risposte ad alcuni problemi spinosi che le redazioni si trovano spesso ad affrontare e basta scorrere le varie sezioni per avere un quadro della complessità dei temi: autonomia e responsabilità del giornalista; interesse pubblico ed essenzialità dell’informazione; accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni;  diffusione di fotografie; nomi delle persone nelle cronache giudiziarie; dati  sulla salute e sulla vita sessuale.

La molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca – si legge nel documento -  non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e diffusi nel riferire su singoli fatti: un medesimo dato legittimamente pubblicato in un contesto può non esserlo in un altro. D’altra parte una codificazione minuziosa risulterebbe inopportuna.

Ma se il bilanciamento tra  diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero resta, dunque,  affidato innanzitutto al giornalista e alla sua responsabile valutazione,  la sua attività deve comunque svolgersi nel rispetto di principi e diritti posti a tutela della riservatezza e dignità della persona.
(Comunicato dell´11 giugno 2004)


 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma.
Tel: 06.69677.1 - Fax: 06.69677.785
Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it