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Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità della richiesta di conoscere la logica del trattamento - 24 giugno 2004 [1040813]

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[doc web n. 1040813]

Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità della richiesta di conoscere la logica del trattamento

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Adelfo Ciamei

nei confronti di

Condominio di Via F. Vitalini, 72-Roma, in persona dell´amministratore Francesco Stracuzzi;

Visti gli articoli  7 8 e  145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata al proprio condominio ai sensi degli artt.  7 e  8 del Codice, con la quale ha chiesto di conoscere la "logica" ed il "motivo" della comunicazione di dati personali che lo riguardano ad una società che si occupa della lettura dei contatori dello stabile di cui è condomino.

Le istanze sono state riproposte dal ricorrente con il ricorso presentato ai sensi degli artt.  145 s. del Codice.

A seguito dell´invito ad aderire inviato ai sensi dell´art. 149 del Codice da questa Autorità in data 30 marzo 2004, l´amministratore del condominio resistente ha dichiarato di avere comunicato i dati del ricorrente alla società Silca s.r.l. nel rispetto di quanto previsto dal contratto stipulato con quest´ultima per la verifica e la lettura dei contatori dell´acqua del condominio; ha quindi allegato copia della relativa documentazione.

Nell´audizione svoltasi il 26 aprile 2004, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto e ha chiesto di porre a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento.

Con nota inviata via fax il 25 maggio 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice (in risposta ad una richiesta avanzata dal Garante), l´amministratore del condominio ha confermato quanto già comunicato, sottolineando di avere limitato la comunicazione dei dati del ricorrente al solo cognome dello stesso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati effettuato da un condominio, con specifico riferimento alla comunicazione di dati personali relativi al ricorrente ad una società di servizi.

Il ricorso deve essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta relativa alla logica del trattamento effettuato. Tale richiesta, ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. c), del Codice, può essere avanzata nel caso in cui il trattamento sia effettuato con l´ausilio di strumenti elettronici, circostanza questa che non risulta essersi verificata nel caso di specie.

In ordine alla richiesta di conoscere "il motivo" della comunicazione effettuata, la stessa, considerato il complessivo tenore dell´istanza, va qualificata quale richiesta di conoscere le finalità di tale operazione di trattamento. In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il condominio resistente, in persona del relativo amministratore, fornito idoneo riscontro al riguardo.

Alla luce dei riscontri forniti e della sequenza di rapporti intercorsi tra le parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) inammissibile la richiesta di conoscere la logica del trattamento effettuato;

b) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta volta a conoscere le finalità dello stesso nei termini di cui in motivazione;

c) compensate le spese tra le parti.


Roma, 24 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli