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Provvedimento del 24 gennaio 2003 [1067875]

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[doc. web n. 1067875]

Provvedimento del 24 gennaio 2003 

La risposta alle richieste dell´interessato  successiva alla proposizione del ricorso giustifica la condanna del resistente al pagamento delle spese del procedimento

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Alberto Morelli

nei confronti di

Creditech S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente deduce di non aver ricevuto riscontro da parte di Creditech S.p.A. ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale (oltre ad una richiesta non relativa ai diritti tutelati da tale disposizione) aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscerne l´origine, di ottenerne la cancellazione e di conoscere i responsabili del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha chiesto l´intervento del Garante per ottenere la cessazione del comportamento della resistente, ritenuto illecito, e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 gennaio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (dopo che l´Autorità aveva verificato la sussistenza di tutti i requisiti formali per la presentazione del ricorso, accertando anche che i diritti di segreteria erano stati versati in precedenza, il 4 novembre 2002), Creditech S.p.A., con nota inviata via fax in data 8 gennaio 2003, nel sostenere di non rivestire la qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati del ricorrente, ha comunicato di aver fornito riscontro all´istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con raccomandata pervenuta all´interessato il 14 novembre 2002 (di cui ha allegato copia) nella quale aveva comunicato i dati personali che lo riguardano, gli estremi dei responsabili del trattamento e l´avvenuta cancellazione dei dati stessi dai propri archivi e da quelli dell´altra società responsabile del trattamento. Nella medesima nota, in merito all´origine dei dati, la resistente aveva altresì attestato che gli stessi erano stati forniti da Wind Telecomunicazioni S.p.A. "in esecuzione di un servizio di recupero crediti stragiudiziale".

Il ricorrente ha replicato con nota pervenuta in data 17 gennaio 2003 manifestando perplessità in merito al riscontro ottenuto.

Con nota pervenuta via fax il 22 gennaio 2003 la resistente ha fornito ulteriori elementi precisando di essere stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996 da Wind Telecomunicazioni S.p.A., indicata quale titolare del trattamento dei dati personali relativi all´interessato. Tale società avrebbe poi trasmesso a Creditech S.p.A. i dati del ricorrente per il recupero di un credito vantato nei confronti del medesimo. Creditech S.p.A. ha quindi ribadito di aver trattato lecitamente i dati personali dell´interessato e ha chiesto di porre a carico del ricorrente le spese sostenute per il procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di recupero crediti.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La società resistente ha fornito riscontro alle richieste formulate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, specificando, sia pure solo nel corso del procedimento, di aver trattato i dati relativi al ricorrente in qualità di responsabile del trattamento, designato da una società di telecomunicazioni con specifico riferimento al trattamento dei dati per l´attività di recupero crediti, ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, il quale prevede al comma 3 che, "ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti". La società resistente ha anche eccepito che il consenso a suo tempo espresso dall´interessato riguardava anche l´eventuale comunicazione dei dati a società di recupero crediti ed ha comunque attestato di aver cancellato i dati in questione, con dichiarazione della cui veridicità la dichiarante risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 e sulla base di un separato provvedimento, l´Autorità instaura un autonomo procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento di dati effettuato dalla società indicata quale responsabile anche in riferimento alle forme e alle modalità di designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento.

Per quanto concerne le spese va posto a carico della società resistente l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico della società Creditech S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067875
Data
24/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso