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Diritto di accesso - Accesso del genitore separato ai dati del figlio minore contenuti in una consulenza giudiziaria di parte - 11 dicembre 2002 [...

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[doc web n. 1067247]

Diritto di accesso - Accesso del genitore separato ai dati del figlio minore contenuti in una consulenza giudiziaria di parte - 11 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´ avv. Luigi Guidi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Daniela Curto;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore, espone di non aver ricevuto riscontro ad alcune richieste di accesso ai dati personali propri e del medesimo figlio, formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di un medico che avrebbe sottoposto il minore ad alcune "visite neuropsichiatriche dal mese di settembre 2001".

In particolare il ricorrente (genitore separato di un minore affidato in via esclusiva alla madre), nel ricorso proposto a questa Autorità, ha chiesto di accedere ai dati personali riferiti ad alcuni test psicodiagnostici (Patte Noire; Disegno della famiglia; ecc.), che sarebbero stati eseguiti dal medico su incarico della madre del bambino e del legale della stessa. Tali attività diagnostiche sarebbero state svolte, a giudizio del ricorrente, non per fini terapeutici, "ma solo ed esclusivamente per il conseguimento di fini di parte... al di fuori di un incarico peritale formalizzato".

Sulla base delle risultanze delle visite la resistente avrebbe redatto un "certificato" poi prodotto nell´ambito di una controversia giudiziaria promossa dalla madre del minore dinanzi al Tribunale di Monza. Tale documento renderebbe evidente la detenzione da parte del medico di dati personali dell´interessato e del suo figlio minore ai quali il ricorrente chiede di avere accesso.

Il ricorrente ha affermato che sulla base dei risultati delle visite il medico neuropsichiatra avrebbe prodotto "un certificato" nel corso della prima udienza svoltasi in data 20 dicembre 2001 dinanzi al giudice tutelare, nel quadro della predetta attività di parte che renderebbe evidente la detenzione da parte del medico di alcuni dati personali di esso ricorrente e del minore.

L´interessato ha infine chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 22 novembre 2002, la resistente, con nota fax del 4 dicembre 2002, ha sostenuto:

  • di essere stata "incaricata di svolgere, in qualità di medico specialista in neuropsichiatria infantile, una valutazione (…)" sul figlio minore del ricorrente su incarico della madre;
  • di aver tentato di contattare il ricorrente ("pur non essendone per legge tenuta", essendo lo stesso un genitore non affidatario), per comunicargli i risultati della valutazione compiuta sul figlio;
  • di aver stilato una breve relazione che "non presenta alcuna diagnosi clinica (…), ma descrive da un punto di vista fenomenologico-relazionale la situazione emotiva del bambino";
  • di non comprendere come possa il ricorrente sostenere che al bambino siano stati somministrati "test pisicodiagnostici, ma anche indicarne il tipo (Patte Noire, Disegno di famiglia), dato che in nessun punto della (…) relazione si fa riferimento a tale materiale";
  • di essere stata nominata consulente tecnico di parte successivamente alla richiesta di valutazione da parte della madre;
  • che "tale nomina fu formalizzata all´udienza del (…) 10 gennaio 2002, contestualmente alla nomina del Ctu (…)" e che da tale data il proprio ruolo è quello di consulente di parte;
  • che il "certificato" cui fa riferimento il ricorrente "non è altro che la breve, unica relazione (…) datata 6 dicembre 2001 (…) e non 6 dicembre 2002" come erroneamente indicato dal ricorrente, "consegnata alla madre, genitore affidatario";
  • di non aver "diffuso dati sensibili riguardanti il minore senza autorizzazione del ricorrente ed a persone diverse dal padre e dalla madre";
  • di non essere in possesso di dati personali e sensibili relativi al minore in oggetto, "né tantomeno dati relativi al sig. XY" di cui sostiene di conoscere "solo nome, cognome ed indirizzo";
  • di aver, peraltro, riscontrato le richieste dell´interessato già con lettera in data 20 ottobre 2002 allegata in atti.

Con nota in data 6 dicembre 2002 il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni successivamente confermate anche nell´audizione svoltasi il successivo 9 dicembre.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il diritto di accesso ai dati personali di un minore e di un suo genitore raccolti da un medico nel corso di visite specialistiche compiute sul minore.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Dalla documentazione acquisita in atti è emerso che la resistente ha fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, precisando, con dichiarazione della cui veridicità la stessa risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di non possedere dati personali relativi al ricorrente medesimo ed al figlio minore dello stesso al di fuori della relazione già depositata presso il Tribunale di Monza in merito al procedimento in corso tra l´interessato e la madre del minore stesso.

In riferimento alla richiesta del ricorrente concernente le spese del procedimento, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti, anche in ragione della specificità delle questioni giuridiche esaminate e della completezza del riscontro fornito al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 11 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli