g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso se manca l'indicazione del soggetto contro cui proporlo - 19 novembre 2003 [1083578]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1083578]

Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso se manca l´indicazione del soggetto contro cui proporlo -  19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente ha presentato ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 sostenendo che il proprio nominativo sarebbe stato ingiustamente segnalato da American Express Service Europe Ltd. alla CAI- Centrale d´Allarme Interbancaria, per il mancato pagamento di un debito (di euro 125,79) dovuto ad un disguido intervenuto con la propria banca di appoggio che, senza preavviso, aveva respinto la relativa segnalazione di addebito in relazione ad un´asserita "variazione delle condizioni contrattuali accordate ai pubblici dipendenti" che avevano comportato una riduzione del numero di operazioni di conto corrente (tra le quali, in particolare, le procedure "RID").

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge.

Con nota in data 16 ottobre 2003 questa Autorità aveva invitato l´interessato a regolarizzare il ricorso per quanto riguarda la necessità della sottoscrizione autenticata, il versamento dei diritti di segreteria e l´indicazione dei soggetti nei cui confronti il ricorso medesimo veniva proposto, nonché per ciò che attiene alla necessaria documentazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

In risposta l´interessato ha inviato i diritti di segreteria ed un ricorso che, seppure contenente la sottoscrizione autenticata, risulta identico al precedente (riportante, tra l´altro, la medesima data dell´11 settembre 2003), e privo dunque dell´indicazione dei soggetti nei cui confronti lo stesso viene proposto, nonché sprovvisto di copia di un atto validamente qualificabile come previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 nei confronti del/i titolare/i del trattamento.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dall´art. 13 della medesima legge, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno 5 giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile", circostanza, quest´ultima, di cui non vi è alcuna prova nella documentazione in atti.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli