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Trattamento dei dati - Requisiti e modalità per il trattamento dei dati - 20 novembre 2002 [1067162]

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[doc. web. n. 1067162]

Trattamento dei dati - Requisiti e modalità per il trattamento dei dati - 20 novembre 2002

Nell´attuale carente contesto normativo, costituisce un trattamento illecito - di cui va disposto il blocco immediato - la richiesta di un concessionario del servizio di riscossione dei tributi volta ad ottenere, da parte dei clienti di un professionista, il rilascio di una dichiarazione stragiudiziale sull´eventuale esistenza di crediti professionali pignorabili. Infatti, l´emanazione, da parte dell´Agenzia delle entrate, di disposizioni amministrative in materia non è sufficiente a colmare la lacuna normativa determinata dalla mancanza di specifiche norme di legge o di regolamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gennaro d´Andria, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Esaban S.p.A., in qualità di Commissario governativo del Servizio riscossione tributi

di Napoli e Caserta;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

L´interessato afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei riguardi di Esaban S.p.A., società concessionaria del servizio di riscossione tributi per la provincia di Caserta, creditrice per imposte e tasse nei confronti del medesimo interessato.

Con l´istanza quest´ultimo si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano detenuti dal concessionario e la relativa origine, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

In particolare il ricorrente eccepisce la liceità delle modalità del trattamento dei dati prescelte dalla concessionaria, anche in riferimento alla comunicazione di informazioni inerenti alla propria posizione debitoria a terzi con i quali aveva intrattenuto rapporti professionali, in occasione dell´invio agli stessi -senza informativa e senza il proprio consenso- di una "richiesta di dichiarazione stragiudiziale" volta a verificare l´esistenza di eventuali crediti vantati dall´interessato nei loro confronti e a diffidarli a non eseguire pagamenti a favore di quest´ultimo.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha chiesto al Garante di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato in data 24 ottobre 2002, Esaban S.p.A., con nota anticipata via fax il 31 ottobre 2002, ha sostenuto che:

  • la procedura di dichiarazione stragiudiziale di terzo "(...) rientra nel procedimento coattivo che il concessionario della riscossione è obbligato a porre in essere a carico dei contribuenti morosi", secondo quanto previsto dal "vigente contesto normativo sulla riscossione";
  • le richieste di dichiarazione stragiudiziale rivolte ai debitori del ricorrente "non violano (…) la norma sul "segreto d´ufficio" (…), trattandosi di procedure previste dalla normativa in materia di riscossione e di informazioni che il concessionario deve (…) acquisire per obbligo di legge";
  • che la procedura in questione "è stata debitamente preceduta" dalla notifica a mani proprie del contribuente di n. 11 avvisi di mora;
  • che negli appositi prospetti di accesso al sistema dell´anagrafe tributaria risultano indicati i soggetti debitori del contribuente rispetto ai quali "la concessione di Caserta ha dato inizio alla procedura di dichiarazione stragiudiziale".

Nel corso dell´audizione svoltasi il 6 novembre 2002 l´interessato ha precisato che:

  • "nessuna norma della legge sulla riscossione prevede la procedura della "dichiarazione stragiudiziale di terzo"";
  • la risoluzione ministeriale del 21 gennaio 2002, ed eventuali altre circolari del Ministero dell´economia e delle finanze, "non sono fonti normative in grado di influire sulla legge posta a tutela della riservatezza";
  • "in ordine alle richieste a suo tempo formulate ai sensi dell´art. 13 della L. n. 675 (…) il titolare non ha comunicato il nome del responsabile del trattamento ed ha solo parzialmente comunicato i dati di cui è in possesso ed a chi li ha comunicati".

Con nota fax del 15 novembre 2002, l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali di un contribuente ritenuto moroso effettuato da un concessionario del servizio di riscossione dei tributi mediante l´utilizzo di "dichiarazioni stragiudiziali" di terzi volte ad accertare l´esistenza di crediti o di altri rapporti utili a fini di pignoramento.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere l´origine dei dati, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro in merito.

Va invece accolta la richiesta del ricorrente di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano. Il titolare del trattamento dovrà integrare i riscontri già forniti comunicando tutti i dati personali del ricorrente di cui sia in possesso entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento. Qualora l´estrazione di tali dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento alla richiesta di accesso potrà avvenire anche tramite l´esibizione e/o la consegna in copia della documentazione (cfr. Provv. del Garante del 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, p. 13).

Deve essere parimenti accolta la richiesta di conoscere il responsabile del trattamento e il titolare dovrà comunicare all´interessato, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 ed entro il medesimo termine sopraindicato, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell´art. 8 della medesima legge n. 675.

Il ricorso è fondato anche per quanto concerne l´opposizione al trattamento.

L´attività posta in essere dalla concessionaria per la riscossione dei tributi comporta un trattamento di dati personali effettuato da un soggetto nei cui confronti non risulta comprovata, anche in riferimento agli artt. 10, 12 e 20 della legge n. 675/1996, la liceità e correttezza dell´operato, con particolare riguardo alla raccolta di dati personali dell´interessato presso terzi ed alla comunicazione a questi ultimi di alcune informazioni personali in occasione della richiesta di rilascio delle menzionate dichiarazioni stragiudiziali.

Dalla documentazione in atti non risulta alcuna specifica previsione normativa di rango legislativo o regolamentare che, ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. c), della predetta legge, legittimi il trattamento effettuato dal concessionario attraverso le richieste di dichiarazioni stragiudiziali di terzi. Tale attività risulta menzionata esclusivamente, infatti, da disposizioni o istruzioni che non rivestono rango legislativo o regolamentare (Normale n. 77 del 1925; risoluzione n. 17/E dell´Agenzia delle entrate del 21 gennaio 2002; circolari ministeriali nn. 4953 del 1933, 15055/70 del 1947 e 320 del 1959, citate dalla resistente).

La contestata attività, realizzata senza titolo in aggiunta alla corretta procedura di riscossione dei crediti, non risponde inoltre ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite (art. 9 legge n. 675/1996).

Nelle more degli ulteriori accertamenti che questa Autorità si riserva di avviare con autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 (anche in riferimento ai rapporti intercorrenti fra Amministrazione finanziaria e società concessionarie della riscossione), e in conseguenza delle richieste del ricorrente, va disposto a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 29, comma 4, e dell´art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, il blocco del trattamento dei dati personali del ricorrente da parte della società concessionaria. Ciò comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento ad eccezione della sola conservazione dei dati (art. 1, comma 2, lett. l), legge n. 675/1996).

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere l´origine dei dati;

b) accoglie il ricorso per quanto riguarda la richiesta di accesso ai dati personali e ordina a Esaban S.p.A. di dare comunicazione all´interessato e a questa Autorità dei dati detenuti nei termini di cui in motivazione;

c) ordina alla società resistente di comunicare all´interessato e a questa Autorità, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 entro il medesimo termine di cui in motivazione, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996;

d) dichiara fondato il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento e, per l´effetto, dispone ai sensi degli artt. 29, comma 4, e art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, nei confronti di Esaban S.p.A.-Servizio riscossione tributi, Concessione di Caserta, il blocco del trattamento dei dati personali dell´interessato nei termini di cui in motivazione;

e) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento a carico di Esaban S.p.A.-Servizio riscossione tributi, Concessione di Caserta, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067162
Data
20/11/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso


Vedi anche (10)